XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3832




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai titolari di esattorie private da data anteriore al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di riscossione, agli effetti previdenziali č riconosciuta l'anzianitą corrispondente al periodo di titolaritą delle esattorie fino al 31 dicembre 1989.
        2. I contributi previdenziali da accreditare in favore dei dipendenti di cui al comma 1 sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori, di cui all'articolo 123, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.


Art. 2.

        1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 10 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 2002 del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Al personale di cui all'articolo 1 č riconosciuta la qualifica di quadro dirigente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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