XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3829
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio
1992, n. 21, è inserito il seguente:
"1-bis. L'autorizzazione regionale per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente consente
il prelevamento dell'utente su tutto il territorio comunitario
e la rimessa delle autovetture su tutto il territorio
nazionale".
2. Il rilascio dell'autorizzazione regionale di cui al
comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, introdotto dal comma 1 del presente articolo, avviene
su istanza dell'interessato, già titolare di autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai
competenti uffici comunali.
Art. 2.
1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la parola: "ovvero" è sostituita
dalla seguente: "e";
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 3.
1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 15 gennaio
1992, n. 21, è sostituito dal seguente:
"5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio
con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e
sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta
"noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la
dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma e i colori della regione
nel cui territorio si trova il comune che ha rilasciato
l'autorizzazione ed un numero progressivo di
identificazione".