XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3817
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
persegue una finalità di tutela dei nostri prodotti e del
nostro brand da sostenere anche nei consessi bilaterali
e multilaterali a livello internazionale.
La fattispecie prevista agli articoli 23 e 24 del
regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992,
relativa all'origine delle merci, è sufficientemente ampia.
Tuttavia esistono prodotti che potrebbero richiedere una
protezione ancora più significativa come, ad esempio, le merci
integralmente prodotte con materie prime italiane, ideazione e
lavorazione in Italia. In tale senso quanto previsto
nell'ambito WTO (indicazioni geografiche) e nell'ambito
dell'Unione europea (direttiva 2001/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, che stabilisce i
criteri per l'etichettatura e la tracciabilità) garantisce una
efficace tutela per tali prodotti. E' da osservare, altresì,
che molti prodotti, sulla base della loro indiscussa
eccellenza, riescono a comunicare già da soli la propria
provenienza; dunque tali previsioni riguardano essenzialmente,
se non esclusivamente, i prodotti "medi".
A tutela dei nostri prodotti deve essere condotta la lotta
alla contraffazione, nel senso di garantire una cornice di
regole per il libero dispiegarsi delle risorse del Paese e per
la sua affermazione.
In tal senso il Governo italiano si è impegnato su vari
livelli:
a) in ambito WTO con riferimento alla proprietà
intellettuale (accordo TRIPS - Trade Related aspects of
Intellectual Property Rights- ed agricoltura)
relativamente all'impegno negoziale sulle indicazioni
geografiche (diritto dei popoli alla propria storia ed
identità);
b) in ambito comunitario, proponendo di rivedere
la normativa vigente per renderla più omogenea e prevedendo un
ampio ricorso al diritto penale nei casi di accertata
violazione del diritto di proprietà intellettuale con relativa
distruzione della merce;
c) a livello nazionale la legge n. 273 del 2002
("Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza") contempla misure per la lotta alla
contraffazione prevedendo una delega al Governo per il
riassetto della disciplina in materia di proprietà
intellettuale, l'istituzione di dodici sezioni di tribunale
specializzate, l'attribuzione all'autorità amministrativa del
potere di distruzione, anche d'ufficio, della merce
contraffatta.
Si illustra di seguito il contenuto della proposta di
legge.
L'articolo 1 amplia il novero dei soggetti legittimati a
richiedere l'uso del marchio, prevedendo i casi di "full
made in Italy". E' stata anche precisata la titolarità del
marchio, che spetta al Ministero delle attività produttive, il
cui rilascio in concessione avviene secondo modalità da
stabilire con un successivo provvedimento da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Al comma 3 si prevede la necessità, ai fini dell'uso del
marchio, di produrre idonea documentazione che comprovi il
rispetto della normativa, specie comunitaria, in materia di
caratteristiche merceologiche a tutela del consumatore.
Il comma 4 prevede, infine, l'apposizione del marchio
esclusivamente sul prodotto finito.
L'articolo 3 fissa in due anni il termine per la verifica
della sussistenza delle condizioni nel diritto d'uso (il
termine di tre anni attualmente previsto non sembra dare
sufficienti garanzie qualora eventuali modifiche del ciclo
produttivo alterino i prodotti con riferimento ai requisiti
per l'utilizzo del marchio).
In caso di trasferimento di impresa è stata prevista la
verifica della sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del
marchio in capo al nuovo concessionario (comma 5), poiché tale
utilizzo presuppone una dichiarazione del concessionario
stesso (articolo 2, comma 2), oltre alla sussistenza dei
requisiti medesimi.
L'articolo 4 introduce un sistema sanzionatorio
sostanzialmente legato alle norme del codice penale e alle
leggi speciali in materia di abuso e contraffazione dei marchi
e dei brevetti. Il richiamo appare sufficiente poiché le pene
previste, pecuniarie e detentive, assicurano un buon effetto
deterrente.
L'articolo 5 prevede un'azione di promozione del Ministero
delle attività produttive a sostegno del marchio e per la
valorizzazione della produzione italiana, al cui onere si
provvede ai sensi dell'articolo 7.