XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3829
Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia
di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea pregiudica di fatto diverse migliaia di piccole aziende
impiegate nel settore a causa di dubbi interpretativi sulla
legge-quadro di riferimento (legge 15 gennaio 1992, n. 21).
L'equivoca dizione dell'articolo 11 della citata legge n.
21 del 1992, al comma 2, affianca il prelevamento dell'utente
e l'inizio del servizio attraverso la congiunzione
"ovvero".
In proposito, tuttavia, si č espresso il Consiglio di
Stato il quale, a seguito di due quesiti posti dall'allora
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, ora Direzione generale della motorizzazione e
sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il primo circa l'ambito
territoriale dell'operativitą dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio con noleggio del conducente, il
secondo sulla definizione dei soggetti titolari della
autorizzazione medesima, ha confermato che la congiunzione
"ovvero" č da intendere nell'accezione congiuntiva e non
disgiuntiva.
Ne consegue che a differenza del servizio taxi, quello di
noleggio con conducente non inizia con il prelevamento
dell'utente, ma con la partenza della vettura dalla rimessa
diretta all'utente da prelevare. Ai sensi della citata
disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, č sufficiente
che la rimessa da cui inizia il servizio si trovi nel
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per
rendere legittimo il servizio reso, anche se l'utente viene
prelevato in un comune diverso. Tali conclusioni non
contrastano con quelle contenute nel parere n. 2325/96 della
sezione prima del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 6
novembre 1996, in cui, ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del
decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della
strada), č stata negata la sanzionabilitą del prelevamento
dell'utente fuori del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione pur iniziando il servizio all'interno dello
stesso.
Nella pratica la sanzionabilitą di cui sopra viene,
invece, riconosciuta frequentemente nonostante quanto espresso
dal Consiglio di Stato nel citato parere.
Inoltre, l'attuale situazione, degenerata a causa della
incertezza interpretativa precedentemente illustrata, ha
generato tra gli operatori del settore una quotidiana lotta
per la sopravvivenza che nulla ha a che vedere con la sana
concorrenza imposta dalle generali regole del mercato, essendo
infatti spesso basata su accese discussioni verbali risolte in
deprecabili forme di aggressioni o danni alle autovetture.
La presente proposta di legge, modificando la citata legge
n. 21 del 1992, introduce l'autorizzazione regionale per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, valida
per tutto il territorio comunitario, che consente la rimessa
su tutto il territorio nazionale, e concede la facoltą ai
relativi titolari di restituire l'autorizzazione comunale per
ottenere quella regionale.