XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3795
Onorevoli Colleghi! - I recenti incidenti avvenuti nel
corso di competizioni ciclistiche e da ultimo la morte del
corridore Kazako Andri Kivilev hanno riportato nuovamente in
primo piano il problema della sicurezza nelle gare ciclistiche
e la necessita di un intervento legislativo volto ad
assicurare, attraverso la previsione dell'uso obbligatorio di
un casco protettivo in tutte le competizioni ciclistiche,
l'incolumità fisica di coloro che partecipano a questo tipo di
attività.
Al momento, infatti, in Italia, la materia in esame è
trattata unicamente dal regolamento tecnico della Federazione
ciclistica italiana - che nel nostro Paese rappresenta e
organizza l'attività ciclistica - e dal regolamento della
Federazione mondiale del ciclismo (Union cicliste
international) che in entrambi i casi, con riferimento alla
categoria dei corridori professionisti, si limitano a
raccomandare l'uso del casco nelle competizioni sportive.
Ferma restando l'utilità delle indicazioni provenienti
dagli ordinamenti sportivi, occorre osservare che le stesse
non appaiono da sole sufficienti a prevenire in maniera
efficace i frequenti infortuni che si verificano in questo
settore, essendo, viceversa, necessario uno specifico
intervento del legislatore statale che, in linea con quelle
indicazioni, definisca, in puntuali norme di legge, le norme
minime volte ad accrescere la sicurezza dei corridori ciclisti
e la loro integrità fisica contro i pericoli che derivano
dallo svolgimento di queste competizioni, soprattutto quelle
agonistiche, e in grado di originare incidenti gravissimi che
possono segnare in maniera permanente l'esistenza dei soggetti
coinvolti.
E' dunque evidente la necessità dell'intervento
legislativo su una materia così delicata che attiene alla
salute e all'incolumità di coloro che partecipano a
competizioni ciclistiche in quanto solamente attraverso tale
intervento è possibile diffondere su tutto il territorio
l'osservanza e l'operatività di una normativa di prevenzione e
di sicurezza nell'esercizio di un'attività di estremo valore
individuale e sociale.
A tale fine la presente proposta di legge è volta a
prevedere in tutte le manifestazioni ciclistiche a carattere
ricreativo, amatoriale, dilettantistico e professionistico
l'obbligo per i corridori di tenere regolarmente allacciato un
casco protettivo conforme ai tipi omologati stabiliti, con
proprio decreti, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sentita la Federazione ciclistica italiana, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
legge.
Si stabilisce, inoltre, che, ferme restando le sanzioni
previste dall'ordinamento sportivo, il concorrente che viola
le disposizioni riguardanti l'uso obbligatorio del caso è
punito con una sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro.
Una sanzione analoga, di importo più elevato, è prevista per i
direttori e per gli organizzatori sportivi che hanno omesso di
fare rispettare tale obbligo.
Si prevede, inoltre, che entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge il Comitato olimpico nazionale
italiano, la Federazione ciclistica italiana, le società
affiliate e le associazioni sportive, nell'ambito
dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, sono tenuti ad
adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della legge
stessa, prevedendo, in particolare, le sanzioni disciplinari
nei confronti dei tesserati in caso di mancato adempimento
dell'obbligo di utilizzo del casco protettivo in tutte le
manifestazioni ciclistiche indicate al comma 1 dell'articolo
1.