XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3812
Onorevoli Colleghi! - La lotta dello Stato contro le
organizzazioni criminali che infestano tuttora una parte del
territorio nazionale, assumendo denominazioni diverse (mafia,
'ndrangheta, camorra, sacra corona unita, eccetera) ha
ottenuto notevoli successi per i quali il Paese deve essere
grato alla magistratura e alle Forze dell'ordine (Arma dei
carabinieri, Polizia di Stato, Corpo della guardia di finanza
e polizia penitenziaria).
Le disposizioni legislative tendenti a colpire questi
fenomeni sono state via via completate e perfezionate, anche
recentemente, con la sistemazione istituzionale del regime di
carcerazione che va sotto il nome di "articolo
41-bis".
C'è però un aspetto della legislazione vigente che
necessita di un ulteriore perfezionamento: è quello
riguardante la disciplina della sorveglianza speciale.
Come è noto, su proposta del questore o del procuratore
della Repubblica e con sentenza del tribunale competente,
possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza
speciale di polizia coloro che, sulla base di elementi di
fatto:
1) devono ritenersi abitualmente dediti a traffici
delittuosi;
2) vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi
di attività delittuose;
3) sono dediti alla commissione di reati o mettono in
pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità,
la sicurezza o la tranquillità pubblica;
4) sono indiziati di appartenere ad associazione di tipo
mafioso o ad altre associazioni, comunque localmente
denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
E' altrettanto noto che le persone sottoposte al regime di
sorveglianza speciale di polizia sono per legge private
dell'elettorato attivo e passivo: esse cioè non possono votare
e non possono essere elette.
Non c'è però alcuna disposizione di legge che vieti a tali
persone di svolgere propaganda elettorale in favore di
candidati o di simboli.
Esse quindi possono continuare ad esercitare la loro
influenza sul terreno politico e - poiché si tratta di persone
riconosciute socialmente pericolose - è evidente come dalla
loro attività propagandistica possano risultarne favoriti
interessi perversi con i candidati alle varie elezioni, legati
ai medesimi.
La presente proposta di legge vuole quindi colpire uno dei
nodi cruciali dei rapporti tra politica e malaffare, che in
alcune regioni d'Italia infangano le istituzioni
democratiche.
Infatti, essa colpisce non soltanto il delinquente
sottoposto a sorveglianza speciale, ma anche il candidato che
usa deliberatamente la propaganda elettorale svolta dal
delinquente.
In sintesi, se la proposta diventerà legge dello Stato, il
delinquente non potrà procedere alla raccolta dei voti, e
perderà in questo modo il suo potere contrattuale nei
confronti del candidato. Questi, a sua volta, non sarà più in
alcun modo condizionato e ricattato dal delinquente.
Per più efficacemente colpire l'accordo tra delinquente e
candidato e impedire ogni possibile condizionamento delle
istituzioni, attraverso le elezioni, è prevista la stessa
sanzione per il sorvegliato speciale e il candidato (da due a
cinque anni di reclusione).
Per entrambi sono facoltativi l'arresto in flagranza e
l'emissione di ordinanza di custodia cautelare.
Inoltre, per il candidato riconosciuto colpevole, il
giudice emetterà dichiarazione di ineleggibilità o di
decadenza se eletto. La esecuzione del provvedimento è
demandata al prefetto della provincia di residenza del
candidato.
E' prevista, infine, la pubblicazione della sentenza di
condanna, passata in giudicato.