XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3817




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del marchio).

        1. E' istituito il marchio "Made in Italy" al fine di identificare le merci la cui produzione sia avvenuta integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.
        2. La titolarità del marchio "Made in Italy" è del Ministero delle attività produttive che ne concede l'uso secondo modalità definite con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Il marchio "Made in Italy" è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in ottemperanza alle leggi vigenti.
        4. Il marchio "Made in Italy" deve essere apposto esclusivamente sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.


Art. 2.

(Requisiti per la richiesta di attribuzione).

        1. La richiesta di attribuzione del marchio "Made in Italy" è presentata dalle imprese interessate al Ministero delle attività produttive, unitamente alla documentazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.
        2. La documentazione di cui al comma 1 è corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro e di contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella produzione nonché il rispetto della normativa vigente in materia ambientale.


Art. 3.

(Condizioni per la continuazione
nel diritto d'uso).

        1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio "Made in Italy" hanno l'obbligo di presentare ogni due anni dalla data di concessione del marchio, a pena di decadenza, la documentazione di cui all'articolo 2.
        2. Il Ministero delle attività produttive può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio "Made in Italy".
        3. Il Ministero delle attività produttive nel caso rilevi a carico dell'impresa violazioni nell'utilizzazione del marchio "Made in Italy" provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria, inibendo cautelativamente l'uso del marchio.
        4. Nel caso siano giudizialmente accertate gravi violazioni di legge a carico dell'impresa il Ministero delle attività produttive revoca il diritto all'uso del marchio "Made in Italy".
        5. Il trasferimento dell'impresa implica la verifica della sussistenza in capo al nuovo concessionario dei requisiti di cui all'articolo 2, ai fini del trasferimento del marchio "Made in Italy".


Art. 4.

(Sanzioni).

        1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio "Made in Italy".
        2. L'uso illecito del marchio "Made in Italy" è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale. La condanna comporta la revoca del diritto all'uso del marchio.
        3. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio "Made in Italy" possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la revoca, decorsi due anni dal provvedimento.
        4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio "Made in Italy" possono farne nuovamente richiesta per lo stesso prodotto decorsi cinque anni dal provvedimento.


Art. 5.

(Pubblicizzazione del marchio).

        1. Il Ministero delle attività produttive predispone programmi annuali di pubblicizzazione del marchio "Made in Italy" sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.


Art. 6.

(Registrazione del marchio comunitario).

        1. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.2 "Istituto commercio estero", capitolo 5102, "Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero".



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