XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3796




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole assicurare alle vittime di reati particolarmente gravi - definiti dall'articolo 13 - o ai loro prossimi congiunti, alcuni benefici per assicurare agli stessi di essere reinseriti nella società nel migliore dei modi e di potere vivere la loro esistenza in condizioni dignitose.
        Lo Stato, come già avvenuto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ha il dovere di attivare misure di protezione sociale, siano queste economiche o di altra natura, per le vittime di alcuni gravi reati considerati di rilevante offensività per il nostro ordinamento e di forte allarme sociale.
        Obiettivo della presente proposta di legge è, pertanto, quello di attenuare, per quanto possibile, gli effetti del reato, assicurando alla vittima, o ai prossimi congiunti in caso di decesso della stessa, la salvaguardia della propria dignità personale.
        Infatti, tra i compiti di uno Stato democratico è naturale che vi sia quello di prevenire e di reprimere i reati e quello di pensare alla rieducazione del reo, ma a maggior ragione è necessario che si offrano garanzie alle vittime che hanno subìto danni ingiusti e che non possono più vivere in modo dignitoso la loro esistenza.
        Si tratta, quindi, di benefici che rappresentano un atto di solidarietà che lo Stato deve offrire a quanti, colpiti da efferati delitti, hanno subìto gravi lutti o menomazioni fisiche.
        E' più che mai urgente, quindi, che il nostro Paese si doti di un sistema in grado di assicurare un'adeguata tutela a favore delle vittime di reati efferati, una problematica fino ad oggi trascurata sia a livello legislativo che giudiziario.
        In sede europea il dibattito e le decisioni su questo tema sono già iniziati. Al proposito si ricordano la Convenzione europea del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1983 sul risarcimento delle vittime di reati violenti, la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, sull'assistenza alle vittime e la riduzione del numero delle vittime e le conclusioni del Consiglio di Tampere dell'ottobre 1999.
        Ma è necessario ricordare due risoluzioni del Parlamento europeo in tema di vittime di reati nell'Unione europea del 1999 e quella relativa al risarcimento alle vittime di reati del 2002.
        Le risoluzioni evidenziano che la necessità di attuare una politica razionale ed efficace in materia penale esige da un lato l'attenzione al trattamento e al reinserimento sociale dell'autore del reato e dall'altro la stessa attenzione nei confronti della vittima e in particolare dei suoi interessi, assicurandone il risarcimento dei danni subìti. Ancora, la risoluzione del 1999 sottolinea che numerose vittime subiscono un duplice danno, da una parte in quanto vittime di un reato e, dall'altra, in quanto vittime dell'assetto della nostra società e ciò a causa dell'assenza di una tutela adeguata.
        La presente proposta di legge, pertanto, in linea con quanto affermato in sede europea segna una svolta significativa perché nasce dalla consapevolezza della necessità di tutelare le vittime dei reati e costituisce un segnale forte per costruire una società civile più attenta ai diritti fondamentali della persona.
        L'articolo 1 prevede l'ambito di applicazione della legge, che si riferisce alle vittime di gravi reati e, in caso di decesso della vittima, ai prossimi congiunti a carico.
        L'articolo 2 stabilisce i casi di elargizione con la condizione che il soggetto non deve avere concorso alla commissione degli atti criminosi.
        L'articolo 3 prevede l'opzione, in luogo dell'elargizione unica, per l'assegno vitalizio.
        L'articolo 4 prevede che i benefici siano concessi anche al coniuge o ai prossimi congiunti della vittima che, ai sensi dell'articolo 5, possono optare per un assegno vitalizio personale.
        L'articolo 6 reca disposizioni sulla presentazione della domanda per il risarcimento.
        L'articolo 7 prevede i criteri per la decisione che deve assumere il Comitato di cui all'articolo 14.
        L'articolo 8 prevede la rivalutazione dei benefici sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica e l'esenzione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli stessi.
        Gli articoli 9, 10 e 11 prevedono disposizioni riguardanti le condizioni per la fruizione dei benefici, l'autonomia del beneficio e il concorso dei benefìci.
        L'articolo 12 prevede l'istituzione del Fondo per la elargizione dei benefici economici previsti dalla legge nei limiti di disponibilità del Fondo stesso.
        L'articolo 13 prevede la tipologia dei delitti per cui sono previsti i benefici. Si tratta di reati di forte allarme sociale e di particolare gravità.
        L'articolo 14 prevede l'istituzione di un Comitato che valuterà la concessione dei benefici o la loro eventuale revoca sulla base delle disposizioni della legge.
        Gli articoli 15 e 16, infine, recano norme per l'emanazione del regolamento di attuazione e per la copertura finanziaria della legge.




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