XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3816




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

        "Art. 59 (Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche). 1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.000 euro, a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, nonché associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente disposizione svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".



Frontespizio Relazione