XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3827




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende trovare una accettabile soluzione al problema dei contributivi previdenziali pregressi nel settore agricolo che per la sua rilevanza economica rischia di compromettere, in molti casi, la stessa sopravvivenza delle imprese.
        Del resto, la maggior parte del credito contributivo ceduto dall'INPS alla società per la cartolarizzazione riguarda le posizioni dei datori di lavoro operanti in agricoltura per l'omesso pagamento dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.
        L'accumularsi del debito è dipeso dalla misura dei contributi da versare, determinata prendendo a base il salario convenzionale che si è dimostrato poco rispondente alla realtà reddituale delle imprese.
        Al riguardo, lo stesso legislatore ha preso atto della insostenibilità degli oneri nel momento in cui ha introdotto un meccanismo particolare per il computo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, individuando la base retributiva in quella stabilita negli accordi provinciali di riallineamento.
        Il complesso della normativa consente alle imprese agricole di sottoscrivere dei programmi di "graduale riallineamento" alla retribuzione contenuta nei contratti collettivi, disponendo che il calcolo dei contributi avvenga non sulla base del salario medio convenzionale, ma tenendo conto della retribuzione corrisposta in applicazione dei contratti di riallineamento.
        Come è noto, alcune norme approvate nel corso della passata legislatura hanno offerto la possibilità di adempiere agli obblighi contributivi previo recepimento dell'accordo di riallineamento, anche per i periodi pregressi. Tale possibilità è stata contestata dall'INPS secondo cui la disciplina relativa al riallineamento risponde alla finalità di favorire l'emersione del lavoro sommerso e ne ha escluso l'applicazione alle ipotesi in cui il lavoratore sia stato denunciato e non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi.
        Attualmente i crediti contributivi sono stati ceduti alla società per la cartolarizzazione e tale cessione ha impedito di trovare una soluzione che attenuasse l'ammontare degli obblighi o che agisse sui criteri per la sua determinazione.
        Conseguentemente una soluzione percorribile può essere rappresentata dall'attivazione della facoltà consentita dall'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, nel contesto della cartolarizzazione, ha lasciato impregiudicate "le attribuzioni dell'INPS quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione".
        Tale possibilità è stata attivata dall'articolo 80, comma 56, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria per il 2003) che ha concesso sia alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti da eventi calamitosi che alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, una sospensione fino al 30 giugno 2003 di tutti i debiti contributivi maturati e scaduti entro il 2002.
        Sulla base di tali considerazioni la presente proposta di legge si propone di concedere ai datori di lavoro agricolo e agli imprenditori agricoli, debitori di contributi e premi previdenziali maturati fino a tutto il 2002, il beneficio della rateazione dei debiti medesimi anche se oggetto di cessione alla società per la cartolarizzazione.
        Si prevede, altresì, che la regolarizzazione della posizione debitoria sia effettuata in venti rate annuali consecutive maggiorate del tasso degli interessi legali, fissato nella misura del 3 per cento.
        L'aspetto più rilevante della presente iniziativa riguarda proprio la misura del tasso degli interessi da corrispondere sulle singole rate, stante che la normativa vigente, per la determinazione del tasso di differimento nelle ipotesi di regolarizzazione rateale, prende a base il tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti, derivandone un tasso particolarmente oneroso pari all'8,75 per cento.




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