XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3798




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà".



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