XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3815




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende sanare il vuoto legislativo presente nella normativa riguardante le funzioni ed il trattamento economico della docenza universitaria che, omettendo di menzionare tra il personale docente coloro che rivestono la qualifica di professori incaricati (circa 60 persone attualmente in servizio con una anzianità media di 30 anni) determina nei loro confronti una situazione insanabile in contrasto con i princìpi solennemente affermati a livello costituzionale con particolare riferimento agli articoli 2, 3 e soprattutto 36 della Costituzione.
        La drammatica situazione attuale dei professori incaricati deriva dal più grave caso di discriminazione e di violazione delle norme di diritto del lavoro e degli stessi principi costituzionali che una categoria di lavoratori pubblici abbia mai subito in oltre 55 anni di storia della repubblica italiana.
        Il risultato di questa opera di discriminazione, che per limitare i danni ed annullare provvedimenti illeciti di licenziamento e/o di allontanamento della funzione docente ha reso indispensabile il reiterato ricorso ai TAR competenti, è costituito dal fatto che i professori incaricati si trovano attualmente in servizio come titolari del loro insegnamento, con funzioni del tutto analoghe a quelle dei professori associati, ma senza il riconoscimento di un ruolo e con un trattamento economico, congelato sine die, che nel migliore dei casi si avvicina al 40 per cento di quello dei professori associati di pari anzianità, ed in qualche caso limite è addirittura inferiore a quella che viene comunemente definita la soglia di povertà, essendo lo stesso rimasto bloccato ad una retribuzione annua lorda, comprensiva anche dei contributi previdenziali, di 10.814.865 di vecchie lire.     Risulta evidente che una situazione di questo genere non è più a lungo procrastinabile e si rende necessario pertanto restituire anche ai professori incaricati quella dignità riconosciuta a tutti gli altri docenti universitari e che la Costituzione, in particolare tramite i citati articoli 2, 3 e 36, garantisce a tutti i cittadini italiani.
        Per comprendere come si sia potuti giungere alla situazione attuale è necessario richiamare, sia pur sinteticamente, tutto il contesto legislativo in cui la vicenda si inquadra.
        La figura del professore incaricato a tempo indeterminato venne istituito come "stabilizzato" con l'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 novembre 1973, n. 766.
        Il professore incaricato veniva dunque stabilizzato sull'insegnamento del quale era titolare dopo che per tre anni aveva avuto assegnato, dalla stessa o da università diverse, un incarico d'insegnamento, Il consiglio di facoltà interessato procedeva alla nomina del vincitore dopo aver valutato i risultati di un'istruttoria svolta da una apposita commissione che effettuava un giudizio comparativo e motivato dei titoli dei candidati, presentando una graduatoria finale.
        L'incarico a tempo indeterminato veniva quindi attribuito a chi per ben tre volte era risultato vincitore di un regolare concorso pubblico.
        I professori incaricati erano titolari di un corso d'insegnamento e i loro doveri e obblighi erano stabiliti dal regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534.
        Gli attuali professori incaricati stabilizzati, ancorché considerati non di ruolo, sono stati dunque assunti come docenti ad alto livello a tutti gli effetti, con prerogative simili a quelle del professore ordinario, salva naturalmente la possibilità di occupare cariche accademiche. Si deve anche segnalare che il professore incaricato stabilizzato resta in servizio fino all'età di settanta anni e ha diritto al trattamento di liquidazione e pensionistico come qualunque dipendente dello Stato.
        Tale diritto resta tuttora acquisito anche da parte di chi risulti vincitore di concorso a posto di professore di ruolo, contrariamente alla normativa per essi vigente. Per questa ragione, assistenti di ruolo con incarico di insegnamento stabilizzato in passato hanno spesso optato per lo stato giuridico di professori incaricati stabilizzati, ritenendone la posizione e la funzione più qualificante ed economicamente più conveniente.
        Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, viene definito un nuovo assetto della docenza universitaria che, nell'unitarietà della funzione docente, prevede l'inquadramento dei professori di ruolo in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca:

                a) professori straordinari e ordinari;

                b) professori associati.

        L'articolo 50 del medesimo decreto recante l'inquadramento nella fascia dei professori associati prevede, nella prima applicazione, che i professori incaricati aventi i requisiti stabiliti al comma 1 (stabilizzati o che stanno per maturare la stabilizzazione) possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati.
        Da quanto sopra esposto, risulta evidente che i professori incaricati sono stati e sono attualmente oggetto di discriminazione e pertanto è necessario e doveroso assumere con la massima urgenza quei provvedimenti amministrativi e legislativi atti a ristabilire la legalità riconoscendo ai professori incaricati i propri diritti e il giusto indennizzo per i danni subiti.
        La presente proposta di legge consente di colmare il vuoto legislativo prodottosi a seguito delle disposizioni illustrate, razionalizza gli incarichi eliminando definitivamente l'incarico interno e chiude definitivamente una fase transitoria derivata dalla precedente riforma della docenza universitaria. Essa è costituita da un solo articolo.
        Con il comma 1 si colma il vuoto legislativo lasciato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, inquadrando i professori incaricati in un ruolo come figure ad esaurimento fino all'età pensionabile prevista dalla normativa in vigore. Come conseguenza si richiede doverosamente ai professori incaricati interni di esercitare l'opzione a cui si erano già impegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
        Con il comma 2 si fa chiarezza su quali sono i diritti e i doveri dei professori incaricati, eliminando i dubbi interpretativi che sono insorti in questi anni per il fatto che la legge 19 novembre 1990 n. 341, e successive modificazioni non menziona esplicitamente i professori incaricati. Sempre con tale comma, i professori incaricati, che partecipano a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere una prova didattica, in considerazione del fatto che stanno già svolgendo un incarico docenza universitaria da non meno di 25 anni (almeno 12 per quanto riguarda i professori dell'università per stranieri di Perugia e Siena).
        Il comma 3 definisce il trattamento economico dei professori incaricati agganciandolo al 90 per cento di quello spettante al professore universitario di ruolo di seconda fascia di pari anzianità nell'incarico, con un meccanismo del tutto analogo a quello con cui gli articoli 2, e 2-ter del decreto legislativo 2 marzo 1987 n. 57 convertito con modificazione, dalla legge 22 aprile 1978, n. 158 hanno determinato l'aggancio ai docenti di ruolo per altre figure di qualifica inferiore, come i ricercatori o gli assistenti del ruolo ad esaurimento, dimenticando che, nell'ambito della docenza universitaria, esisteva ed esiste anche la figura del professore incaricato a cui compete una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito inequivocabilmente dall'articolo 36 della Costituzione.
        Il comma 4 stabilisce che gli eventuali maggiori oneri, qualora ve ne siano, non devono gravare sul bilancio dello Stato, ma rimangono a carico del bilancio delle università in cui è presente la figura del professore incaricato. La norma non introduce una nuova spesa, colma semplicemente un vuoto legislativo definendo il corretto trattamento economico dei professori incaricati nella misura minima consentita dal rispetto del dettato costituzionale.
        Il provvedimento sanerà la situazione dei professori incaricati, una categoria che ha sempre fornito un prezioso contributo, in qualche caso oggi indispensabile, alle facoltà di appartenenza sempre bisognose di docenti altamente qualificati da utilizzare nelle più svariate forme, soprattutto dopo l'istituzione dei dottorati di ricerca e dei nuovi corsi di laurea " 3+2 ". Con questa iniziativa sarà possibile dar loro anche un segnale di riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni con grande senso del dovere e alto spirito di sacrificio, nonostante la drammatica situazione in cui il vuoto legislativo li ha costretti ad operare.




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