XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3801
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla
pesca esercitata nelle acque rientranti nel mare territoriale,
nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo e,
limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.
2. E' considerata pesca marittima ogni attività diretta a
catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o
naturale di vita sono le acque indicate al comma 1,
indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine
perseguito.
Art. 2.
(Commissione paritetica Stato-regioni per la pesca
marittima).
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituita la Commissione paritetica Stato-regioni
per la pesca marittima, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione è chiamata a esprimere pareri nei casi
previsti dalla presente legge, nonché su qualsiasi materia
sulla quale il Ministro delle politiche agricole e forestali
ritenga opportuno interpellarla.
3. La Commissione, presieduta dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, è composta da:
a) il direttore generale della Direzione generale
per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche
agricole e forestali, con funzioni di vicepresidente;
b) un funzionario della Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole
e forestali;
c) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
f) un rappresentante del Ministro per gli affari
regionali;
g) un rappresentante del Ministro per le politiche
comunitarie;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
i) sei rappresentanti delle regioni designati
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
l) quattro esperti scelti tra docenti universitari
e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche
applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio
nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario
nazionale;
m) sei rappresentanti della cooperazione
peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre
associazioni nazionali cooperative della pesca;
n) tre rappresentanti dei datori di lavoro della
pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle
associazioni sindacali a base nazionale;
o) quattro rappresentanti dei lavoratori della
pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle
associazioni sindacali a base nazionale;
p) un rappresentante degli acquacoltori in acque
marine e salmastre scelto in una tema designata
dall'associazione nazionale;
q) un rappresentante dei commercianti dei prodotti
ittici;
r) un rappresentante dei direttori dei mercati
ittici scelto in una terna designata dall'associazione
nazionale;
s) un rappresentante della pesca sportiva
designato dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività
subacquee.
4. I componenti della Commissione sono nominati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
restano in carica un triennio e possono essere
riconfermati.
5. Le sedute della Commissione sono valide con
l'intervento della metà dei membri in prima convocazione o di
almeno un terzo in seconda convocazione.
Art. 3.
(Gestione delle risorse ittiche di interesse
nazionale).
1. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15,
comma 1, di seguito denominato "regolamento", individua le
specie ittiche di interesse nazionale e al fine di garantirne
la tutela stabilisce le zone, i tempi, gli strumenti, gli
attrezzi, gli apparecchi, nonché tipi di navi e di
galleggianti vietati nell'esercizio della pesca.
Art. 4.
(Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di
pesca).
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque
marine e di assicurare il disciplinato esercizio della pesca,
è fatto divieto di:
a) pescare in zone e in periodi vietati dai
regolamenti, decreti e ordini legittimamente emanati
dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e
commercializzare il prodotto di tale pesca, nonché pescare
quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie,
da regolamenti, decreti e ordini legittimamente emanati
dall'autorità amministrativa;
b) pescare con navi o con galleggianti, con
attrezzi o strumenti vietati dai regolamenti o non
espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili
ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria
autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il
prodotto di tale pesca;
c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il
novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie
di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di
crescita;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque
marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica
o di sostanze tossiche atte a intorpidire, stordire o uccidere
i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere,
trasportare o mettere in commercio pesci e altri organismi
acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;
e) sottrarre, senza il consenso dell'avente
diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività
di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o
mobili;
f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di
altri Stati, salvo che nelle zone, nei periodi e nei modi
previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle
autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.
Art. 5.
(Pene per le contravvenzioni).
1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 4, comma
1, lettera d) e lettera f), è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a
due anni o con l'ammenda da 1.032,91 euro a 6.197,48 euro.
2. Chiunque viola disposizioni dell'articolo 4, comma 1,
lettera e), senza il consenso del titolare del diritto,
è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un
mese a un anno o con l'ammenda da 516,46 euro a 3.098,74
euro.
Art. 6.
(Pene accessorie).
1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite
dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti
pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia
richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 4;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e
degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite
dalla presente legge;
c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un
termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti
opere o impianti non autorizzati.
Art. 7.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque contravviene ai divieti posti dall'articolo 4,
comma 1, lettere a), b) e c), è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 3.098
euro.
Art. 8.
(Sanzioni amministrative accessorie).
1. Per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 4,
comma 1, lettere a), b) e c), si applicano le
seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e
degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme
della presente legge, escluse le navi;
c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un
termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti
opere o impianti non autorizzati.
Art. 9.
(Organi preposti
alla disciplina della pesca).
1. La disciplina della pesca è esercitata dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, dalle regioni, dalle
autorità marittime locali e dagli enti locali.
Art. 10.
(Organi preposti
alla vigilanza della pesca).
1. La vigilanza sulla pesca è esercitata dalla autorità
marittima locale e dal personale designato dalle regioni.
Art. 11.
(Organi di ricerca).
1. Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche
applicate alla pesca, il Ministero delle politiche agricole e
forestali può avvalersi dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, del Laboratorio
centrale di idrobiologia, degli organismi istituiti dalle
associazioni cooperative e da ogni altro ente operante a tale
fine.
Art. 12.
(Istruzione professionale).
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei
limiti delle sue attribuzioni, partecipa alla definizione dei
programmi scolastici inerenti a discipline applicate alla
pesca.
Art. 13.
(Archivio della pesca).
1. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi
derivanti dalle normative comunitarie, presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali è istituito un Archivio
della pesca contenente informazioni su:
a) le imprese di pesca;
b) le licenze di pesca;
c) il naviglio peschereccio;
d) i sistemi di controllo satellitare
dell'attività di pesca.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge
determina le modalità di attuazione del presente articolo
assicurando la interconnessione e la interoperabilità fra
l'Archivio della pesca e le altre banche dati delle
amministrazioni centrali e regionali.
Art. 14.
(Moratoria per l'istituzione
di nuove riserve marine).
1. I punti foranei delimitanti le aree geografiche dei
parchi e delle riserve marine, di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, entro le quali è
vietata la pesca professionale senza la prescritta
autorizzazione, devono essere individuati con mezzi e con
strumenti di segnalazione, internazionalmente riconosciuti.
2. Fino all'avvenuta segnalazione, ai sensi del comma 1,
l'istituzione di nuovi parchi e riserve marini è sospesa.
Art. 15.
(Disposizioni finali).
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento, sono abrogati la legge 14 luglio 1965, n. 963, e
successive modificazioni, e il relativo regolamento di
esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.