XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3789




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, le organizzazioni non governative e le associazioni di protezione civile iscritte agli albi regionali e nazionali che effettuano, per fini umanitari, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo dei prodotti alimentari stessi.


Art. 2.

        1. Dopo il numero 27-sexies) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

        "27-septies) le cessioni a favore di enti e di organizzazioni di volontariato riconosciuti, nonché di associazioni di promozione sociale, di enti ecclesiastici e di fondazioni, nonché di organizzazioni non governative che effettuano, per fini umanitari, distribuzione gratuita di prodotti alimentari".



Frontespizio Relazione