XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3803




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

        "1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal 1^ gennaio 1974, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo, per il periodo dal 1^ gennaio 1984 al 30 novembre 1994 è determinato ai sensi della normativa vigente in materia. Ai sensi della presente legge, le somme dovute a titolo di prestazioni sono soggette a rivalutazione e a corresponsione dei relativi interessi, per il periodo dal l^ gennaio 1974 al 30 novembre 1994, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1^ settembre 1998, n. 352".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 2-bis. - 1. Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti statali comunque cessati dal servizio dal 1^ gennaio 1974 al 30 novembre 1994, nonché i superstiti e gli eredi legittimi o testamentari. Tale diritto si ottiene tramite formale richiesta da parte degli interessati, o dei loro eredi legittimi o testamentari, all'ente preposto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
            2. Le prestazioni di cui al comma 1, comprensive di interessi e di rivalutazioni monetari, devono essere corrisposte dall'ente previdenziale preposto entro il 31 dicembre 2005".


Art. 3.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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