XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3801




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla pesca esercitata nelle acque rientranti nel mare territoriale, nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.
        2. E' considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque indicate al comma 1, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.


Art. 2.

(Commissione paritetica Stato-regioni per la pesca
marittima).

        1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita la Commissione paritetica Stato-regioni per la pesca marittima, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è chiamata a esprimere pareri nei casi previsti dalla presente legge, nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ritenga opportuno interpellarla.
        3. La Commissione, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, è composta da:

            a) il direttore generale della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole e forestali, con funzioni di vicepresidente;

            b) un funzionario della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole e forestali;
            c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

            d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

            e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

            f) un rappresentante del Ministro per gli affari regionali;

            g) un rappresentante del Ministro per le politiche comunitarie;

            h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

            i) sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

            l) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;

            m) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali cooperative della pesca;

            n) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

            o) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

            p) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una tema designata dall'associazione nazionale;

            q) un rappresentante dei commercianti dei prodotti ittici;

            r) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
            s) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee.

        4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
        5. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento della metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.


Art. 3.

(Gestione delle risorse ittiche di interesse
nazionale).

        1. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, comma 1, di seguito denominato "regolamento", individua le specie ittiche di interesse nazionale e al fine di garantirne la tutela stabilisce le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, nonché tipi di navi e di galleggianti vietati nell'esercizio della pesca.


Art. 4.

(Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di
pesca).

        1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e di assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

            a) pescare in zone e in periodi vietati dai regolamenti, decreti e ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commercializzare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti e ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;

            b) pescare con navi o con galleggianti, con attrezzi o strumenti vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

            c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita;

            d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci e altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

            e) sottrarre, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili;

            f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei periodi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.


Art. 5.

(Pene per le contravvenzioni).

        1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e lettera f), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.032,91 euro a 6.197,48 euro.
        2. Chiunque viola disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera e), senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 516,46 euro a 3.098,74 euro.

Art. 6.

(Pene accessorie).

        1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

            a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4;

            b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

            c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.


Art. 7.

(Sanzioni amministrative).

        1. Chiunque contravviene ai divieti posti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 3.098 euro.


Art. 8.

(Sanzioni amministrative accessorie).

        1. Per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), si applicano le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

            a) la confisca del pescato;

            b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;

            c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

Art. 9.

(Organi preposti
alla disciplina della pesca).

        1. La disciplina della pesca è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalle regioni, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali.


Art. 10.

(Organi preposti
alla vigilanza della pesca).

        1. La vigilanza sulla pesca è esercitata dalla autorità marittima locale e dal personale designato dalle regioni.


Art. 11.

(Organi di ricerca).

        1. Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca, il Ministero delle politiche agricole e forestali può avvalersi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, del Laboratorio centrale di idrobiologia, degli organismi istituiti dalle associazioni cooperative e da ogni altro ente operante a tale fine.


Art. 12.

(Istruzione professionale).

        1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle sue attribuzioni, partecipa alla definizione dei programmi scolastici inerenti a discipline applicate alla pesca.


Art. 13.

(Archivio della pesca).

        1. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalle normative comunitarie, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un Archivio della pesca contenente informazioni su:

            a) le imprese di pesca;

            b) le licenze di pesca;

            c) il naviglio peschereccio;

            d) i sistemi di controllo satellitare dell'attività di pesca.

        2. Il regolamento di attuazione della presente legge determina le modalità di attuazione del presente articolo assicurando la interconnessione e la interoperabilità fra l'Archivio della pesca e le altre banche dati delle amministrazioni centrali e regionali.


Art. 14.

(Moratoria per l'istituzione
di nuove riserve marine).

        1. I punti foranei delimitanti le aree geografiche dei parchi e delle riserve marine, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, entro le quali è vietata la pesca professionale senza la prescritta autorizzazione, devono essere individuati con mezzi e con strumenti di segnalazione, internazionalmente riconosciuti.
        2. Fino all'avvenuta segnalazione, ai sensi del comma 1, l'istituzione di nuovi parchi e riserve marini è sospesa.


Art. 15.

(Disposizioni finali).

        1. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogati la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.



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