XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3814
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende promuovere interventi di carattere preventivo in
favore della popolazione anziana, in relazione alla domanda
proveniente, in particolare, dalle aree a più alta
concentrazione e da quelle nelle quali si rileva una maggiore
difficoltà di fruizione dei servizi pubblici da parte delle
persone anziane.
Dall'analisi dei dati statistici disponibili si rileva che
il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, tipico
della nostra epoca, non è uniformemente distribuito, in quanto
vi sono aree nelle quali la concentrazione della popolazione
anziana supera di gran lunga la percentuale media nazionale.
Tali maggiori concentrazioni si riscontrano specialmente in
centri lontani dalle grandi aree urbane, che la marginalità
della produzione agricola ha contribuito a spopolare in favore
delle periferie urbane (centri cittadini o vecchi quartieri
popolari), nei quali, tra l'altro, si è verificato un esodo
della popolazione giovane sia per motivi di lavoro che per la
formazione di nuove famiglie. Tra le condizioni di disagio più
facilmente riscontrabili, la solitudine degli anziani, unita
alle difficoltà di mobilità connesse con l'età avanzata,
determina spesso l'impossibilità da parte dell'anziano di
accedere direttamente ai servizi pubblici sia nel caso in cui
questi siano lontani dalla propria abitazione, sia nel caso in
cui l'anziano debba affrontare percorsi resi difficoltosi dal
traffico urbano. Tale situazione spesso determina la decisione
dell'anziano o della propria famiglia di ricorrere al ricovero
in istituto.
La proposta di legge in esame intende dare una prima
risposta a tali problematiche mediante il ricorso agli
strumenti approntati dal progresso tecnologico, insieme alle
molteplici iniziative che scaturiscono dalla solidarietà
civile.
All'articolo 1 è autorizzato il finanziamento da parte del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di iniziative
degli enti locali che perseguano la finalità di tutelare
l'autonomia di vita delle persone anziane e di agevolare
l'accesso ai servizi pubblici. L'autorizzazione è concessa per
fronteggiare l'eccezionalità della situazione riscontrabile in
vaste aree del Paese, ai sensi dell'articolo 149 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tra gli interventi possibili, l'articolo 1, comma 1,
lettera a), indica innanzitutto la realizzazione dei
servizi di telesoccorso e telecontrollo, già sperimentati con
risultati decisamente soddisfacenti. Appare utile premettere
una breve descrizione di tali servizi. Essi si articolano come
segue:
a) un centro di ascolto, presidiato ventiquattro
ore su ventiquattro;
b) terminali periferici installati nelle
abitazioni degli abbonati.
All'arrivo di una chiamata da parte dell'abbonato, il
video del centro di ascolto ne visualizza il numero telefonico
insieme a tutti i dati relativi alla persona (chi avvisare in
caso di necessità, eventuale disponibilità di parenti o vicini
di casa, eccetera). Quindi, si prova a telefonare all'abbonato
e, se non risponde, si avvisano i soggetti indicati dalla
banca dati oppure il 113, il medico di fiducia, la guardia
medica, eccetera.
Da parte sua l'assistito, in caso di malore improvviso, ha
la possibilità di mettere in azione in modo molto semplice il
proprio terminale con un telecomando che egli costantemente
porta con sé e che agisce all'interno delle mura della casa,
per un raggio di una ventina di metri.
Oltre all'intervento in caso di necessità (telesoccorso),
il centro di ascolto provvede anche al controllo periodico
delle condizioni psico-fisiche dell'assistito (telecontrollo):
a brevi periodi sono infatti effettuate telefonate per
verificare lo stato di salute dell'anziano.
Pertanto, il telesoccorso e il telecontrollo consentono il
monitoraggio continuo delle condizioni di salute dell'anziano
e si pongono come adeguata risposta nei casi frequenti di
anziani che vivono soli o in coppia, per i quali è proprio la
condizione di solitudine e spesso di abbandono che rende
maggiori i rischi strutturalmente connessi all'età
avanzata.
Invece, con gli interventi di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 1 si sostengono i progetti con i
quali si affronta il problema della fruibilità dei servizi
pubblici da parte degli anziani. Si lascia l'iniziativa alla
creatività delle comunità locali, ma si tratterà innanzitutto
di interventi quali, ad esempio, la possibilità di
prenotazione di visite mediche, di rilascio di certificati o
di riscossione di competenze, che potranno essere ottenute a
domicilio dall'anziano e che spesso non chiedono altro che una
efficiente riorganizzazione degli uffici.
L'articolo 2, in considerazione dell'importanza dei
soggetti identificati dalla proposta di legge, individua le
caratteristiche necessarie delle organizzazioni preposte dalla
gestione dei servizi a sostegno dell'anziano. E' vero infatti
che lo strumento normativo non deve spingersi nella
descrizione di soluzioni specifiche e dettagliate in quanto
possono esistere più formule organizzative efficaci, ma è
anche vero che esistono alcuni denominatori comuni da tenere
in considerazione per costruire tutte le molteplici
soluzioni.
Ad avviso dei proponenti i denominatori comuni sono quelli
precisati nell'articolo al nostro esame. Esso indica una serie
di requisiti necessari a far sì che i servizi di telesoccorso
e telecontrollo garantiscano realmente soccorsi tempestivi in
caso di difficoltà o di emergenza (come indicato nell'articolo
1, comma 3, lettera a)). Tali servizi devono essere
affidati ad organizzazioni che, oltre ad essere in grado di
prestarli, ne assicurino la continuità e la qualità.
Quanto indicato nelle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 2 intende, appunto, garantire la
continuità del servizio sia attraverso la dotazione di una
centrale di ascolto idonea, che attraverso la presenza di
personale tecnico qualificato addetto all'assistenza tecnica
alla centrale di ricezione in questione ed ai terminali
periferici installati presso le abitazioni degli assistiti. In
merito ai terminali periferici (lettera e)) si è
ritenuto specificare una caratteristica tecnica di non
secondaria importanza: il sistema "viva voce". Soluzione
questa, ad avviso dei proponenti, più efficace ad affrontare
il problema di natura sociale che è al nostro esame.
In pratica, la richiesta di soccorso giunge ad una
centrale di ricezione e gestione dove il chiamante è
immediatamente identificato. Un personal computer
visualizza la sua scheda dove sono riportati tutti i dati che
consentono all'operatore di dare seguito alla chiamata nel
modo più opportuno. L'operatore può così richiamare e parlare
con l'assistito anche se quest'ultimo non dovesse riuscire a
raggiungere il suo apparecchio telefonico per rispondere.
Infatti, se dopo il terzo squillo l'assistito non risponde
entra in funzione il sistema "viva voce". L'operatore potrà
dunque accertare ugualmente il motivo della chiamata e
prendere tutti i provvedimenti che la situazione richiede. La
specificazione (lettera b)) di un medico presente in
centrale di ascolto ventiquattro ore su ventiquattro offre
garanzie di professionalità in un servizio, quale quello del
telesoccorso, essenzialmente preposto, in caso di malore
improvviso, a ridurre il più possibile l'intervallo senza
terapia. Il medico - e non un operatore qualunque - è la
figura più idonea non solo a dare i consigli del caso, ma a
recepire informazioni utili a tradurre l'intensità
dell'urgenza/emergenza ed avvisare i soggetti più indicati ad
effettuare il soccorso. Si pensi, ad esempio, al riscontro
telefonico da parte del medico di un sospetto infarto che
dovrà essere gestito attraverso un'unità mobile di
rianimazione, anziché un'ambulanza dedicata al solo trasporto
al pronto soccorso o, ancora, ad una patologia che può essere
risolta in loco, allertando la guardia medica o il
medico di fiducia, evitando così il continuo ricorso
all'ospedalizzazione. La figura del medico si rende necessaria
anche in caso di telecontrollo: nessuno, meglio di un medico,
può procedere al controllo periodico delle condizioni
psicofisiche dell'anziano. Tutto ciò rende anche necessaria
all'interno della struttura la presenza di una direzione
sanitaria (lettera a)) che ne definisca i protocolli
operativi in modo esplicito e sovrintenda agli stessi.
