XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3803
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale
di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal 1^ gennaio
1974, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del
personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale
contributo, per il periodo dal 1^ gennaio 1984 al 30 novembre
1994 è determinato ai sensi della normativa vigente in
materia. Ai sensi della presente legge, le somme dovute a
titolo di prestazioni sono soggette a rivalutazione e a
corresponsione dei relativi interessi, per il periodo dal l^
gennaio 1974 al 30 novembre 1994, in conformità a quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1^
settembre 1998, n. 352".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Hanno diritto al trattamento
previsto dalla presente legge i dipendenti statali comunque
cessati dal servizio dal 1^ gennaio 1974 al 30 novembre 1994,
nonché i superstiti e gli eredi legittimi o testamentari. Tale
diritto si ottiene tramite formale richiesta da parte degli
interessati, o dei loro eredi legittimi o testamentari,
all'ente preposto entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, comprensive di
interessi e di rivalutazioni monetari, devono essere
corrisposte dall'ente previdenziale preposto entro il 31
dicembre 2005".
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.