XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3801
Onorevoli Colleghi! - L'attuale quadro normativo appare
caratterizzato da un lento ma irreversibile processo di
potenziamento delle autonomie locali e di trasferimento di
poteri, di funzioni e di risorse dallo Stato alle regioni, con
inevitabili effetti anche sull'attuale ordinamento della pesca
marittima.
Nel corso degli anni novanta, uno dei primi provvedimenti
in materia di decentramento è stato proprio quello relativo al
conferimento di funzioni amministrative alle regioni in
materia di agricoltura e pesca (decreto legislativo n. 143 del
1997). Tale decreto, trasferendo alle regioni tutte le
funzioni in materia di pesca, riservava comunque la gestione
delle risorse ittiche di interesse nazionale al Ministero per
le politiche agricole.
Nella lunga e inutile attesa di provvedimenti che
ripartissero i compiti fra Stato e regioni in maniera più
dettagliata e precisa, è sopravvenuta la modifica del titolo V
della parte seconda della Costituzione, complicando il quadro
di riferimento della disciplina settoriale della pesca.
L'antica competenza illimitata del legislatore ordinario
(la competenza a conoscere di quanto la Costituzione non ha
riservato al suo diretto dominio e di quanto la stessa non ha
attribuito ad altre fonti: leggi regionali, regolamenti
parlamentari, eccetera) è venuta meno.
L'attribuzione di competenza a carattere universale
(l'attitudine a conoscere dell'intero mondo del giuridicamente
rilevante), già del legislatore statale, è oggi attribuita
alle regioni le quali, d'ora innanzi, risultano investite di
una provvista di competenza fondata sulla stessa clausola
attributiva in passato al legislatore statale della competenza
generale (di carattere residuale).
Tra questi due estremi (la competenza nominata statale e
la competenza generale regionale) si colloca, a mezza strada,
la competenza concorrente, già conosciuta dalla Costituzione
del 1948 anche se con riferimento a settori di meno ampia
estensione di quelli definiti dal nuovo titolo V.
L'articolo 117 non include la pesca nelle materie
riservate alla competenza esclusiva dello Stato e neppure fra
quelle demandate alla competenza legislativa concorrente fra
lo Stato e le regioni, onde sembrerebbe affidare la stessa
alla competenza esclusiva delle regioni.
In tale ottica si inserisce il parere n. 4515 del 2002,
reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti
normativi, sullo schema di decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali per la modifica del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, recante norme
sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la
cattura dei molluschi bivalvi.
La Sezione ha inequivocabilmente affermato che "la materia
della pesca e della connessa acquicoltura, di cui ora è
questione, non rientra tra quelle per le quali lo Stato ha
legislazione esclusiva, in base all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, nel testo modificato dall'articolo
3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".
La Sezione ha aggiunto che "il sopravvenire della
anzidetta revisione costituzionale ha comportato l'estinzione
del potere regolamentare attribuito allo Stato in materie che
non sono più di sua competenza legislativa esclusiva".
Il Consiglio di Stato ha concluso affermando che "in tali
materie spetta, dunque, alla legge regionale (in sede di
competenza concorrente o generale) procedere alla gestione
normativa della materia, stabilendo, con norme di carattere
generale o di volta in volta, se alla relativa disciplina
debba provvedere direttamente la legge regionale stessa o, in
tutto o in parte, anche la normativa regolamentare".
A proposito dei problemi posti dal passaggio dal vecchio
ordinamento al nuovo regime (cosiddetta "disciplina
transitoria"), la dottrina giuridica ritiene che il
legislatore statale - sin dalla data di emanazione della legge
costituzionale n. 3 del 2001 - sia prigioniero delle sue
nuove, più ridotte competenze e non possa, perciò, dare vita,
fuori dei campi che gli sono stati attribuiti, a norme
legislative statali.
Le norme legislative adottate dallo Stato a suo tempo (in
un campo che era, allora, di spettanza del legislatore statale
e che quest'ultimo ha perduto) restano, peraltro, in vita come
norme di carattere suppletivo e cedevole.
In tali aree, il legislatore regionale può modificare e
sostituire l'antico assetto statale, nel rispetto, ovviamente,
dei princìpi fondamentali statali, se si tratti di
legislazione concorrente.
E' comunque diffusa la preoccupazione che il processo di
decentramento possa comportare una ripartizione disorganica
delle competenze tra amministrazione statale ed enti locali,
con conseguenti difficoltà per gli operatori del settore.
A tale proposito, nonostante la estrema complessità della
situazione politico-istituzionale, sarebbe opportuno
riprendere le fila della legislazione statale, al fine di
renderla compatibile con la riforma costituzionale e di
assicurare un sufficiente livello di omogeneità della
normazione su tutto il territorio nazionale.
Nonostante l'affermazione secondo cui la pesca e la
connessa acquacoltura non rientrano fra le materie per cui lo
Stato ha competenza, è sicuramente possibile rintracciare una
serie di profili settoriali che coinvolgono la potestà
legislativa esclusiva dello Stato (rapporti internazionali e
comunitari dello Stato; ordinamento civile e penale, tutela
dell'ambiente) e la potestà concorrente (alimentazione;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione
per i settori produttivi; tutela e sicurezza del lavoro).
Per tali motivi, appare sicuramente prioritaria
l'introduzione di nuove disposizioni che, nel pieno rispetto
della riforma costituzionale, assicurino un quadro unitario di
regole, garanzie e tutele per tutti gli operatori della
pesca.
Articolo 1 - Ambito di applicazione.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della
legge, precisando che essa dispone sull'attività di pesca
esercitata in tutte le acque rientranti nell'ambito del mare
territoriale e del demanio marittimo.
Articolo 2 - Commissione paritetica Stato-regioni per la
pesca marittima.
Al fine di assecondare la logica del decentramento
amministrativo, la Commissione consultiva centrale per la
pesca marittima è sostituita da una Commissione paritetica
Stato-regioni per la pesca marittima che, accanto alla
tradizionale rappresentanza dell'amministrazione centrale,
delle associazioni e della ricerca, contempla altresì una
forte presenza delle amministrazioni regionali (sei
membri).
La presente proposta di legge non prevede più le
commissioni consultive locali per la pesca marittima. A tale
proposito si fa rilevare che il passaggio da un modulo
organizzativo basato sul decentramento gerarchico a un modello
basato sulla devoluzione legislativa e sul decentramento
amministrativo rende consigliabile l'istituzione di organismi
consultivi presso le regioni.
Articolo 3 - Gestione delle risorse ittiche di
interesse nazionale.
Sarebbe opportuno conservare all'amministrazione centrale
la gestione delle risorse ittiche di interesse nazionale
ovvero la tutela di quegli stock ittici (ad esempio
grandi pelagici) che non sono immediatamente riferibili a un
singolo territorio regionale.
Il regolamento attuativo provvederà a definire tali
risorse disciplinandone le modalità gestionali.
Articolo 4 - Tutela delle risorse biologiche e
dell'attivita di pesca.
L'articolo 4 disciplina, con poche modifiche, le medesime
fattispecie di illeciti penali e amministrativi previste
dall'articolo 15 della legge n. 963 del 1965.
Articolo 5 - Pene per le contravvenzioni.
L'articolo 5 riprende in sostanza l'articolo 24 della
legge n. 963 del 1965 con l'unica differenza della
depenalizzazione della pesca, della detenzione e del commercio
del novellame da consumo e delle specie sotto taglia.
A tale proposito si ritiene che la sanzione penale sia
sproporzionata per un comportamento che, se pure appare
censurabile, è spesso determinato dalle concrete condizioni di
molti stock, spesso al limite della taglia legale.
Articolo 6 - Pene accessorie.
L'articolo 6 riprende l'articolo 25 della legge n. 963 del
1965 con la differenza di eliminare dal novero delle pene
accessorie la sospensione del permesso di pesca.
Tale pena accessoria infatti appare particolarmente
afflittiva nei confronti delle imprese di pesca costrette alla
inattività per lunghi periodi con il rischio di un
irreparabile tracollo economico.
Articolo 7 - Sanzioni amministrative.
L'articolo 7 riprende il comma 1 dell'articolo 26 della
legge n. 963 del 1965 estendendo, come già detto, la sanzione
amministrativa anche alla pesca del novellame.
Articolo 8 - Sanzioni amministrative accessorie.
L'articolo 8 riprende l'articolo 27 della legge n. 963 del
1965.
Articolo 9 - Organi preposti alla disciplina della
pesca.
L'articolo 9 riprende l'articolo 19 della legge n. 963 del
1965.
Articolo 10 - Organi preposti alla vigilanza della
pesca.
L'articolo 10 riprende l'articolo 21 della legge n. 963
del 1965 riducendo il novero dei controllori alle sole
capitanerie di porto e al personale designato dalle
regioni.
In tutti questi anni gli armatori hanno sempre lamentato
il numero eccessivo di corpi di polizia abilitati alla
vigilanza. Appare opportuno limitare l'attività di controllo
ai soggetti maggiormente professionalizzati in tale
settore.
Articolo 11 - Organi di ricerca.
L'articolo 11 prevede che il Ministero delle politiche
agricole e forestali possa avvalersi dei principali organi di
ricerca per effettuare studi e analisi nel settore della
pesca.
Articolo 12 - Istruzione professionale.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali,
nell'ambito delle sue attribuzioni, partecipa alla definizione
dei programmi scolastici relativi alle discipline afferenti
alla pesca marittima.
Articolo 13 - Archivio della pesca.
Una razionale gestione della pesca marittima implica la
creazione di una efficiente banca dati presso la Direzione
generale per la pesca e l'aquacoltura del Ministero delle
politiche agricole e forestali. Tale Archivio deve contenere
tutte le informazioni relative alle imprese di pesca, alle
licenze, al naviglio e al controllo satellitare delle
imbarcazioni.
Il regolamento di attuazione della legge deve assicurare
l'interconnessione telematica con le capitanerie di porto e
con le amministrazioni regionali.
Articolo 14 - Moratoria per l'istituzione di nuove riserve
marine.
In questi anni sono state istituite molte riserve marine
senza peraltro provvedere alla introduzione di efficienti
sistemi di perimetrazione. La disposizione prevede che i
vincoli diventino operanti solo a seguito della
implementazione della segnalazione internazionalmente
riconosciuta.
Articolo 15 - Disposizioni finali.
L'articolo 15 prevede l'adozione del regolamento di
attuazione della legge e la successiva abrogazione della
legislazione vigente in materia di pesca.