L'articolo 3 stabilisce le modalità di ripartizione del
Fondo istituito all'articolo 6, tra le regioni che ne facciano
richiesta. Il meccanismo procedurale è posto a tutela
dell'effettività e della continuità degli interventi, mentre
le esigenze di trasparenza trovano tutela nella norma che pone
il divieto di finanziamento dei progetti per i quali non è
prevista una forma di controllo. Alle singole organizzazioni
vanno richiesti e sottoposti a controllo servizi efficienti e
di alta qualità, vista l'importanza dell'obiettivo che si vuol
raggiungere.
L'articolo 4 disciplina l'erogazione dei contributi
secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ma indicando una
priorità per i progetti relativi alle aree ad elevata densità
di popolazione anziana o lontana dai servizi.
Recependo un'indicazione emersa, nella X legislatura, dai
lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
dignità e condizione sociale dell'anziano, l'articolo 5
prevede la presentazione di una relazione annuale al
Parlamento da parte del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sulla situazione degli anziani nel Paese. Le altre
amministrazioni dello Stato e le regioni dovranno collaborare
alla redazione della relazione.
All'articolo 6 è istituito il Fondo per la popolazione
anziana, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Fondo è da ripartire tra le regioni per il
finanziamento dei progetti di intervento sopra descritti,
elaborati dagli enti locali e realizzati anche mediante
convenzioni con enti, organizzazioni di volontariato,
associazioni e cooperative di solidarietà sociale.
Il finanziamento del Fondo, all'articolo 7, è stabilito in
250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005,
da reperire nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione dei
Ministero dell'economia e finanze. Nel testo si specifica che
alla realizzazione dei progetti elaborati dagli enti locali
possono, mediante convenzione, essere chiamate anche società
pubbliche e private. La funzione di programmazione, dunque,
spetterà agli enti locali e la gestione può essere anche
delegata ad organizzazioni private. In questo mix
pubblico e privato, l'ente locale può instaurare relazioni in
un'ottica di cogestione, che favorirà la confluenza
all'interno del sistema di elementi quali quelli della qualità
e dell'efficacia.
Nel Rapporto CENSIS 1992 - capitolo dedicato al governo
locale - si legge: "Ciò di cui non si sono resi conto gli
operatori della pubblica amministrazione è che la maggior
parte della loro attività quotidiana è rivolta verso
l'esterno. E' l'esterno, l'utente, il pubblico, il cittadino
che giudica l'agire quotidiano. Ed il giudizio che emette
viene formulato non in termini di legalità, esecutorietà o
legittimità, ma in termini di qualità, efficacia ed equità".
E' necessario "superare la vecchia concezione che vuole la
crescita di una organizzazione legata al momento quantitativo
- tanti certificati, tanti contributi, tanti interventi
manutentivi, uguale comune efficiente -, per abbracciare una
filosofia della qualità del prodotto e della sua
valutazione".
Proprio per assicurarsi un prodotto di qualità, data
l'importanza dell'obiettivo che si vuole raggiungere, si è
ritenuto di stabilire all'articolo 6, comma 2, la necessità di
contribuire ad evitare l'insorgere, anche in questo settore,
di fenomeni di affarismo e corruzione con il conseguente
spreco di risorse pubbliche, mediante il ricorso a
convenzioni. Tali convenzioni, naturalmente, devono prevedere
disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione stessa, nonché il rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti. Ad avviso dei proponenti ciò non è
sufficiente. Si deve tentare di dettare norme trasparenti che
evitino il verificarsi di casi di interruzione di servizio
dovuti a mancanza di affidabilità gestionale e di solidità
economica.