XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3814
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
considerate le eccezionali situazioni di difficoltà in cui
versa parte della popolazione anziana, autorizza il
finanziamento, tramite il Fondo di cui all'articolo 6, di
iniziative degli enti locali volte a preservare l'autonomia di
vita delle persone anziane e ad agevolare il loro accesso ai
servizi pubblici mediante:
a) la realizzazione di servizi di telesoccorso e
telecontrollo che garantiscano tempestivi soccorsi nei casi di
difficoltà o di emergenza, eliminando i rischi connessi ad una
disagiata dislocazione dei servizi;
b) la realizzazione di progetti sperimentali di
ammodernamento dei servizi pubblici essenziali, nei quali si
privilegi la riorganizzazione non onerosa dei servizi stessi,
volti ad eliminare per quanto possibile la necessità della
presenza fisica degli utenti anziani negli uffici.
Art. 2.
1. Le organizzazioni preposte alla realizzazione dei
servizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
1, oltre a fornire garanzie di assoluta affidabilità
gestionale, solidità economica e trasparenza atte ad
assicurare la continuità e la qualità del servizio, devono
documentare le seguenti caratteristiche di professionalità:
a) presenza di una direzione sanitaria
responsabile nell'organizzazione delle procedure della
centrale di ascolto;
b) presenza di un medico in servizio ventiquattro
ore su ventiquattro presso la centrale di ascolto;
c) dotazione di terminali periferici e di una
centrale di ricezione-gestione provvista di idonea
certificazione relativa ai requisiti di qualità di efficienza
nonché di omologazione degli strumenti tecnologici alle norme
dettate dal Ministro delle comunicazioni;
d) presenza di personale tecnico qualificato
dedicato alla costante funzionalità della centrale di ascolto
ed alla assistenza tecnica ai terminali periferici;
e) terminali periferici, installati presso le
abitazioni dei soggetti di cui all'articolo 1, dotati di
sistema in "viva voce".
Art. 3.
1. Le regioni, entro il 15 marzo di ciascun anno,
presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
domanda per accedere alla ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 6. Condizione per l'ammissibilità delle domande è
la trasmissione di copia dei progetti degli enti locali che le
regioni intendono finanziare in tutto o in parte e di una
dettagliata relazione tecnico-economica. Nel caso di richiesta
di finanziamento parziale, le regioni indicano le ulteriori
risorse con le quali l'ente locale intende far fronte alla
realizzazione del progetto.
2. Non possono essere richiesti finanziamenti per progetti
che non prevedano le garanzie e le caratteristiche di cui
all'articolo 2, nonché forme di controllo periodico sulla loro
realizzazione e funzionamento.
3. Per il solo anno 2003 le regioni presentano i progetti
entro il 31 ottobre.
Art. 4.
1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede, con proprio decreto, a ripartire
tra le regioni che ne abbiano fatto richiesta le risorse del
Fondo di cui all'articolo 6.
2. Nel caso le domande riguardino servizi di telesoccorso
e telecontrollo, il decreto di cui al comma 1 è adottato di
concerto con il Ministro della salute.
3. Hanno carattere prioritario, ai fini del finanziamento,
i progetti relativi ad aree, anche subcomunali, nelle quali lo
scarto tra la media nazionale e locale della popolazione
anziana ultrasessantacinquenne superi il 10 per cento nonché i
progetti relativi ad aree lontane dai servizi.
4. I criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo
6 tra le regioni sono individuati, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento
sulla situazione degli anziani nel Paese.
2. Il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali, provvede a trasmettere
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali i dati
necessari per la redazione della relazione, relativi alle
singole regioni, entro il 15 febbraio di ciascun anno; entro
tale termine le amministrazioni dello Stato, ciascuna per la
parte di propria competenza, provvedono a trasmettere i dati
in loro possesso.
Art. 6.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituto il Fondo per la popolazione anziana
finalizzato alle realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 1 della presente legge, da realizzare, ai sensi
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli
enti locali, anche mediante convenzioni con enti, società
pubbliche e private, organizzazioni di volontariato,
associazioni e cooperative di solidarietà sociale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono soggette a
presentazione da parte del convenzionato, prima della stipula
delle stesse, di fideiussione bancaria proporzionata al numero
degli assistiti e comunque non inferiore a 250.000 euro.
Art. 7.
1. Per l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 6 è
autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.