XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3798
Onorevoli Colleghi! - Il rinnovato assetto del giudizio
abbreviato operato con la riforma del 1999 non si è rivelato
idoneo ad incentivare il ricorso a tale forma di rito
alternativo, così come invece gli stessi compilatori del
codice auspicavano.
Le ansie e i timori, autorevolmente denunciati fin dalle
primissime esperienze applicative, hanno purtroppo trovato
conferma.
La quotidiana attività giudiziaria ha dimostrato come
l'incentivo rappresentato dalla possibilità di subordinare la
scelta del rito alternativo all'espletamento di un'attività di
integrazione probatoria viene di fatto continuamente frustrato
dall' ampio e insindacabile potere del giudice di valutarne la
compatibilità con le esigenze di economia processuale. Sicché
accade sovente che il rito sia celebrato soltanto se la
richiesta di integrazione probatoria abbia ad oggetto
l'acquisizione di documenti e sia rigettato nel caso - spesso
determinante - di assunzione di una o più testimonianze o di
altra attività istruttoria.
Il carico di lavoro del giudice dibattimentale non è
diminuito e la dilatazione delle cadenze tipiche del processo
accusatorio determina una grave stasi del processo che non può
svolgersi in modo né organico, né concentrato, con inevitabili
e pericolose distorsioni.
Spesso, talvolta anche in presenza di una situazione
processuale che lascia pochi dubbi in ordine all'accertamento
della responsabilità penale, l'imputato preferisce affrontare
il dibattimento, perché con l'inevitabile e prevedibile
allungamento dei tempi, per un verso può allontanare la
definitività e l'esecuzione della sentenza di condanna e, per
altro verso, può contare su una più probabile prescrizione del
reato.
L'applicazione della pena nei confronti del soggetto
effettivamente responsabile, dunque, degrada a mera
eventualità, e il processo penale non riesce ad assolvere alla
sua funzione.
E' necessario, pertanto, incoraggiare il ricorso ai riti
alternativi, riservando al rito ordinario soltanto una parte
minore del carico giudiziario.
In tal senso si giustifica la proposta di legge
attualmente all'esame dell'Assemblea legislativa (atto Camera
n. 718-1423-1488-C) tesa ad elevare fino a cinque anni il
tetto massimo di pena irrogabile in sede di applicazione di
pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 442 e
seguenti del codice di procedura penale e lungo tale
prospettiva si sviluppa anche la presente iniziativa
legislativa.
Collocandosi in una linea di continuità ideale con l'opera
dei compilatori, la modifica che si propone vuole assicurare
un premio effettivamente incoraggiante all'imputato che
accetti di vedere decise le proprie sorti in una sede diversa
dal pubblico dibattimento, e secondo un rito che gli offre
minore garanzia, di modo che il giudizio ai sensi degli
articoli 438 e seguenti possa esplicare tutte quelle
potenzialità operative che i compilatori del codice
auspicavano.
Favorendosi la definizione sollecita del procedimento in
tutti i casi che possano consentirlo, il carico giudiziario
sarebbe ridimensionato, i dibattimenti verrebbero celebrati in
tempi brevi e le norme incriminatici recupererebbero efficacia
sia sotto il profilo della prevenzione generale sia sul piano
della repressione.
Si propone, pertanto, per l'imputato che scelga il
giudizio abbreviato, un "premio" pari alla metà della pena
determinata dal giudice (in luogo del "terzo" previsto
dall'attuale formulazione dell'articolo 442, comma 2, del
codice di procedura penale).