XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3816
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
sostituito dal seguente:
"Art. 59 (Deducibilità delle erogazioni liberali a
favore della ricerca sulle malattie neoplastiche). 1. Le
erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a
1.000 euro, a favore di enti, istituti, anche universitari,
pubblici e privati, nonché associazioni senza scopo di lucro
che alla data di entrata in vigore della presente disposizione
svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di
ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche presso
laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili
dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni".