XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3824




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I.

RESPONSABILE E ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona designata dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626, come da ultimo modificati dal presente articolo, per coordinare e sovrintendere il servizio di prevenzione e protezione nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale. L'addetto al servizio di prevenzione e protezione è la persona designata che collabora con il responsabile del servizio.
        2. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: "attitudini e capacità adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'articolo 8-bis".
        3. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: "di attitudini e capacità adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'articolo 8-bis".
        4. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: "attitudini e capacità adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "le capacità e i requisiti professionali previsti dall'articolo 8-bis".


Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 8-bis del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

        1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 8-bis. - (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). - 1. Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa.
            2. Per la prevenzione dei rischi sono considerati adeguati i requisiti professionali e le capacità acquisite attraverso il conseguimento di un diploma di laurea o di scuola media superiore e il possesso di un attestato di frequenza documentata a specifici corsi di formazione in materia, organizzati dalle regioni, dalle università degli studi, dagli ordini professionali, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici, anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto italiano di medicina sociale, nonché con istituti di ricerca e di formazione specializzati. Possono svolgere il ruolo di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni coloro che hanno svolto per più di cinque anni il ruolo di addetto ai servizi di prevenzione e protezione interni nella medesima attività.
            3. Sono considerati adeguati per la prevenzione dei rischi dei cantieri temporanei e mobili i requisiti professionali e le capacità acquisite attraverso il conseguimento dei titoli di studio previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Tali soggetti devono essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati dai soggetti di cui al comma 2.
            4. Per lo svolgimento della funzione di addetto al servizio di prevenzione e protezione è necessario possedere una delle lauree o dei diplomi di maturità di cui ai commi 2 o 3 ovvero aver frequentato uno specifico corso di formazione della durata di 32 ore ed essere in possesso di una esperienza lavorativa documentata di almeno un anno nel settore di attività della azienda o della unità produttiva; in alternativa è necessario essere in possesso di una esperienza lavorativa documentata almeno triennale nel settore di attività della azienda o della unità produttiva.
            5. Gli organismi di formazione pubblici, previsti al comma 2, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia.
            6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università degli studi e gli istituti di ricerca e di formazione di cui al comma 2, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dalla corresponsione di un corrispettivo a carico dei partecipanti".


Art. 3.

(Norma transitoria).

        
1. La capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendali, fermi restando quelli previsti dall'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, si intendono acquisiti da coloro che dimostrano di aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, l'attività di responsabile o di addetto del servizio di prevenzione e protezione per almeno un anno.
        2. La capacità e i requisiti professionali dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo si intendono altresì acquisiti dalle persone già incaricate come addetti o già designate come responsabili dei servizi di prevenzione e protezione esterni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, subordinatamente al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'esperienza professionale documentata almeno biennale nel settore della sicurezza ed igiene del lavoro, o come tecnici della prevenzione presso un servizio pubblico di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro o da coloro che sono in possesso del diploma di laurea di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.


Art. 4.

(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494).

        1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, dopo le parole: "scienze agrarie o scienze forestali," sono inserite le seguenti: "in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,".


Capo II

TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI LAVORO


Art. 5.

(Definizione).

        1. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro opera con rapporto di lavoro dipendente nell'ambiente dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e di ogni altro servizio pubblico di prevenzione, di controllo e di vigilanza negli ambienti di lavoro.


Art. 6.

(Funzioni).

        1. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro dipendente presso i servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e di ogni altro servizio pubblico di prevenzione, di controllo e di vigilanza negli ambienti di lavoro è responsabile di tutte le attività di prevenzione, di verifica e di controllo in materia di igiene e di sicurezza del lavoro riconducibili alle seguenti aree:

            a) informazione e formazione;

            b) assistenza;

            c) vigilanza e controllo;

            d) valutazione di progetti.

        2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il tecnico della prevenzione svolge, autonomamente o cooperando con altre professionalità, i compiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58. In particolare, l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità n. 58 del 1997 è subordinata:

            a) allo svolgimento di un periodo di tirocinio teorico-pratico di almeno due anni, da svolgere obbligatoriamente presso un servizio pubblico di prevenzione, di controllo e di vigilanza negli ambienti di lavoro;

            b) alla verifica della professionalità acquisita;

            c) al conferimento della nomina prefettizia ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

        3. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
        4. Per l'esercizio dell'attività professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è necessario il possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 4/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001.



Frontespizio Relazione