XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3818
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso l'Istituto nazionale assicurazioni
Spa il "Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli
anziani di etā superiore a settantacinque anni", di seguito
denominato "Fondo", destinato alla tutela contro gli infortuni
e le malattie degli anziani ultra settentacinquenni che
svolgono attivitā di volontariato e che partecipano ad
attivitā ricreative e turistiche promosse dalle associazioni
di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle
organizzazioni non profit che operano a sostegno della
popolazione anziana.
Art. 2.
1. Il Fondo č alimentato da:
a) un contributo dello Stato, determinato
annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
b) un contributo determinato ai sensi dei commi 2
e 3 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese
autorizzate.
2. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del
comma 1, le imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute
a versare annualmente all'istituto nazionale assicurazioni
Spa, gestione autonoma del Fondo, con le modalitā stabilite
dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per
ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella
misura determinata ai sensi del comma 3.
3. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 č
determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per
mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. Per la determinazione del contributo di cui al comma 3
l'Istituto nazionale assicurazioni Spa, gestione autonoma del
Fondo, č tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali un rendiconto della gestione
riferito all'anno precedente.
5. Nel primo anno di attuazione della presente legge il
contributo di cui al comma 3 č stabilito nella misura dello
0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo
bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al
comma 2.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.