XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3827




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali e assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori.
        3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo.
        4. La regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, a sanzioni e a somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.



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