XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3824
Onorevoli Colleghi! - Già dall'indagine conoscitiva
sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro, svolta
congiuntamente dalla XI Commissione (Lavoro, previdenza
sociale) del Senato della Repubblica e dalla XI Commissione
(Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nel
corso della XIII legislatura, emergeva la necessità di
puntare, ai fini di una efficace prevenzione, sulla qualità e
sulla formazione dei soggetti destinati ad occuparsi della
sicurezza e dell'igiene del lavoro, che devono essere
altamente qualificati per fare fronte ai compiti sempre più
complessi che sono imposti dalle trasformazioni dei processi
produttivi, dal delinearsi di nuovi rischi occupazionali,
dall'esigenza di conoscere per tempo le malattie la cui causa
è da attribuire all'attività lavorativa.
La Commissione delle Comunità europee ha proposto, anche a
tale riguardo, un ricorso alla Corte di giustizia delle
Comunità europee contro l'Italia, diretto a far dichiarare,
tra l'altro, che la Repubblica italiana era venuta meno agli
obblighi che su essa incombono in forza dell'articolo 7,
paragrafo 8, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro.
La soluzione adottata dalla Repubblica italiana,
consistente nell'attribuire al datore di lavoro la
responsabilità di determinare le capacità e le attitudini
necessarie per esercitare queste attività di prevenzione e di
protezione, a giudizio della citata Corte di giustizia non
soddisfa manifestamente i requisiti della menzionata
direttiva.
Gli indirizzi fissati dalla citata sentenza permettono
oggi di affrontare la questione riguardante una corretta e
compiuta definizione delle figure professionali "tecniche"
addette alla sicurezza (aziendali e di parte pubblica), dei
requisiti che di volta in volta vengono richiesti per
ricoprire determinati ruoli, della definizione dei percorsi
formativi necessari per tutti questi soggetti.
La normativa in vigore infatti, a partire dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, mentre definisce con chiarezza alcune figure
professionali (ad esempio il medico competente, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), sfuma i
contorni per quanto riguarda altri soggetti; è il caso del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e
protezione (da cui appunto la censura della Corte di giustizia
delle Comunità europee) e del tecnico della prevenzione alle
dipendenze delle aziende sanitarie locali (ASL), addetto alle
attività di prevenzione, di verifica e di controllo sugli
ambienti di lavoro.
La presente proposta di legge cerca di fornire una prima
risposta ai numerosi interrogativi che sono emersi
dall'esperienza di questi anni, da studi, ricerche e convegni.
In particolare dalle esigenze e dall'esperienza nate dal
comparto produttivo (Unindusiria, Confartigianato) del Veneto,
dagli operatori addetti alla sicurezza, dai tecnici della
prevenzione, dalle associazioni operanti nel settore e dai
servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro della stessa
regione Veneto.
Non tutte le figure rientrano nella previsione della
proposta di legge, non perchè si sia voluta compiere una
scelta di priorità, ma perché in alcuni casi, come ad esempio
per il medico competente e per il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, i compiti e le funzioni sono già
stati definiti con sufficiente chiarezza e rientrano comunque
nell'ambito operativo degli organismi paritetici di cui
all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626 del
1994. Pertanto è apparso inopportuno e inutile soffermarsi
ulteriormente sugli aspetti relativi a questa figura di cui è
nota l'importanza e per la quale è sicuramente richiesto un
complesso di requisiti che sono ormai sufficientemente
definiti anche nella pratica sindacale.
E' sembrato invece più utile e necessario cercare di
sostituire ad una formula eccessivamente generica, come quella
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994,
per ciò che riguarda il responsabile del servizio di
prevenzione (anche alla luce della citata sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee), una definizione delle
competenze e dei requisiti assai più precisa.
Si è inoltre cercato di definire meglio la figura del
tecnico della prevenzione, sulla quale le indicazioni fornite
dalla normativa vigente e soprattutto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58,
sono apparse tutt'altro che esaurienti, forse perchè il
regolamento si riferiva indistintamente a tutti gli operatori
dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, sia che operassero
nel campo della sicurezza e dell'igiene del lavoro, sia in
quello della sanità pubblica ed igiene degli alimenti, laddove
il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro ha già e
deve avere necessariamente un proprio specifico profilo.
Si è voluta inoltre inserire una importante integrazione
tra il mondo delle imprese e gli addetti al controllo,
raccordando i contenuti del citato regolamento di cui al
decreto del Ministro della sanità n. 58 del 1997 (che
definisce il ruolo di tecnico della prevenzione nei
dipartimenti di prevenzione delle ASL) con le attività svolte
dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione
nelle aziende; si ritiene infatti che una figura tecnica
specificatamente formata, quale il tecnico della prevenzione
negli ambienti di lavoro, possa operare opportunamente sia nel
pubblico sia nel privato. Considerato che la professionalità
richiesta al tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro
possa essere sostanzialmente assimilata a quella necessaria
allo svolgimento dei compiti di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione aziendale, si ritiene che la
formazione specifica di entrambe queste figure possa essere
garantita in via prioritaria attraverso l'acquisizione di
titoli di studio tendenzialmente analoghi.
Ciò al fine anche di garantire una base culturale comune a
due figure che sono destinate a confrontarsi continuamente
nell'ambito dei rapporti tra aziende ed enti pubblici nonché
di favorire l'integrazione tra il mondo delle imprese e gli
addetti al controllo.
Per i tecnici della prevenzione operanti nel settore
pubblico è parso opportuno prevedere uno specifico percorso
formativo, oltre alla formazione obbligatoria (laurea di
tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro) per l'operatore che, con il conferimento da parte del
prefetto della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, assume le delicate funzioni di "organo di vigilanza" in
materia di igiene e di sicurezza sul lavoro che, come è noto,
si caratterizzano per un elevato contenuto di autonomia,
responsabilità e discrezionalità. Si pensi in particolare
all'istituto della "prescrizione" introdotto dal decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, direttamente impartita
dall'organo di vigilanza al contravventore e che, se
ottemperate, permette di sanare le inadempienze in via
amministrativa, pur trattandosi di violazioni penali.
Il metodo che si è seguito, nella predisposizione della
proposta di legge, è quello di fornire un definizione delle
singole figure professionali, ogni volta che ciò si rendeva
necessario, in relazione a evidenti carenze della disciplina
vigente, nonché di indicare analiticamente i requisiti
richiesti per lo svolgimento delle specifiche funzioni a
ciascuno assegnate.
Si è avuta cura di volta in volta di evidenziare
l'impossibilità di definire regole rigide e valevoli per tutte
le situazioni, sottolineando invece l'esigenza di rapportare i
requisiti richiesti alla specificità delle situazioni e alla
maggiore o minore pericolosità delle lavorazioni.
Nell'intento di non creare appesantimenti burocratici e
difficoltà per le aziende e per i singoli, si sono previste
norme transitorie, a salvaguardia di situazioni preesistenti
tali da consentire un progressivo adeguamento alla nuova
normativa.
La presente proposta di legge pertanto si inserisce nel
quadro delle modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994
finalizzate a conferire alla normativa sulla sicurezza del
lavoro maggiore chiarezza e applicabilità.
In particolare, essa intende disciplinare alcune figure
professionali operanti nel campo della sicurezza, definendone
le funzioni e i requisiti in modo più puntuale e attuale
rispetto a quanto fatto in passato.