XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3817
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del marchio).
1. E' istituito il marchio "Made in Italy" al fine
di identificare le merci la cui produzione sia avvenuta
integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell'articolo
24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992.
2. La titolarità del marchio "Made in Italy" è del
Ministero delle attività produttive che ne concede l'uso
secondo modalità definite con apposito decreto da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Il marchio "Made in Italy" è accompagnato dalla
certificazione idonea a documentare le caratteristiche
merceologiche in ottemperanza alle leggi vigenti.
4. Il marchio "Made in Italy" deve essere apposto
esclusivamente sul prodotto finito e in modo da renderne
immediata la visibilità.
Art. 2.
(Requisiti per la richiesta di attribuzione).
1. La richiesta di attribuzione del marchio "Made in
Italy" è presentata dalle imprese interessate al Ministero
delle attività produttive, unitamente alla documentazione
comprovante che la produzione della merce è avvenuta
integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell'articolo
24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992.
2. La documentazione di cui al comma 1 è corredata da una
dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di
lavoro e di contribuzione fiscale e previdenziale e da
un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella
produzione nonché il rispetto della normativa vigente in
materia ambientale.
Art. 3.
(Condizioni per la continuazione
nel diritto d'uso).
1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio "Made in
Italy" hanno l'obbligo di presentare ogni due anni dalla
data di concessione del marchio, a pena di decadenza, la
documentazione di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero delle attività produttive può acquisire,
da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza
delle condizioni per l'attribuzione del marchio "Made in
Italy".
3. Il Ministero delle attività produttive nel caso rilevi
a carico dell'impresa violazioni nell'utilizzazione del
marchio "Made in Italy" provvede a darne comunicazione
all'autorità giudiziaria, inibendo cautelativamente l'uso del
marchio.
4. Nel caso siano giudizialmente accertate gravi
violazioni di legge a carico dell'impresa il Ministero delle
attività produttive revoca il diritto all'uso del marchio
"Made in Italy".
5. Il trasferimento dell'impresa implica la verifica della
sussistenza in capo al nuovo concessionario dei requisiti di
cui all'articolo 2, ai fini del trasferimento del marchio
"Made in Italy".
Art. 4.
(Sanzioni).
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività
produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative
di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo
del marchio "Made in Italy".
2. L'uso illecito del marchio "Made in Italy" è
punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice
penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene
accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale. La
condanna comporta la revoca del diritto all'uso del
marchio.
3. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto
all'uso del marchio "Made in Italy" possono farne
richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata
disposta la revoca, decorsi due anni dal provvedimento.
4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto
all'uso del marchio "Made in Italy" possono farne
nuovamente richiesta per lo stesso prodotto decorsi cinque
anni dal provvedimento.
Art. 5.
(Pubblicizzazione del marchio).
1. Il Ministero delle attività produttive predispone
programmi annuali di pubblicizzazione del marchio "Made in
Italy" sui principali mercati internazionali per il
sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per
la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del
consumatore.
Art. 6.
(Registrazione del marchio comunitario).
1. Il Ministero delle attività produttive promuove la
registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito
Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale
del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n.
40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo
relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione
internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989,
reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 5, pari a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, mediante l'utilizzo
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nello stato di previsione del Ministero delle
attività produttive, nell'ambito dell'unità previsionale di
base 5.1.2.2 "Istituto commercio estero", capitolo 5102,
"Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il commercio
con l'estero per il finanziamento dell'attività di promozione
e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero".