XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3796
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
vuole assicurare alle vittime di reati particolarmente gravi -
definiti dall'articolo 13 - o ai loro prossimi congiunti,
alcuni benefici per assicurare agli stessi di essere
reinseriti nella società nel migliore dei modi e di potere
vivere la loro esistenza in condizioni dignitose.
Lo Stato, come già avvenuto per le vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata, ha il dovere di attivare
misure di protezione sociale, siano queste economiche o di
altra natura, per le vittime di alcuni gravi reati considerati
di rilevante offensività per il nostro ordinamento e di forte
allarme sociale.
Obiettivo della presente proposta di legge è, pertanto,
quello di attenuare, per quanto possibile, gli effetti del
reato, assicurando alla vittima, o ai prossimi congiunti in
caso di decesso della stessa, la salvaguardia della propria
dignità personale.
Infatti, tra i compiti di uno Stato democratico è naturale
che vi sia quello di prevenire e di reprimere i reati e quello
di pensare alla rieducazione del reo, ma a maggior ragione è
necessario che si offrano garanzie alle vittime che hanno
subìto danni ingiusti e che non possono più vivere in modo
dignitoso la loro esistenza.
Si tratta, quindi, di benefici che rappresentano un atto
di solidarietà che lo Stato deve offrire a quanti, colpiti da
efferati delitti, hanno subìto gravi lutti o menomazioni
fisiche.
E' più che mai urgente, quindi, che il nostro Paese si
doti di un sistema in grado di assicurare un'adeguata tutela a
favore delle vittime di reati efferati, una problematica fino
ad oggi trascurata sia a livello legislativo che
giudiziario.
In sede europea il dibattito e le decisioni su questo tema
sono già iniziati. Al proposito si ricordano la Convenzione
europea del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1983 sul
risarcimento delle vittime di reati violenti, la
raccomandazione del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987,
sull'assistenza alle vittime e la riduzione del numero delle
vittime e le conclusioni del Consiglio di Tampere dell'ottobre
1999.
Ma è necessario ricordare due risoluzioni del Parlamento
europeo in tema di vittime di reati nell'Unione europea del
1999 e quella relativa al risarcimento alle vittime di reati
del 2002.
Le risoluzioni evidenziano che la necessità di attuare una
politica razionale ed efficace in materia penale esige da un
lato l'attenzione al trattamento e al reinserimento sociale
dell'autore del reato e dall'altro la stessa attenzione nei
confronti della vittima e in particolare dei suoi interessi,
assicurandone il risarcimento dei danni subìti. Ancora, la
risoluzione del 1999 sottolinea che numerose vittime subiscono
un duplice danno, da una parte in quanto vittime di un reato
e, dall'altra, in quanto vittime dell'assetto della nostra
società e ciò a causa dell'assenza di una tutela adeguata.
La presente proposta di legge, pertanto, in linea con
quanto affermato in sede europea segna una svolta
significativa perché nasce dalla consapevolezza della
necessità di tutelare le vittime dei reati e costituisce un
segnale forte per costruire una società civile più attenta ai
diritti fondamentali della persona.
L'articolo 1 prevede l'ambito di applicazione della legge,
che si riferisce alle vittime di gravi reati e, in caso di
decesso della vittima, ai prossimi congiunti a carico.
L'articolo 2 stabilisce i casi di elargizione con la
condizione che il soggetto non deve avere concorso alla
commissione degli atti criminosi.
L'articolo 3 prevede l'opzione, in luogo dell'elargizione
unica, per l'assegno vitalizio.
L'articolo 4 prevede che i benefici siano concessi anche
al coniuge o ai prossimi congiunti della vittima che, ai sensi
dell'articolo 5, possono optare per un assegno vitalizio
personale.
L'articolo 6 reca disposizioni sulla presentazione della
domanda per il risarcimento.
L'articolo 7 prevede i criteri per la decisione che deve
assumere il Comitato di cui all'articolo 14.
L'articolo 8 prevede la rivalutazione dei benefici sulla
base del tasso di inflazione rilevato dall'Istituto nazionale
di statistica e l'esenzione ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche degli stessi.
Gli articoli 9, 10 e 11 prevedono disposizioni riguardanti
le condizioni per la fruizione dei benefici, l'autonomia del
beneficio e il concorso dei benefìci.
L'articolo 12 prevede l'istituzione del Fondo per la
elargizione dei benefici economici previsti dalla legge nei
limiti di disponibilità del Fondo stesso.
L'articolo 13 prevede la tipologia dei delitti per cui
sono previsti i benefici. Si tratta di reati di forte allarme
sociale e di particolare gravità.
L'articolo 14 prevede l'istituzione di un Comitato che
valuterà la concessione dei benefici o la loro eventuale
revoca sulla base delle disposizioni della legge.
Gli articoli 15 e 16, infine, recano norme per
l'emanazione del regolamento di attuazione e per la copertura
finanziaria della legge.