XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3832
Onorevoli Colleghi! - A seguito della riforma del
servizio di riscossione dei tributi, disposta dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i titolari
di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica
alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n.
657, hanno diritto ad essere assunti, a domanda, alle
dipendenze dei concessionari del servizio.
L'articolo 123 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988, specifica inoltre che l'assunzione
comporta il riconoscimento della qualifica e del trattamento
economico che il contratto collettivo nazionale di lavoro
garantisce al personale dipendente da esattorie gestite da
privati.
Gli esattori privati transitati alle dipendenze dei
concessionari in virtù di tale norma sono circa 100.
Alla assimilazione economico-giuridica, prevista dal
citato articolo 123, non corrisponde una analoga equiparazione
previdenziale, dato che ai soggetti in esame non viene
riconosciuto nel Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei
tributi e dalle altre entrate dello Stato e degli enti
pubblici, l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità
delle esattorie.
L'articolo 125, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988 dispone, infatti, che il personale
assunto dai concessionari per l'espletamento del servizio di
riscossione dei tributi decorre dalla data di assunzione.
Restano conseguentemente scoperti i periodi precedenti.
L'esigenza di una copertura assicurativa che comprenda
anche i periodi di titolarità delle esattorie costituisce un
atto di equità nei confronti di un personale che sarebbe
immotivatamente discriminato da una norma che, prevedendo la
soppressione delle esattorie private, avrebbe senza dubbio
dovuto anche prevedere dal punto di vista previdenziale la
copertura di titolarità delle esattorie private.
Occorre certamente un intervento normativo, anche se
potrebbe ipotizzarsi un interpretazione estensiva del citato
articolo 125.
Non va inoltre sottaciuto il problema della qualifica.
Decenni di esperienza nel settore della riscossione dei
tributi con regolare patente di abilitazione importerebbero
una qualifica di quadro dirigente, che premierebbe la
acquisita professionalità degli ex esattori, il cui numero è
come detto molto limitato.
L'onere derivante dal provvedimento, con decorrenza dei
benefìci previdenziali dalla data di titolarità delle
esattorie fino al 31 dicembre 1989, ammonterebbe a circa 10
milioni di euro, a cui si fa fronte mediante utilizzo
dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali,
esistente dal 1^ gennaio 1999 al 31 dicembre 2002 del Fondo di
previdenza, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni. L'avanzo patrimoniale del Fondo,
esistente alla data del 31 dicembre 1998, è stato già
utilizzato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
per il finanziamento delle prestazioni a carico del fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del
personale addetto al servizio della riscossione dei tributi
erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13
novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
282 del 2 dicembre 2002.