XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3798
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "In caso
di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di
tutte le circostanze è diminuita della metà".