XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3789




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge ha lo scopo di agevolare, nei procedimenti burocratici, le organizzazioni che provvedono alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari per fini umanitari.
        A tale fine è previsto all'articolo 1 che le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, le organizzazioni non governative e le associazioni di protezione civile iscritte agli albi regionali e nazionali che effettuano, per fini umanitari, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, sono equiparati al consumatore finale. Con l'articolo 2 si introduce una modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", al fine di prevedere l'esenzione per le cessioni che hanno la finalità della distribuzione di prodotti alimentari per fini umanitari.




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