XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3803




        Onorevoli Colleghi! - La legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha creato un'ennesima discriminazione per i pensionati pubblici. Si tratta dell'annosa questione dell'indennita integrativa speciale sulla liquidazione di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. Il Parlamento nel 1994 emaṇ una legge, la n. 87 appunto, che concedeva la riliquidazione dell'indennità integrativa speciale sulla liquidazione ai dipendenti statali posti in quiescienza dal 1^ dicembre 1984 al 30 novembre 1994, previa presentazione di relativa domanda su apposito modello, entro il termine perentorio del 30 settembre 1994, all'ente erogatore.
        La legge originaria, la citata n. 324 del 1959, che stabiliva il calcolo dell'indennità integrativa speciale sulla liquidazione, fu sempre disattesa fin quando, nel 1993, la Corte costituzionale, con sentenza n. 243, dispose l'obbligatorietà del calcolo della suddetta indennità per tutti i dipendenti statali senza alcun riferimento a limiti temporali.
        Con tale dispositivo la Corte costituzionale poneva sullo stesso piano il diritto alla percezione dell'indennità integrativa speciale dei dipendenti statali, che ancora non la percepivano, con quello dei dipendenti degli enti locali che, di fatto, la percepivano dal 1^ gennaio 1974.
        In sostanza la Corte costituzionale chiedeva al Parlamento di legiferare secondo i prinćpi stabiliti dalla citata sentenza n. 243 del 1993.
        La legge n. 87 del 1994 non ha tenuto conto delle indicazioni della Corte costituzionale e non ha rispettato il principio di omogeneità dei trattamenti previdenziali.
        Con la presente proposta di legge si intendono colmare tali lacune e riconoscere un diritto a migliaia di cittadini.




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