XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3829




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

        "1-bis. L'autorizzazione regionale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente consente il prelevamento dell'utente su tutto il territorio comunitario e la rimessa delle autovetture su tutto il territorio nazionale".

        2. Il rilascio dell'autorizzazione regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, introdotto dal comma 1 del presente articolo, avviene su istanza dell'interessato, già titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai competenti uffici comunali.


Art. 2.

        1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 la parola: "ovvero" è sostituita dalla seguente: "e";

            b) il comma 4 è abrogato.


Art. 3.

        1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

            "5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma e i colori della regione nel cui territorio si trova il comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed un numero progressivo di identificazione".



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