XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3815




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I professori incaricati rimasti in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nel
campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, sono inquadrati nel ruolo dei professori incaricati come figure ad esaurimento fino all'etą di settanta anni prevista dalla normativa vigente. Coloro che si trovano nella condizione di professore incaricato interno, in quanto titolari di altro rapporto d'impiego di natura pubblica o privata, sono tenuti ad esercitare l'opzione entro il termine perentorio di sessanta giorni, pena la decadenza dall'incarico al termine dell'anno accademico in corso.
        2. I professori incaricati, per tutto quanto non diversamente previsto nella normativa relativa alla docenza universitaria, sono soggetti agli stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori universitari di ruolo di seconda fascia e, pertanto ad essi si applicano tutte le disposizioni della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, incluso il diritto ad effettuare supplenze retribuite. I professori incaricati che partecipino a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere una prova didattica.
        3. Il trattamento economico dei professori incaricati č pari al 90 per cento di quello spettante al professore universitario di ruolo di seconda fascia con pari anzianitą nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dai commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del decreto legge 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, come sostituiti dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, per coloro che optino per il regime a tempo pieno. L'anzianitą di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui č stato conferito il primo incarico. Ai fini del trattamento economico, ai professori incaricati viene riconosciuto a partire dal 1^ novembre 1987, l'eventuale differenza tra la retribuzione corrispondente a quanto sopra indicato e quella effettivamente percepita.
        4. Restano a carico del bilancio delle universitą interessate gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione della presente legge.



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