XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3790
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende favorire il mantenimento e conservazione dei
fabbricati rurali, quale elemento del paesaggio montano e
rurale.
A tale fine si consente ai singoli comuni di deliberare
l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i
fabbricati siti nelle zone montane individuate dalla legge n.
97 del 1994, nonché nelle altre aree rurali individuate, in
conformità all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE)
n. 1260/1999, dall'allegato alla Decisione 2000/530/CE della
Commissione, che stabilisce l'elenco delle zone cui si applica
l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al
2006 in Italia.
Si tratta, come enunciato dallo stesso articolo 4,
paragrafo 6, del citato regolamento (CE) n. 1290/1999, di zone
rurali "che debbono corrispondere o appartenere ad una unità
territoriale (...) conforme ai criteri seguenti:
a) densità di popolazione inferiore a 100 abitanti
per chilometroquadrato, oppure tasso di occupazione in
agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o
superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno
di riferimento a decorrere dal 1985; oppure
b) tasso medio di disoccupazione superiore alla
media comunitaria registrato negli ultimi tre anni; oppure
diminuzione della popolazione rispetto al 1985".
L'agevolazione concerne, quindi, aree del Paese
caratterizzate, in linea generale, da un forte abbandono del
territorio, da un elevato tasso di disoccupazione,
accompagnato in alcuni casi dal dissesto idrogeologico e dal
deterioramento del paesaggio.
L'esenzione dall'ICI per i fabbricati rurali siti nelle
zone citate può contribuire in misura non trascurabile, in
primo luogo, al riassetto paesaggistico e, in secondo luogo,
all'esercizio di attività rurali, anche diverse dalla
coltivazione diretta, che concorrono alla salvaguardia del
territorio e delle risorse naturali.
Per queste ragioni si è ritenuto di non limitare
l'agevolazione ai soli immobili dotati del requisito della
ruralità ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
1994, ma, più in generale, a tutti i fabbricati ubicati su
fondo agricolo anche se non più destinati ad attività
professionali agricole in senso stretto, quali le attività
forestali di carattere hobbistico e le piccole realtà agricole
non professionali.