XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3815
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende sanare il vuoto legislativo presente nella normativa
riguardante le funzioni ed il trattamento economico della
docenza universitaria che, omettendo di menzionare tra il
personale docente coloro che rivestono la qualifica di
professori incaricati (circa 60 persone attualmente in
servizio con una anzianità media di 30 anni) determina nei
loro confronti una situazione insanabile in contrasto con i
princìpi solennemente affermati a livello costituzionale con
particolare riferimento agli articoli 2, 3 e soprattutto 36
della Costituzione.
La drammatica situazione attuale dei professori incaricati
deriva dal più grave caso di discriminazione e di violazione
delle norme di diritto del lavoro e degli stessi principi
costituzionali che una categoria di lavoratori pubblici abbia
mai subito in oltre 55 anni di storia della repubblica
italiana.
Il risultato di questa opera di discriminazione, che per
limitare i danni ed annullare provvedimenti illeciti di
licenziamento e/o di allontanamento della funzione docente ha
reso indispensabile il reiterato ricorso ai TAR competenti, è
costituito dal fatto che i professori incaricati si trovano
attualmente in servizio come titolari del loro insegnamento,
con funzioni del tutto analoghe a quelle dei professori
associati, ma senza il riconoscimento di un ruolo e con un
trattamento economico, congelato sine die, che nel
migliore dei casi si avvicina al 40 per cento di quello dei
professori associati di pari anzianità, ed in qualche caso
limite è addirittura inferiore a quella che viene comunemente
definita la soglia di povertà, essendo lo stesso rimasto
bloccato ad una retribuzione annua lorda, comprensiva anche
dei contributi previdenziali, di 10.814.865 di vecchie lire.
Risulta evidente che una situazione di questo genere non è
più a lungo procrastinabile e si rende necessario pertanto
restituire anche ai professori incaricati quella dignità
riconosciuta a tutti gli altri docenti universitari e che la
Costituzione, in particolare tramite i citati articoli 2, 3 e
36, garantisce a tutti i cittadini italiani.
Per comprendere come si sia potuti giungere alla
situazione attuale è necessario richiamare, sia pur
sinteticamente, tutto il contesto legislativo in cui la
vicenda si inquadra.
La figura del professore incaricato a tempo indeterminato
venne istituito come "stabilizzato" con l'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti
per l'università, convertito, con modificazioni, dalla legge
del 30 novembre 1973, n. 766.
Il professore incaricato veniva dunque stabilizzato
sull'insegnamento del quale era titolare dopo che per tre anni
aveva avuto assegnato, dalla stessa o da università diverse,
un incarico d'insegnamento, Il consiglio di facoltà
interessato procedeva alla nomina del vincitore dopo aver
valutato i risultati di un'istruttoria svolta da una apposita
commissione che effettuava un giudizio comparativo e motivato
dei titoli dei candidati, presentando una graduatoria
finale.
L'incarico a tempo indeterminato veniva quindi attribuito
a chi per ben tre volte era risultato vincitore di un regolare
concorso pubblico.
I professori incaricati erano titolari di un corso
d'insegnamento e i loro doveri e obblighi erano stabiliti dal
regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534.
Gli attuali professori incaricati stabilizzati, ancorché
considerati non di ruolo, sono stati dunque assunti come
docenti ad alto livello a tutti gli effetti, con prerogative
simili a quelle del professore ordinario, salva naturalmente
la possibilità di occupare cariche accademiche. Si deve anche
segnalare che il professore incaricato stabilizzato resta in
servizio fino all'età di settanta anni e ha diritto al
trattamento di liquidazione e pensionistico come qualunque
dipendente dello Stato.
Tale diritto resta tuttora acquisito anche da parte di chi
risulti vincitore di concorso a posto di professore di ruolo,
contrariamente alla normativa per essi vigente. Per questa
ragione, assistenti di ruolo con incarico di insegnamento
stabilizzato in passato hanno spesso optato per lo stato
giuridico di professori incaricati stabilizzati, ritenendone
la posizione e la funzione più qualificante ed economicamente
più conveniente.
Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, viene definito un nuovo assetto della docenza
universitaria che, nell'unitarietà della funzione docente,
prevede l'inquadramento dei professori di ruolo in due fasce
di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà
didattica e di ricerca:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
L'articolo 50 del medesimo decreto recante l'inquadramento
nella fascia dei professori associati prevede, nella prima
applicazione, che i professori incaricati aventi i requisiti
stabiliti al comma 1 (stabilizzati o che stanno per maturare
la stabilizzazione) possono essere inquadrati, a domanda, nel
ruolo dei professori associati.
Da quanto sopra esposto, risulta evidente che i professori
incaricati sono stati e sono attualmente oggetto di
discriminazione e pertanto è necessario e doveroso assumere
con la massima urgenza quei provvedimenti amministrativi e
legislativi atti a ristabilire la legalità riconoscendo ai
professori incaricati i propri diritti e il giusto indennizzo
per i danni subiti.
La presente proposta di legge consente di colmare il vuoto
legislativo prodottosi a seguito delle disposizioni
illustrate, razionalizza gli incarichi eliminando
definitivamente l'incarico interno e chiude definitivamente
una fase transitoria derivata dalla precedente riforma della
docenza universitaria. Essa è costituita da un solo
articolo.
Con il comma 1 si colma il vuoto legislativo lasciato dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, inquadrando i professori incaricati in un ruolo come
figure ad esaurimento fino all'età pensionabile prevista dalla
normativa in vigore. Come conseguenza si richiede
doverosamente ai professori incaricati interni di esercitare
l'opzione a cui si erano già impegnati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
Con il comma 2 si fa chiarezza su quali sono i diritti e i
doveri dei professori incaricati, eliminando i dubbi
interpretativi che sono insorti in questi anni per il fatto
che la legge 19 novembre 1990 n. 341, e successive
modificazioni non menziona esplicitamente i professori
incaricati. Sempre con tale comma, i professori incaricati,
che partecipano a concorsi per posti di professore
universitario sono esonerati dal sostenere una prova
didattica, in considerazione del fatto che stanno già
svolgendo un incarico docenza universitaria da non meno di 25
anni (almeno 12 per quanto riguarda i professori
dell'università per stranieri di Perugia e Siena).
Il comma 3 definisce il trattamento economico dei
professori incaricati agganciandolo al 90 per cento di quello
spettante al professore universitario di ruolo di seconda
fascia di pari anzianità nell'incarico, con un meccanismo del
tutto analogo a quello con cui gli articoli 2, e 2-ter
del decreto legislativo 2 marzo 1987 n. 57 convertito con
modificazione, dalla legge 22 aprile 1978, n. 158 hanno
determinato l'aggancio ai docenti di ruolo per altre figure di
qualifica inferiore, come i ricercatori o gli assistenti del
ruolo ad esaurimento, dimenticando che, nell'ambito della
docenza universitaria, esisteva ed esiste anche la figura del
professore incaricato a cui compete una retribuzione
proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro,
come sancito inequivocabilmente dall'articolo 36 della
Costituzione.
Il comma 4 stabilisce che gli eventuali maggiori oneri,
qualora ve ne siano, non devono gravare sul bilancio dello
Stato, ma rimangono a carico del bilancio delle università in
cui è presente la figura del professore incaricato. La norma
non introduce una nuova spesa, colma semplicemente un vuoto
legislativo definendo il corretto trattamento economico dei
professori incaricati nella misura minima consentita dal
rispetto del dettato costituzionale.
Il provvedimento sanerà la situazione dei professori
incaricati, una categoria che ha sempre fornito un prezioso
contributo, in qualche caso oggi indispensabile, alle facoltà
di appartenenza sempre bisognose di docenti altamente
qualificati da utilizzare nelle più svariate forme,
soprattutto dopo l'istituzione dei dottorati di ricerca e dei
nuovi corsi di laurea " 3+2 ". Con questa iniziativa sarà
possibile dar loro anche un segnale di riconoscimento per il
lavoro svolto in questi anni con grande senso del dovere e
alto spirito di sacrificio, nonostante la drammatica
situazione in cui il vuoto legislativo li ha costretti ad
operare.