XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3829




        Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea pregiudica di fatto diverse migliaia di piccole aziende impiegate nel settore a causa di dubbi interpretativi sulla legge-quadro di riferimento (legge 15 gennaio 1992, n. 21).
        L'equivoca dizione dell'articolo 11 della citata legge n. 21 del 1992, al comma 2, affianca il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio attraverso la congiunzione "ovvero".
        In proposito, tuttavia, si č espresso il Consiglio di Stato il quale, a seguito di due quesiti posti dall'allora Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e della navigazione, ora Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il primo circa l'ambito territoriale dell'operativitą dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio con noleggio del conducente, il secondo sulla definizione dei soggetti titolari della autorizzazione medesima, ha confermato che la congiunzione "ovvero" č da intendere nell'accezione congiuntiva e non disgiuntiva.
        Ne consegue che a differenza del servizio taxi, quello di noleggio con conducente non inizia con il prelevamento dell'utente, ma con la partenza della vettura dalla rimessa diretta all'utente da prelevare. Ai sensi della citata disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, č sufficiente che la rimessa da cui inizia il servizio si trovi nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per rendere legittimo il servizio reso, anche se l'utente viene prelevato in un comune diverso. Tali conclusioni non contrastano con quelle contenute nel parere n. 2325/96 della sezione prima del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 6 novembre 1996, in cui, ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), č stata negata la sanzionabilitą del prelevamento dell'utente fuori del comune che ha rilasciato l'autorizzazione pur iniziando il servizio all'interno dello stesso.
        Nella pratica la sanzionabilitą di cui sopra viene, invece, riconosciuta frequentemente nonostante quanto espresso dal Consiglio di Stato nel citato parere.
        Inoltre, l'attuale situazione, degenerata a causa della incertezza interpretativa precedentemente illustrata, ha generato tra gli operatori del settore una quotidiana lotta per la sopravvivenza che nulla ha a che vedere con la sana concorrenza imposta dalle generali regole del mercato, essendo infatti spesso basata su accese discussioni verbali risolte in deprecabili forme di aggressioni o danni alle autovetture.
        La presente proposta di legge, modificando la citata legge n. 21 del 1992, introduce l'autorizzazione regionale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, valida per tutto il territorio comunitario, che consente la rimessa su tutto il territorio nazionale, e concede la facoltą ai relativi titolari di restituire l'autorizzazione comunale per ottenere quella regionale.




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