XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3795
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Uso del casco protettivo).
1. In tutte le manifestazioni ciclistiche a carattere
ricreativo, amatoriale, dilettantistico e professionistico è
fatto obbligo ai concorrenti di tenere regolarmente allacciato
un casco protettivo conforme ai tipi omologati di cui
all'articolo 2, comma 1.
2. Ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento
sportivo, il concorrente che viola l'obbligo di utilizzo del
casco protettivo è punito con una sanzione amministrativa da
50 euro a 250 euro.
3. I direttori e gli organizzatori sportivi sono tenuti a
far osservare l'obbligo di cui al comma 1. In caso di
inadempimento, ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano, la
Federazione ciclistica italiana, le società affiliate e le
associazioni sportive, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta
loro dalla legge, sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti
alle disposizioni della presente legge, prevedendo, in
particolare, le sanzioni disciplinari nei confronti dei
tesserati in caso di mancato adempimento dell'obbligo di
utilizzo del casco protettivo in tutte le manifestazioni
ciclistiche indicate al comma 1.
Art. 2.
(Omologazione del casco protettivo).
1. Il casco protettivo di cui all'articolo 1 deve essere
conforme ai tipi omologati stabiliti, con proprio decreto, dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Federazione ciclistica italiana, da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa
o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale
caschi protettivi non conformi ai tipi omologati ai sensi del
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro
a 2.000 euro.