XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3796
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
alle vittime dei reati previsti dall'articolo 13 commessi nel
territorio dello Stato.
2. Si intende per vittima la persona offesa dal reato e,
quando questa sia deceduta in conseguenza del reato, il
coniuge e i parenti a carico entro il secondo grado di
cittadinanza italiana.
Art. 2.
(Casi di elargizione).
1. A chiunque subisce un'invalidità permanente per effetto
di ferite o di lesioni riportate in conseguenza dello
svolgersi nel territorio dello Stato degli atti delittuosi
previsti dall'articolo 13, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero
di reati a questi connessi, è corrisposta un'elargizione fino
a 25 mila euro, in proporzione alla percentuale di invalidità
riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei
casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o
corrisposta da altro Stato.
Art. 3.
(Opzione del beneficiario
per un assegno vitalizio).
1. Il cittadino italiano che subisca un'invalidità
permanente, pari almeno a due terzi della capacità lavorativa,
può optare in luogo della elargizione in un'unica soluzione,
per un assegno vitalizio, commisurato all'entità della
invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa
in ragione di 400 euro mensili.
Art. 4.
(Elargizione ai superstiti).
1. Al coniuge o ai parenti fino al secondo grado a carico
del soggetto che perde la vita per effetto di ferite o di
lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di azioni
delittuose di cui all'articolo 13, è corrisposta una
elargizione complessiva di 25 mila euro.
Art. 5.
(Opzione dei superstiti
per un assegno vitalizio).
1. Il coniuge di cittadinanza italiana e i parenti a
carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono
optare per un assegno vitalizio personale a loro favore, non
reversibile, del seguente ammontare:
a) 300 euro, se gli aventi diritto all'elargizione
sono in numero non superiore a tre;
b) 175 euro, se gli aventi diritto all'elargizione
sono quattro o cinque;
c) 150 euro, se gli aventi diritto all'elargizione
sono in numero superiore a cinque.
Art. 6.
(Domanda di risarcimento).
1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati
devono presentare domanda secondo le modalità previste dal
regolamento di cui all'articolo 15.
Art. 7.
(Criteri di decisione).
1. Il Comitato di cui all'articolo 14 decide sul
conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla
base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza
ancorché non definitiva, ovvero, se la decisione del Comitato
interviene in assenza di sentenze, sulla base delle
informazioni acquisite, delle indagini esperite e delle
disposizioni di cui alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato di cui
all'articolo 14 si pronuncia sulla natura delle azioni
criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le
lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi
stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei
benefici.
3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento
dei benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva,
il Comitato di cui all'articolo 14, può disporre, su istanza
degli interessati, esclusivamente la corresponsione
dell'assegno vitalizio e previa espressa opzione, ovvero, nei
casi di elargizione in un'unica soluzione, una provvisionale
nei limiti del 90 per cento dell'ammontare complessivo
dell'elargizione stessa.
Art. 8.
(Rivalutazione dei benefìci).
1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono
soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura
pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente
sulla base dei dati ufficiali dell'Istituto nazionale di
statistica e sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF).
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono
rivalutate con criteri di cui al comma 1 alla data della
corresponsione e sono esenti ai fini dell'IRPEF.
Art. 9.
(Condizioni per la fruizione dei benefici).
1. Le condizioni di estraneità alla commissione dei
delitti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, nonché di
estraneità agli ambienti delinquenziali sono richieste per la
concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei
confronti di tutti i soggetti destinatari.
Art. 10.
(Autonomia del beneficio).
1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla
presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni
economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti
beneficiari nonché dal diritto al risarcimento del danno degli
stessi nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
2. Se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del
danno, il relativo importo si detrae dall'entità
dell'elargizione.
Art. 11.
(Concorso di benefici).
1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non
sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere
continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime
circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della
persona o del soggetto comunque beneficiario.
2. Le elargizioni di cui alla presente legge non sono
altresì cumulabili con provvidenze pubbliche in un'unica
soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o
conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che
sia la situazione soggettiva della persona lesa o del soggetto
comunque beneficiario.
3. In caso di concorso di benefici pubblici non
cumulabili, è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da
parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia a ogni
altra provvidenza pubblica, conferita in ragione delle
medesime circostanze.
Art. 12.
(Fondo).
1. E' istituito presso il Ministero della giustizia il
Fondo di assistenza alle vittime dei reati di cui alla
presente legge, di seguito denominato "Fondo".
2. Le elargizioni di cui alla presente legge sono
corrisposte nei limiti della dotazione del Fondo.
3. La dotazione del Fondo è fissata in 5 milioni di euro
per l'anno 2003, 5 milioni di euro per l'anno 2004 e 5 milioni
di euro per l'anno 2005.
4. A decorrere dall'anno 2006 alla determinazione del
Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 13.
(Delitti per cui sono previsti i benefici).
1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle
disponibilità finanziarie annuali dello stesso, la persona
offesa dal reato o il coniuge e i parenti sino al secondo
grado se a carico, vittime dei delitti di cui al comma 2.
2. I delitti da cui deriva l'elargizione dei benefici
previsti dalla presente legge sono i seguenti:
a) sequestro di persona a scopo di terrorismo e di
eversione di cui all'articolo 289-bis del codice
penale;
b) strage, di cui all'articolo 422 del codice
penale;
c) omicidio di cui all'articolo 575 del codice
penale, o omicidio aggravato, di cui agli articoli 576 e 577
del medesimo codice;
d) violenza sessuale, violenza sessuale aggravata,
atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, di
cui agli articoli 609-bis, 609-ter 609-quater
e 609-octies del codice penale;
e) sequestro di persona a scopo di estorsione, di
cui all'articolo 630 del codice penale.
Art. 14.
(Comitato per la valutazione dei benefici).
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il
Comitato per l'elargizione dei benefici previsti dalla
presente legge, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o
da un suo delegato.
3. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero della
giustizia;
b) da un rappresentante del Ministero
dell'interno;
c) da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze;
d) da un avvocato designato dal Consiglio
nazionale forense;
e) da due magistrati nominati dal Consiglio
superiore della magistratura.
4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni
e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
5. La corresponsione dei benefici previsti dalla presente
legge è disposta con delibera del Comitato sulla base dei
princìpi di cui alla medesima legge.
6. I benefici di cui alla presente legge sono rifiutati, o
se concessi, sono revocati:
a) se si accerta l'insussistenza dei presupposti
della concessione;
b) se si accerta che la persona offesa o uno dei
superstiti aventi diritto ha concorso alla commissione del
reato ovvero di reati connessi con il medesimo;
c) se nei confronti della persona offesa o di uno
dei superstiti aventi diritto alla data di presentazione della
domanda per la concessione è in corso un procedimento penale o
è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o è in
corso un procedimento per l'applicazione di una misura di
prevenzione personale.
Art. 15.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 1 , della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinate le modalità di presentazione della
domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge,
nonché le ulteriori norme per l'attuazione della medesima
legge.
Art. 16.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.