XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3812
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, sono aggiunte le seguenti parole: ";alle
persone sottoposte a misure di prevenzione, il tribunale
impone il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore
o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi
mezzo, direttamente o indirettamente".
Art. 2.
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, dopo le parole: "o il
divieto di soggiorno" sono inserite le seguenti: "o il divieto
di propaganda elettorale".
Art. 3.
1. Il candidato che ha chiesto o in qualsiasi modo
sollecitato propaganda elettorale in suo favore a persona
sottoposta a misura di prevenzione è punito con la pena della
reclusione da due a cinque anni.
2. Con la sentenza di condanna, per il reato di cui al
comma 1, il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per
un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci
anni, e, se eletto, lo dichiara decaduto.
3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione
della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi
secondo, terzo e quarto, del codice penale, e la trasmissione
della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della
provincia del luogo di residenza del candidato, per
l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità
o di decadenza.