XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3815
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I professori incaricati rimasti in servizio ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, o che rientrano nel
campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204,
sono inquadrati nel ruolo dei professori incaricati come
figure ad esaurimento fino all'etą di settanta anni prevista
dalla normativa vigente. Coloro che si trovano nella
condizione di professore incaricato interno, in quanto
titolari di altro rapporto d'impiego di natura pubblica o
privata, sono tenuti ad esercitare l'opzione entro il termine
perentorio di sessanta giorni, pena la decadenza dall'incarico
al termine dell'anno accademico in corso.
2. I professori incaricati, per tutto quanto non
diversamente previsto nella normativa relativa alla docenza
universitaria, sono soggetti agli stessi doveri e godono degli
stessi diritti dei professori universitari di ruolo di seconda
fascia e, pertanto ad essi si applicano tutte le disposizioni
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, incluso il diritto ad effettuare supplenze
retribuite. I professori incaricati che partecipino a concorsi
per posti di professore universitario sono esonerati dal
sostenere una prova didattica.
3. Il trattamento economico dei professori incaricati č
pari al 90 per cento di quello spettante al professore
universitario di ruolo di seconda fascia con pari anzianitą
nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dai
commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del decreto
legge 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, come sostituiti
dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, per coloro
che optino per il regime a tempo pieno. L'anzianitą di
servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno
accademico in cui č stato conferito il primo incarico. Ai fini
del trattamento economico, ai professori incaricati viene
riconosciuto a partire dal 1^ novembre 1987, l'eventuale
differenza tra la retribuzione corrispondente a quanto sopra
indicato e quella effettivamente percepita.
4. Restano a carico del bilancio delle universitą
interessate gli oneri eventualmente derivanti
dall'applicazione della presente legge.