XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3795




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Uso del casco protettivo).

        1. In tutte le manifestazioni ciclistiche a carattere ricreativo, amatoriale, dilettantistico e professionistico è fatto obbligo ai concorrenti di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati di cui all'articolo 2, comma 1.
        2. Ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, il concorrente che viola l'obbligo di utilizzo del casco protettivo è punito con una sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro.
        3. I direttori e gli organizzatori sportivi sono tenuti a far osservare l'obbligo di cui al comma 1. In caso di inadempimento, ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
        4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano, la Federazione ciclistica italiana, le società affiliate e le associazioni sportive, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo, in particolare, le sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di mancato adempimento dell'obbligo di utilizzo del casco protettivo in tutte le manifestazioni ciclistiche indicate al comma 1.


Art. 2.

(Omologazione del casco protettivo).

        1. Il casco protettivo di cui all'articolo 1 deve essere conforme ai tipi omologati stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Federazione ciclistica italiana, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale caschi protettivi non conformi ai tipi omologati ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro.



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