XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3812




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte le seguenti parole: ";alle persone sottoposte a misure di prevenzione, il tribunale impone il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente".


Art. 2.

        1. All'articolo 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, dopo le parole: "o il divieto di soggiorno" sono inserite le seguenti: "o il divieto di propaganda elettorale".


Art. 3.

        1. Il candidato che ha chiesto o in qualsiasi modo sollecitato propaganda elettorale in suo favore a persona sottoposta a misura di prevenzione è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni.
        2. Con la sentenza di condanna, per il reato di cui al comma 1, il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, e, se eletto, lo dichiara decaduto.
        3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.



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