XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3816
Onorevoli Colleghi! - Grazie alla ricerca scientifica
innumerevoli progressi sono stati compiuti negli ultimi anni
nella lotta contro il cancro.
Il merito va riconosciuto agli operatori (medici e
ricercatori) del settore, ma non solo: privati, enti e
associazioni hanno fornito un contributo prezioso finanziando
la possibilitą di studi e di approfondimenti mirati.
Si tratta di un risultato apprezzabile, ma di cui non
possiamo affatto accontentarci, considerata la gravitą del
fenomeno: tale malattia (nelle sue varie forme) rappresenta
ancora la prima causa di morte in molte fasce d'etą, e ogni
anno in Italia sono oltre 200.000 le persone interessate dalla
patologia. A questo proposito si ritiene opportuno facilitare
il pił possibile le donazioni a favore della ricerca e della
lotta contro il cancro, introducendo misure atte a incentivare
la normativa vigente in materia.
Va quindi richiamato l'articolo 59 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (finanziaria 2003), che dą alle persone fisiche
la possibilitą di dedurre dal reddito le donazioni non
superiori a 500 euro ed effettuate entro il 30 aprile 2003 a
sostegno di enti, istituti, anche universitari, associazioni
senza scopo di lucro che svolgono attivitą di studio e di
ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche.
Si ritiene pertanto opportuno estendere la possibilitą
delle donazioni deducibili dall'imponibile a tutti coloro che
lo ritengano utile, eliminando il vincolo attuale di "persona
fisica". Si ritiene opportuno, inoltre, eliminare i limiti di
tempo attuali, fissati al 30 aprile 2003, ed elevare le quote
deducibili, portandole da 500 a 1.000 euro.