XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3816




        Onorevoli Colleghi! - Grazie alla ricerca scientifica innumerevoli progressi sono stati compiuti negli ultimi anni nella lotta contro il cancro.
        Il merito va riconosciuto agli operatori (medici e ricercatori) del settore, ma non solo: privati, enti e associazioni hanno fornito un contributo prezioso finanziando la possibilitą di studi e di approfondimenti mirati.
        Si tratta di un risultato apprezzabile, ma di cui non possiamo affatto accontentarci, considerata la gravitą del fenomeno: tale malattia (nelle sue varie forme) rappresenta ancora la prima causa di morte in molte fasce d'etą, e ogni anno in Italia sono oltre 200.000 le persone interessate dalla patologia. A questo proposito si ritiene opportuno facilitare il pił possibile le donazioni a favore della ricerca e della lotta contro il cancro, introducendo misure atte a incentivare la normativa vigente in materia.
        Va quindi richiamato l'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), che dą alle persone fisiche la possibilitą di dedurre dal reddito le donazioni non superiori a 500 euro ed effettuate entro il 30 aprile 2003 a sostegno di enti, istituti, anche universitari, associazioni senza scopo di lucro che svolgono attivitą di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche.
        Si ritiene pertanto opportuno estendere la possibilitą delle donazioni deducibili dall'imponibile a tutti coloro che lo ritengano utile, eliminando il vincolo attuale di "persona fisica". Si ritiene opportuno, inoltre, eliminare i limiti di tempo attuali, fissati al 30 aprile 2003, ed elevare le quote deducibili, portandole da 500 a 1.000 euro.




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