XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3832




        Onorevoli Colleghi! - A seguito della riforma del servizio di riscossione dei tributi, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, hanno diritto ad essere assunti, a domanda, alle dipendenze dei concessionari del servizio.
        L'articolo 123 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, specifica inoltre che l'assunzione comporta il riconoscimento della qualifica e del trattamento economico che il contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce al personale dipendente da esattorie gestite da privati.
        Gli esattori privati transitati alle dipendenze dei concessionari in virtù di tale norma sono circa 100.
        Alla assimilazione economico-giuridica, prevista dal citato articolo 123, non corrisponde una analoga equiparazione previdenziale, dato che ai soggetti in esame non viene riconosciuto nel Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e dalle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie.
        L'articolo 125, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 dispone, infatti, che il personale assunto dai concessionari per l'espletamento del servizio di riscossione dei tributi decorre dalla data di assunzione. Restano conseguentemente scoperti i periodi precedenti.
        L'esigenza di una copertura assicurativa che comprenda anche i periodi di titolarità delle esattorie costituisce un atto di equità nei confronti di un personale che sarebbe immotivatamente discriminato da una norma che, prevedendo la soppressione delle esattorie private, avrebbe senza dubbio dovuto anche prevedere dal punto di vista previdenziale la copertura di titolarità delle esattorie private.
        Occorre certamente un intervento normativo, anche se potrebbe ipotizzarsi un interpretazione estensiva del citato articolo 125.
        Non va inoltre sottaciuto il problema della qualifica.
        Decenni di esperienza nel settore della riscossione dei tributi con regolare patente di abilitazione importerebbero una qualifica di quadro dirigente, che premierebbe la acquisita professionalità degli ex esattori, il cui numero è come detto molto limitato.
        L'onere derivante dal provvedimento, con decorrenza dei benefìci previdenziali dalla data di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989, ammonterebbe a circa 10 milioni di euro, a cui si fa fronte mediante utilizzo dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente dal 1^ gennaio 1999 al 31 dicembre 2002 del Fondo di previdenza, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. L'avanzo patrimoniale del Fondo, esistente alla data del 31 dicembre 1998, è stato già utilizzato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento delle prestazioni a carico del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002.




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