XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3827
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende trovare una accettabile soluzione al problema dei
contributivi previdenziali pregressi nel settore agricolo che
per la sua rilevanza economica rischia di compromettere, in
molti casi, la stessa sopravvivenza delle imprese.
Del resto, la maggior parte del credito contributivo
ceduto dall'INPS alla società per la cartolarizzazione
riguarda le posizioni dei datori di lavoro operanti in
agricoltura per l'omesso pagamento dei contributi relativi ai
lavoratori dipendenti.
L'accumularsi del debito è dipeso dalla misura dei
contributi da versare, determinata prendendo a base il salario
convenzionale che si è dimostrato poco rispondente alla realtà
reddituale delle imprese.
Al riguardo, lo stesso legislatore ha preso atto della
insostenibilità degli oneri nel momento in cui ha introdotto
un meccanismo particolare per il computo della retribuzione da
prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza, individuando la base retributiva in
quella stabilita negli accordi provinciali di
riallineamento.
Il complesso della normativa consente alle imprese
agricole di sottoscrivere dei programmi di "graduale
riallineamento" alla retribuzione contenuta nei contratti
collettivi, disponendo che il calcolo dei contributi avvenga
non sulla base del salario medio convenzionale, ma tenendo
conto della retribuzione corrisposta in applicazione dei
contratti di riallineamento.
Come è noto, alcune norme approvate nel corso della
passata legislatura hanno offerto la possibilità di adempiere
agli obblighi contributivi previo recepimento dell'accordo di
riallineamento, anche per i periodi pregressi. Tale
possibilità è stata contestata dall'INPS secondo cui la
disciplina relativa al riallineamento risponde alla finalità
di favorire l'emersione del lavoro sommerso e ne ha escluso
l'applicazione alle ipotesi in cui il lavoratore sia stato
denunciato e non siano stati versati in tutto o in parte i
relativi contributi.
Attualmente i crediti contributivi sono stati ceduti alla
società per la cartolarizzazione e tale cessione ha impedito
di trovare una soluzione che attenuasse l'ammontare degli
obblighi o che agisse sui criteri per la sua
determinazione.
Conseguentemente una soluzione percorribile può essere
rappresentata dall'attivazione della facoltà consentita
dall'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, che, nel contesto della cartolarizzazione, ha lasciato
impregiudicate "le attribuzioni dell'INPS quanto alla facoltà
di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa
vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se
iscritti a ruolo per la riscossione".
Tale possibilità è stata attivata dall'articolo 80, comma
56, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria
per il 2003) che ha concesso sia alle aziende agricole dei
comuni della Sicilia colpiti da eventi calamitosi che alle
aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, una
sospensione fino al 30 giugno 2003 di tutti i debiti
contributivi maturati e scaduti entro il 2002.
Sulla base di tali considerazioni la presente proposta di
legge si propone di concedere ai datori di lavoro agricolo e
agli imprenditori agricoli, debitori di contributi e premi
previdenziali maturati fino a tutto il 2002, il beneficio
della rateazione dei debiti medesimi anche se oggetto di
cessione alla società per la cartolarizzazione.
Si prevede, altresì, che la regolarizzazione della
posizione debitoria sia effettuata in venti rate annuali
consecutive maggiorate del tasso degli interessi legali,
fissato nella misura del 3 per cento.
L'aspetto più rilevante della presente iniziativa riguarda
proprio la misura del tasso degli interessi da corrispondere
sulle singole rate, stante che la normativa vigente, per la
determinazione del tasso di differimento nelle ipotesi di
regolarizzazione rateale, prende a base il tasso ufficiale di
sconto maggiorato di cinque punti, derivandone un tasso
particolarmente oneroso pari all'8,75 per cento.