XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3796




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle vittime dei reati previsti dall'articolo 13 commessi nel territorio dello Stato.
        2. Si intende per vittima la persona offesa dal reato e, quando questa sia deceduta in conseguenza del reato, il coniuge e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana.


Art. 2.

(Casi di elargizione).

        1. A chiunque subisce un'invalidità permanente per effetto di ferite o di lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato degli atti delittuosi previsti dall'articolo 13, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, è corrisposta un'elargizione fino a 25 mila euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.


Art. 3.

(Opzione del beneficiario
per un assegno vitalizio).

        1. Il cittadino italiano che subisca un'invalidità permanente, pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, può optare in luogo della elargizione in un'unica soluzione, per un assegno vitalizio, commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa in ragione di 400 euro mensili.


Art. 4.

(Elargizione ai superstiti).

        1. Al coniuge o ai parenti fino al secondo grado a carico del soggetto che perde la vita per effetto di ferite o di lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di azioni delittuose di cui all'articolo 13, è corrisposta una elargizione complessiva di 25 mila euro.


Art. 5.

(Opzione dei superstiti
per un assegno vitalizio).

        1. Il coniuge di cittadinanza italiana e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

            a) 300 euro, se gli aventi diritto all'elargizione sono in numero non superiore a tre;

            b) 175 euro, se gli aventi diritto all'elargizione sono quattro o cinque;

            c) 150 euro, se gli aventi diritto all'elargizione sono in numero superiore a cinque.


Art. 6.

(Domanda di risarcimento).

        1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 7.

(Criteri di decisione).

        1. Il Comitato di cui all'articolo 14 decide sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza ancorché non definitiva, ovvero, se la decisione del Comitato interviene in assenza di sentenze, sulla base delle informazioni acquisite, delle indagini esperite e delle disposizioni di cui alla presente legge.
        2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato di cui all'articolo 14 si pronuncia sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.
        3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento dei benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, il Comitato di cui all'articolo 14, può disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in un'unica soluzione, una provvisionale nei limiti del 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.


Art. 8.

(Rivalutazione dei benefìci).

        1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica e sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
        2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti ai fini dell'IRPEF.

Art. 9.

(Condizioni per la fruizione dei benefici).

        1. Le condizioni di estraneità alla commissione dei delitti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, nonché di estraneità agli ambienti delinquenziali sono richieste per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari.


Art. 10.

(Autonomia del beneficio).

        1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari nonché dal diritto al risarcimento del danno degli stessi nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
        2. Se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione.


Art. 11.

(Concorso di benefici).

        1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona o del soggetto comunque beneficiario.
        2. Le elargizioni di cui alla presente legge non sono altresì cumulabili con provvidenze pubbliche in un'unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o del soggetto comunque beneficiario.
        3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili, è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia a ogni altra provvidenza pubblica, conferita in ragione delle medesime circostanze.


Art. 12.

(Fondo).

        1. E' istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di assistenza alle vittime dei reati di cui alla presente legge, di seguito denominato "Fondo".
        2. Le elargizioni di cui alla presente legge sono corrisposte nei limiti della dotazione del Fondo.
        3. La dotazione del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per l'anno 2003, 5 milioni di euro per l'anno 2004 e 5 milioni di euro per l'anno 2005.
        4. A decorrere dall'anno 2006 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Art. 13.

(Delitti per cui sono previsti i benefici).

        1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, la persona offesa dal reato o il coniuge e i parenti sino al secondo grado se a carico, vittime dei delitti di cui al comma 2.
        2. I delitti da cui deriva l'elargizione dei benefici previsti dalla presente legge sono i seguenti:

            a) sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

            b) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

            c) omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale, o omicidio aggravato, di cui agli articoli 576 e 577 del medesimo codice;

            d) violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter 609-quater e 609-octies del codice penale;

            e) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale.


Art. 14.

(Comitato per la valutazione dei benefici).

        1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Comitato per l'elargizione dei benefici previsti dalla presente legge, di seguito denominato "Comitato".
        2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
        3. Il Comitato è composto:

            a) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

            b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

            c) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

            d) da un avvocato designato dal Consiglio nazionale forense;

            e) da due magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

        4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
        5. La corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge è disposta con delibera del Comitato sulla base dei princìpi di cui alla medesima legge.
        6. I benefici di cui alla presente legge sono rifiutati, o se concessi, sono revocati:

            a) se si accerta l'insussistenza dei presupposti della concessione;

            b) se si accerta che la persona offesa o uno dei superstiti aventi diritto ha concorso alla commissione del reato ovvero di reati connessi con il medesimo;

            c) se nei confronti della persona offesa o di uno dei superstiti aventi diritto alla data di presentazione della domanda per la concessione è in corso un procedimento penale o è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o è in corso un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale.


Art. 15.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, nonché le ulteriori norme per l'attuazione della medesima legge.


Art. 16.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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