XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3798




        Onorevoli Colleghi! - Il rinnovato assetto del giudizio abbreviato operato con la riforma del 1999 non si è rivelato idoneo ad incentivare il ricorso a tale forma di rito alternativo, così come invece gli stessi compilatori del codice auspicavano.
        Le ansie e i timori, autorevolmente denunciati fin dalle primissime esperienze applicative, hanno purtroppo trovato conferma.
        La quotidiana attività giudiziaria ha dimostrato come l'incentivo rappresentato dalla possibilità di subordinare la scelta del rito alternativo all'espletamento di un'attività di integrazione probatoria viene di fatto continuamente frustrato dall' ampio e insindacabile potere del giudice di valutarne la compatibilità con le esigenze di economia processuale. Sicché accade sovente che il rito sia celebrato soltanto se la richiesta di integrazione probatoria abbia ad oggetto l'acquisizione di documenti e sia rigettato nel caso - spesso determinante - di assunzione di una o più testimonianze o di altra attività istruttoria.
        Il carico di lavoro del giudice dibattimentale non è diminuito e la dilatazione delle cadenze tipiche del processo accusatorio determina una grave stasi del processo che non può svolgersi in modo né organico, né concentrato, con inevitabili e pericolose distorsioni.
        Spesso, talvolta anche in presenza di una situazione processuale che lascia pochi dubbi in ordine all'accertamento della responsabilità penale, l'imputato preferisce affrontare il dibattimento, perché con l'inevitabile e prevedibile allungamento dei tempi, per un verso può allontanare la definitività e l'esecuzione della sentenza di condanna e, per altro verso, può contare su una più probabile prescrizione del reato.
        L'applicazione della pena nei confronti del soggetto effettivamente responsabile, dunque, degrada a mera eventualità, e il processo penale non riesce ad assolvere alla sua funzione.
        E' necessario, pertanto, incoraggiare il ricorso ai riti alternativi, riservando al rito ordinario soltanto una parte minore del carico giudiziario.
        In tal senso si giustifica la proposta di legge attualmente all'esame dell'Assemblea legislativa (atto Camera n. 718-1423-1488-C) tesa ad elevare fino a cinque anni il tetto massimo di pena irrogabile in sede di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura penale e lungo tale prospettiva si sviluppa anche la presente iniziativa legislativa.
        Collocandosi in una linea di continuità ideale con l'opera dei compilatori, la modifica che si propone vuole assicurare un premio effettivamente incoraggiante all'imputato che accetti di vedere decise le proprie sorti in una sede diversa dal pubblico dibattimento, e secondo un rito che gli offre minore garanzia, di modo che il giudizio ai sensi degli articoli 438 e seguenti possa esplicare tutte quelle potenzialità operative che i compilatori del codice auspicavano.
        Favorendosi la definizione sollecita del procedimento in tutti i casi che possano consentirlo, il carico giudiziario sarebbe ridimensionato, i dibattimenti verrebbero celebrati in tempi brevi e le norme incriminatici recupererebbero efficacia sia sotto il profilo della prevenzione generale sia sul piano della repressione.
        Si propone, pertanto, per l'imputato che scelga il giudizio abbreviato, un "premio" pari alla metà della pena determinata dal giudice (in luogo del "terzo" previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale).




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