XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3824
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
RESPONSABILE E ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione è la persona designata dal datore di lavoro ai
sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 19
settembre l994, n. 626, come da ultimo modificati dal presente
articolo, per coordinare e sovrintendere il servizio di
prevenzione e protezione nell'ambito del sistema di sicurezza
aziendale. L'addetto al servizio di prevenzione e protezione è
la persona designata che collabora con il responsabile del
servizio.
2. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, le parole: "attitudini e capacità adeguate"
sono sostituite dalle seguenti: "delle capacità e dei
requisiti professionali previsti dall'articolo
8-bis".
3. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, le parole: "di attitudini e capacità
adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "delle capacità e
dei requisiti professionali previsti dall'articolo
8-bis".
4. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, le parole: "attitudini e capacità
adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "le capacità e i
requisiti professionali previsti dall'articolo
8-bis".
Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 8-bis del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626).
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - (Capacità e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione
e protezione interni o esterni). - 1. Le capacità e i
requisiti professionali dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi all'attività lavorativa.
2. Per la prevenzione dei rischi sono considerati
adeguati i requisiti professionali e le capacità acquisite
attraverso il conseguimento di un diploma di laurea o di
scuola media superiore e il possesso di un attestato di
frequenza documentata a specifici corsi di formazione in
materia, organizzati dalle regioni, dalle università degli
studi, dagli ordini professionali, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli
organismi paritetici, anche in collaborazione con l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, l'Istituto italiano di medicina sociale, nonché
con istituti di ricerca e di formazione specializzati. Possono
svolgere il ruolo di responsabile dei servizi di prevenzione e
protezione interni coloro che hanno svolto per più di cinque
anni il ruolo di addetto ai servizi di prevenzione e
protezione interni nella medesima attività.
3. Sono considerati adeguati per la prevenzione dei
rischi dei cantieri temporanei e mobili i requisiti
professionali e le capacità acquisite attraverso il
conseguimento dei titoli di studio previsti dall'articolo 10,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni. Tali soggetti devono essere inoltre in possesso
di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione
in materia di sicurezza organizzati dai soggetti di cui al
comma 2.
4. Per lo svolgimento della funzione di addetto al
servizio di prevenzione e protezione è necessario possedere
una delle lauree o dei diplomi di maturità di cui ai commi 2 o
3 ovvero aver frequentato uno specifico corso di formazione
della durata di 32 ore ed essere in possesso di una esperienza
lavorativa documentata di almeno un anno nel settore di
attività della azienda o della unità produttiva; in
alternativa è necessario essere in possesso di una esperienza
lavorativa documentata almeno triennale nel settore di
attività della azienda o della unità produttiva.
5. Gli organismi di formazione pubblici, previsti al
comma 2, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe,
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da
stabilire con le relative modalità di versamento, con decreto
del Ministro competente per materia.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le università degli studi e gli istituti di ricerca e
di formazione di cui al comma 2, organizzano i corsi di
formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con
le maggiori entrate derivanti dalla corresponsione di un
corrispettivo a carico dei partecipanti".
Art. 3.
(Norma transitoria).
1. La capacità e i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione aziendali, fermi restando quelli previsti
dall'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 della presente legge,
si intendono acquisiti da coloro che dimostrano di aver
svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
l'attività di responsabile o di addetto del servizio di
prevenzione e protezione per almeno un anno.
2. La capacità e i requisiti professionali dei soggetti di
cui al comma 1 del presente articolo si intendono altresì
acquisiti dalle persone già incaricate come addetti o già
designate come responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione esterni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, subordinatamente al possesso, alla data di
entrata in vigore della presente legge, di un'esperienza
professionale documentata almeno biennale nel settore della
sicurezza ed igiene del lavoro, o come tecnici della
prevenzione presso un servizio pubblico di prevenzione, igiene
e sicurezza negli ambienti di lavoro o da coloro che sono in
possesso del diploma di laurea di tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494).
1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, dopo le parole: "scienze agrarie o scienze
forestali," sono inserite le seguenti: "in tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,".
Capo II
TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI LAVORO
Art. 5.
(Definizione).
1. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro opera
con rapporto di lavoro dipendente nell'ambiente dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e
di ogni altro servizio pubblico di prevenzione, di controllo e
di vigilanza negli ambienti di lavoro.
Art. 6.
(Funzioni).
1. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro
dipendente presso i servizi dei dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali e di ogni altro servizio
pubblico di prevenzione, di controllo e di vigilanza negli
ambienti di lavoro è responsabile di tutte le attività di
prevenzione, di verifica e di controllo in materia di igiene e
di sicurezza del lavoro riconducibili alle seguenti aree:
a) informazione e formazione;
b) assistenza;
c) vigilanza e controllo;
d) valutazione di progetti.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il
tecnico della prevenzione svolge, autonomamente o cooperando
con altre professionalità, i compiti previsti dal regolamento
di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997,
n. 58. In particolare, l'attribuzione della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alle attività
di prevenzione nei luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 1,
comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanità n. 58 del 1997 è subordinata:
a) allo svolgimento di un periodo di tirocinio
teorico-pratico di almeno due anni, da svolgere
obbligatoriamente presso un servizio pubblico di prevenzione,
di controllo e di vigilanza negli ambienti di lavoro;
b) alla verifica della professionalità
acquisita;
c) al conferimento della nomina prefettizia ai
sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni.
3. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro svolge la sua attività professionale in strutture
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero
professionale.
4. Per l'esercizio dell'attività professionale di tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è
necessario il possesso del diploma di laurea specialistica
nella classe 4/S di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2
aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001.