XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3818
Onorevoli Colleghi! - In Italia, i criteri assuntivi
per la stipula di una polizza assicurativa contro gli
infortuni e le malattie non prevedono, ad oggi, tra le persone
assicurabili coloro i quali hanno un'età superiore a
settantacinque anni. Quindi, nello stabilire la durata della
polizza, si deve sempre considerare che l'assicurazione non
può protrarsi oltre tale limite di età.
Le persone con un'età anagrafica così avanzata, senza
un'opportuna previsione legislativa, sarebbero quindi escluse
dalla copertura assicurativa e continuerebbero ad essere,
perciò, private di uno strumento utile per consentire loro di
partecipare, con serenità e sicurezza, a quella
socializzazione che si svolge, ad esempio, oramai
costantemente presso i centri sociali per anziani, che
rappresentano dei veri e propri punti di approdo e di sostegno
per molti di loro (in molte zone del Paese rappresentano gli
unici punti di riferimento sociale, culturale e ricreativo per
la popolazione anziana).
Centri sociali per anziani che, periodicamente o
annualmente, organizzano, per periodi di tempo limitati, gite
e soggiorni, momenti di svago e di riposo, lontano dalle loro
strutture o che promuovono la socializzazione stessa
attraverso serate danzanti o appuntamenti di vario
intrattenimento, presso le loro sedi.
Al contempo, inoltre, sono tante le persone anziane
impegnate in attività di volontariato, che svolgono funzioni
sociali importanti e che meritano, perciò, particolare cura e
attenzione legislativa, nell'intento di tutelarne un ruolo, un
compito e uno spazio sociale che vanno qualificandosi ed
estendendosi sempre più.
La presente proposta di legge intende contribuire a
prevenire e a rimuovere le cause di ordine economico,
psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono
provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione
tra la popolazione anziana, soprattutto tra le persone con
un'anzianità anagrafica avanzata, garantendo opportuni
interventi finalizzati alla socializzazione.
Scopo fondamentale della proposta di legge è garantire
alle persone ultra settantacinquenni una tranquilla e
dignitosa fruibilità delle strutture, dei servizi e delle
prestazioni ricreative e sociali, secondo modalità che
garantiscano la libertà e la dignità personali, realizzando
l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità
delle esigenze, promuovendo e salvaguardando la salute del
singolo e della collettività, sviluppandone il massimo di
autonomia e di autosufficienza.
Per queste ragioni, l'articolo 1 della proposta di legge
in oggetto istituisce, presso l'Istituto nazionale
assicurazioni Spa il "Fondo di garanzia per la copertura
assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque
anni", destinato alla tutela assicurativa contro gli infortuni
e le malattie degli anziani che svolgono attività di
volontariato e che partecipano ad attività ricreative e
turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale
autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non
profit che operano a sostegno della popolazione anziana.
Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato,
determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere
sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e
da un contributo determinato sulle polizze infortuni e
malattie, stipulate dalle imprese autorizzate all'esercizio
delle assicurazioni.
Un contributo misto, capace di realizzare una finalità
sociale di indubbio valore e di sicura e non più rinviabile
esigenza, avvertita dalle associazioni impegnate in questo
settore e dall'Associazione nazionale dei centri sociali
comitati anziani e orti in particolare, da anni impegnata per
la promozione e lo sviluppo della socialità fra gli anziani.
Promozione e sviluppo che è compito dello Stato favorire,
anche attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi che
vanno a colmare lacune legislative come quella affrontata
dalla proposta di legge.