XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3789
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge ha lo scopo
di agevolare, nei procedimenti burocratici, le organizzazioni
che provvedono alla distribuzione gratuita di prodotti
alimentari per fini umanitari.
A tale fine è previsto all'articolo 1 che le
organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi
registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di promozione
sociale, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, le
organizzazioni non governative e le associazioni di protezione
civile iscritte agli albi regionali e nazionali che
effettuano, per fini umanitari, distribuzione gratuita di
prodotti alimentari, sono equiparati al consumatore finale.
Con l'articolo 2 si introduce una modifica all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", al fine di prevedere l'esenzione per le cessioni
che hanno la finalità della distribuzione di prodotti
alimentari per fini umanitari.