XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3789
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli
appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di
promozione sociale, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, le
organizzazioni non governative e le associazioni di protezione
civile iscritte agli albi regionali e nazionali che
effettuano, per fini umanitari, distribuzione gratuita di
prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio
prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo dei prodotti
alimentari stessi.
Art. 2.
1. Dopo il numero 27-sexies) dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, è aggiunto il seguente:
"27-septies) le cessioni a favore di enti e di
organizzazioni di volontariato riconosciuti, nonché di
associazioni di promozione sociale, di enti ecclesiastici e di
fondazioni, nonché di organizzazioni non governative che
effettuano, per fini umanitari, distribuzione gratuita di
prodotti alimentari".