XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3827
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti,
nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale,
debitori per contributi e premi previdenziali e assistenziali
omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto
il 2002, è concesso il beneficio della rateazione dei debiti
medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione,
previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti
impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La regolarizzazione della posizione debitoria è
effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo,
secondo modalità fissate dagli enti impositori.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni, il tasso di interesse di
differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella
misura del 3 per cento annuo.
4. La regolarizzazione comporta l'estinzione delle
obbligazioni relative ad accessori per interessi, a sanzioni e
a somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni.