XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3801




        Onorevoli Colleghi! - L'attuale quadro normativo appare caratterizzato da un lento ma irreversibile processo di potenziamento delle autonomie locali e di trasferimento di poteri, di funzioni e di risorse dallo Stato alle regioni, con inevitabili effetti anche sull'attuale ordinamento della pesca marittima.
        Nel corso degli anni novanta, uno dei primi provvedimenti in materia di decentramento è stato proprio quello relativo al conferimento di funzioni amministrative alle regioni in materia di agricoltura e pesca (decreto legislativo n. 143 del 1997). Tale decreto, trasferendo alle regioni tutte le funzioni in materia di pesca, riservava comunque la gestione delle risorse ittiche di interesse nazionale al Ministero per le politiche agricole.
        Nella lunga e inutile attesa di provvedimenti che ripartissero i compiti fra Stato e regioni in maniera più dettagliata e precisa, è sopravvenuta la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, complicando il quadro di riferimento della disciplina settoriale della pesca.
        L'antica competenza illimitata del legislatore ordinario (la competenza a conoscere di quanto la Costituzione non ha riservato al suo diretto dominio e di quanto la stessa non ha attribuito ad altre fonti: leggi regionali, regolamenti parlamentari, eccetera) è venuta meno.
        L'attribuzione di competenza a carattere universale (l'attitudine a conoscere dell'intero mondo del giuridicamente rilevante), già del legislatore statale, è oggi attribuita alle regioni le quali, d'ora innanzi, risultano investite di una provvista di competenza fondata sulla stessa clausola attributiva in passato al legislatore statale della competenza generale (di carattere residuale).
        Tra questi due estremi (la competenza nominata statale e la competenza generale regionale) si colloca, a mezza strada, la competenza concorrente, già conosciuta dalla Costituzione del 1948 anche se con riferimento a settori di meno ampia estensione di quelli definiti dal nuovo titolo V.
        L'articolo 117 non include la pesca nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato e neppure fra quelle demandate alla competenza legislativa concorrente fra lo Stato e le regioni, onde sembrerebbe affidare la stessa alla competenza esclusiva delle regioni.
        In tale ottica si inserisce il parere n. 4515 del 2002, reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per la modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi.
        La Sezione ha inequivocabilmente affermato che "la materia della pesca e della connessa acquicoltura, di cui ora è questione, non rientra tra quelle per le quali lo Stato ha legislazione esclusiva, in base all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".
        La Sezione ha aggiunto che "il sopravvenire della anzidetta revisione costituzionale ha comportato l'estinzione del potere regolamentare attribuito allo Stato in materie che non sono più di sua competenza legislativa esclusiva".
        Il Consiglio di Stato ha concluso affermando che "in tali materie spetta, dunque, alla legge regionale (in sede di competenza concorrente o generale) procedere alla gestione normativa della materia, stabilendo, con norme di carattere generale o di volta in volta, se alla relativa disciplina debba provvedere direttamente la legge regionale stessa o, in tutto o in parte, anche la normativa regolamentare".
        A proposito dei problemi posti dal passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo regime (cosiddetta "disciplina transitoria"), la dottrina giuridica ritiene che il legislatore statale - sin dalla data di emanazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 - sia prigioniero delle sue nuove, più ridotte competenze e non possa, perciò, dare vita, fuori dei campi che gli sono stati attribuiti, a norme legislative statali.
        Le norme legislative adottate dallo Stato a suo tempo (in un campo che era, allora, di spettanza del legislatore statale e che quest'ultimo ha perduto) restano, peraltro, in vita come norme di carattere suppletivo e cedevole.
        In tali aree, il legislatore regionale può modificare e sostituire l'antico assetto statale, nel rispetto, ovviamente, dei princìpi fondamentali statali, se si tratti di legislazione concorrente.
        E' comunque diffusa la preoccupazione che il processo di decentramento possa comportare una ripartizione disorganica delle competenze tra amministrazione statale ed enti locali, con conseguenti difficoltà per gli operatori del settore.
        A tale proposito, nonostante la estrema complessità della situazione politico-istituzionale, sarebbe opportuno riprendere le fila della legislazione statale, al fine di renderla compatibile con la riforma costituzionale e di assicurare un sufficiente livello di omogeneità della normazione su tutto il territorio nazionale.
        Nonostante l'affermazione secondo cui la pesca e la connessa acquacoltura non rientrano fra le materie per cui lo Stato ha competenza, è sicuramente possibile rintracciare una serie di profili settoriali che coinvolgono la potestà legislativa esclusiva dello Stato (rapporti internazionali e comunitari dello Stato; ordinamento civile e penale, tutela dell'ambiente) e la potestà concorrente (alimentazione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela e sicurezza del lavoro).
        Per tali motivi, appare sicuramente prioritaria l'introduzione di nuove disposizioni che, nel pieno rispetto della riforma costituzionale, assicurino un quadro unitario di regole, garanzie e tutele per tutti gli operatori della pesca.
Articolo 1 - Ambito di applicazione.

        L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, precisando che essa dispone sull'attività di pesca esercitata in tutte le acque rientranti nell'ambito del mare territoriale e del demanio marittimo.

Articolo 2 - Commissione paritetica Stato-regioni per la pesca marittima.

        Al fine di assecondare la logica del decentramento amministrativo, la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima è sostituita da una Commissione paritetica Stato-regioni per la pesca marittima che, accanto alla tradizionale rappresentanza dell'amministrazione centrale, delle associazioni e della ricerca, contempla altresì una forte presenza delle amministrazioni regionali (sei membri).
        La presente proposta di legge non prevede più le commissioni consultive locali per la pesca marittima. A tale proposito si fa rilevare che il passaggio da un modulo organizzativo basato sul decentramento gerarchico a un modello basato sulla devoluzione legislativa e sul decentramento amministrativo rende consigliabile l'istituzione di organismi consultivi presso le regioni.

Articolo 3 - Gestione delle risorse ittiche di interesse nazionale.

        
Sarebbe opportuno conservare all'amministrazione centrale la gestione delle risorse ittiche di interesse nazionale ovvero la tutela di quegli stock ittici (ad esempio grandi pelagici) che non sono immediatamente riferibili a un singolo territorio regionale.
        Il regolamento attuativo provvederà a definire tali risorse disciplinandone le modalità gestionali.

Articolo 4 - Tutela delle risorse biologiche e dell'attivita di pesca.

        
L'articolo 4 disciplina, con poche modifiche, le medesime fattispecie di illeciti penali e amministrativi previste dall'articolo 15 della legge n. 963 del 1965.

Articolo 5 - Pene per le contravvenzioni.

        
L'articolo 5 riprende in sostanza l'articolo 24 della legge n. 963 del 1965 con l'unica differenza della depenalizzazione della pesca, della detenzione e del commercio del novellame da consumo e delle specie sotto taglia.
        A tale proposito si ritiene che la sanzione penale sia sproporzionata per un comportamento che, se pure appare censurabile, è spesso determinato dalle concrete condizioni di molti stock, spesso al limite della taglia legale.

Articolo 6 - Pene accessorie.

        L'articolo 6 riprende l'articolo 25 della legge n. 963 del 1965 con la differenza di eliminare dal novero delle pene accessorie la sospensione del permesso di pesca.
        Tale pena accessoria infatti appare particolarmente afflittiva nei confronti delle imprese di pesca costrette alla inattività per lunghi periodi con il rischio di un irreparabile tracollo economico.

Articolo 7 - Sanzioni amministrative.

        L'articolo 7 riprende il comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 963 del 1965 estendendo, come già detto, la sanzione amministrativa anche alla pesca del novellame.

Articolo 8 - Sanzioni amministrative accessorie.

        
L'articolo 8 riprende l'articolo 27 della legge n. 963 del 1965.

Articolo 9 - Organi preposti alla disciplina della pesca.

        
L'articolo 9 riprende l'articolo 19 della legge n. 963 del 1965.

Articolo 10 - Organi preposti alla vigilanza della pesca.

        
L'articolo 10 riprende l'articolo 21 della legge n. 963 del 1965 riducendo il novero dei controllori alle sole capitanerie di porto e al personale designato dalle regioni.
        In tutti questi anni gli armatori hanno sempre lamentato il numero eccessivo di corpi di polizia abilitati alla vigilanza. Appare opportuno limitare l'attività di controllo ai soggetti maggiormente professionalizzati in tale settore.

Articolo 11 - Organi di ricerca.

        L'articolo 11 prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali possa avvalersi dei principali organi di ricerca per effettuare studi e analisi nel settore della pesca.

Articolo 12 - Istruzione professionale.

        Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle sue attribuzioni, partecipa alla definizione dei programmi scolastici relativi alle discipline afferenti alla pesca marittima.

Articolo 13 - Archivio della pesca.

        Una razionale gestione della pesca marittima implica la creazione di una efficiente banca dati presso la Direzione generale per la pesca e l'aquacoltura del Ministero delle politiche agricole e forestali. Tale Archivio deve contenere tutte le informazioni relative alle imprese di pesca, alle licenze, al naviglio e al controllo satellitare delle imbarcazioni.
        Il regolamento di attuazione della legge deve assicurare l'interconnessione telematica con le capitanerie di porto e con le amministrazioni regionali.

Articolo 14 - Moratoria per l'istituzione di nuove riserve marine.

        In questi anni sono state istituite molte riserve marine senza peraltro provvedere alla introduzione di efficienti sistemi di perimetrazione. La disposizione prevede che i vincoli diventino operanti solo a seguito della implementazione della segnalazione internazionalmente riconosciuta.

Articolo 15 - Disposizioni finali.

        L'articolo 15 prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge e la successiva abrogazione della legislazione vigente in materia di pesca.




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