XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3790
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione
dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni
individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e
successive modificazioni, possono disporre l'esenzione
dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati
rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati
ad attività professionali agricole.
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì
disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo
agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali
agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni
dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate
dalla decisione 2000/530/CE della Commissione, del 27 luglio
2000.
3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal
comune entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per
l'anno successivo.
4. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a
condizione che i fabbricati mantengano la destinazione
rurale.