XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3818




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito presso l'Istituto nazionale assicurazioni Spa il "Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di etā superiore a settantacinque anni", di seguito denominato "Fondo", destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settentacinquenni che svolgono attivitā di volontariato e che partecipano ad attivitā ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.


Art. 2.

        1. Il Fondo č alimentato da:

                a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

                b) un contributo determinato ai sensi dei commi 2 e 3 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

        2. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 1, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente all'istituto nazionale assicurazioni Spa, gestione autonoma del Fondo, con le modalitā stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.
        3. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 č determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        4. Per la determinazione del contributo di cui al comma 3 l'Istituto nazionale assicurazioni Spa, gestione autonoma del Fondo, č tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente.
        5. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 3 č stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione