XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3795




        Onorevoli Colleghi! - I recenti incidenti avvenuti nel corso di competizioni ciclistiche e da ultimo la morte del corridore Kazako Andri Kivilev hanno riportato nuovamente in primo piano il problema della sicurezza nelle gare ciclistiche e la necessita di un intervento legislativo volto ad assicurare, attraverso la previsione dell'uso obbligatorio di un casco protettivo in tutte le competizioni ciclistiche, l'incolumità fisica di coloro che partecipano a questo tipo di attività.
        Al momento, infatti, in Italia, la materia in esame è trattata unicamente dal regolamento tecnico della Federazione ciclistica italiana - che nel nostro Paese rappresenta e organizza l'attività ciclistica - e dal regolamento della Federazione mondiale del ciclismo (Union cicliste international) che in entrambi i casi, con riferimento alla categoria dei corridori professionisti, si limitano a raccomandare l'uso del casco nelle competizioni sportive.
        Ferma restando l'utilità delle indicazioni provenienti dagli ordinamenti sportivi, occorre osservare che le stesse non appaiono da sole sufficienti a prevenire in maniera efficace i frequenti infortuni che si verificano in questo settore, essendo, viceversa, necessario uno specifico intervento del legislatore statale che, in linea con quelle indicazioni, definisca, in puntuali norme di legge, le norme minime volte ad accrescere la sicurezza dei corridori ciclisti e la loro integrità fisica contro i pericoli che derivano dallo svolgimento di queste competizioni, soprattutto quelle agonistiche, e in grado di originare incidenti gravissimi che possono segnare in maniera permanente l'esistenza dei soggetti coinvolti.
        E' dunque evidente la necessità dell'intervento legislativo su una materia così delicata che attiene alla salute e all'incolumità di coloro che partecipano a competizioni ciclistiche in quanto solamente attraverso tale intervento è possibile diffondere su tutto il territorio l'osservanza e l'operatività di una normativa di prevenzione e di sicurezza nell'esercizio di un'attività di estremo valore individuale e sociale.
        A tale fine la presente proposta di legge è volta a prevedere in tutte le manifestazioni ciclistiche a carattere ricreativo, amatoriale, dilettantistico e professionistico l'obbligo per i corridori di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati stabiliti, con proprio decreti, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Federazione ciclistica italiana, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
        Si stabilisce, inoltre, che, ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, il concorrente che viola le disposizioni riguardanti l'uso obbligatorio del caso è punito con una sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro. Una sanzione analoga, di importo più elevato, è prevista per i direttori e per gli organizzatori sportivi che hanno omesso di fare rispettare tale obbligo.
        Si prevede, inoltre, che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Comitato olimpico nazionale italiano, la Federazione ciclistica italiana, le società affiliate e le associazioni sportive, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della legge stessa, prevedendo, in particolare, le sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di mancato adempimento dell'obbligo di utilizzo del casco protettivo in tutte le manifestazioni ciclistiche indicate al comma 1 dell'articolo 1.




Frontespizio Testo articoli