XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3803
Onorevoli Colleghi! - La legge 29 gennaio 1994, n. 87,
ha creato un'ennesima discriminazione per i pensionati
pubblici. Si tratta dell'annosa questione dell'indennita
integrativa speciale sulla liquidazione di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324. Il Parlamento nel 1994 emaṇ una legge,
la n. 87 appunto, che concedeva la riliquidazione
dell'indennità integrativa speciale sulla liquidazione ai
dipendenti statali posti in quiescienza dal 1^ dicembre 1984
al 30 novembre 1994, previa presentazione di relativa domanda
su apposito modello, entro il termine perentorio del 30
settembre 1994, all'ente erogatore.
La legge originaria, la citata n. 324 del 1959, che
stabiliva il calcolo dell'indennità integrativa speciale sulla
liquidazione, fu sempre disattesa fin quando, nel 1993, la
Corte costituzionale, con sentenza n. 243, dispose
l'obbligatorietà del calcolo della suddetta indennità per
tutti i dipendenti statali senza alcun riferimento a limiti
temporali.
Con tale dispositivo la Corte costituzionale poneva sullo
stesso piano il diritto alla percezione dell'indennità
integrativa speciale dei dipendenti statali, che ancora non la
percepivano, con quello dei dipendenti degli enti locali che,
di fatto, la percepivano dal 1^ gennaio 1974.
In sostanza la Corte costituzionale chiedeva al Parlamento
di legiferare secondo i prinćpi stabiliti dalla citata
sentenza n. 243 del 1993.
La legge n. 87 del 1994 non ha tenuto conto delle
indicazioni della Corte costituzionale e non ha rispettato il
principio di omogeneità dei trattamenti previdenziali.
Con la presente proposta di legge si intendono colmare
tali lacune e riconoscere un diritto a migliaia di
cittadini.