XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3832
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai titolari di esattorie private da data anteriore al
31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 122 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di
riscossione, agli effetti previdenziali č riconosciuta
l'anzianitą corrispondente al periodo di titolaritą delle
esattorie fino al 31 dicembre 1989.
2. I contributi previdenziali da accreditare in favore dei
dipendenti di cui al comma 1 sono computati sulla base delle
retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di
lavoro per i collettori, di cui all'articolo 123, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43.
Art. 2.
1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge, stimati in 10 milioni di euro, si
provvede mediante l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, al
netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 2002 del
Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni.
Art. 3.
1. Al personale di cui all'articolo 1 č riconosciuta la
qualifica di quadro dirigente a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.