XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3787




        Onorevoli Colleghi! - Per una chiara interpretazione della portata della presente proposta di legge che mira a sanare discrasie e contraddizioni sulla disciplina degli idonei alle funzioni notarili provenienti dagli archivi notarili, è opportuno un breve excursus normativo.
        1. L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, stabiliva che i conservatori degli archivi notarili che avessero superato il concorso interno per esami per la promozione alla qualifica dirigenziale potevano, all'atto del collocamento a riposo, esercitare il coadiutorato notarile così come previsto per gli idonei non vincitori di concorsi notarili, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e per tutta la durata prevista per l'esercizio della professione notarile (settantacinque anni).
        2. La legge 18 maggio 1973, n. 239 (recante nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili), stabiliva che gli idonei nei concorsi notarili nominati dopo la data di entrata in vigore di tale legge potevano esercitare il coadiutorato per non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneità, e sancì che i "dichiarati idonei" alle funzioni di notaio che avessero già iniziato ad esercitare le loro funzioni di coadiutori, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 239 del 1973, proseguendolo per almeno due anni, venivano "a loro domanda" nominati notai; dimenticò però che già all'epoca operavano quei "coadiutori" provenienti dagli archivi notarili ai sensi della legge n. 588 del 1957, collocati a riposo, che avevano conseguito l'abilitazione alle funzioni notarili superando, come rilevato, gli esami scritti di concorso per la promozione alla qualifica dirigenziale, i quali per un difetto o di coordinamento legislativo o di carente conoscenza della materia restarono così tagliati fuori dalla possibilità di domandare la nomina a notaio subendo la prima, ma non ultima, mortificazione.
        Essendo di tutta evidenza il sostanziale parallelismo tra i coadiutori "dichiarati idonei" da concorsi notarili (i quali anche solo per aver iniziato ad esercitare il coadiutorato notarile venivano, a loro domanda, nominati notai) e i coadiutori provenienti dagli archivi notarili perché "idonei negli esami scritti di concorso per la promozione alla qualifica di dirigente" (i quali avessero anch'essi iniziato ad esercitare il coadiutorato notarile), appare ancor più chiara la stridente, ingiustificata ed ingiustificabile disparità di trattamento tra i primi ed i secondi, tutti appartenenti alla medesima categoria degli idonei alle funzioni notarili.
        3. L'articolo 7 della legge n. 588 del 1957, invece di sanare tale discrasia, ha aggravato ulteriormente la situazione stabilendo che i funzionari degli archivi notarili cessati dal servizio che abbiano conseguito la qualifica dirigenziale per scrutinio possano esercitare il coadiutorato per soli cinque anni dal conseguimento dell'idoneità e cioè all'atto della loro cessazione dal servizio.
        In altri termini, questa norma non ha risolto il problema della eliminazione dei coadiutori, che possono esercitare per soli cinque anni, in aperto contrasto con il "coadiutorato" per così dire "a vita" dei dirigenti degli archivi notarili collocati a riposo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 588 del 1957, non ancora rinnovato.
        Sono stati così introdotti criteri gravemente discriminatori tra soggetti che svolgono le medesime funzioni nell'ambito di una stessa categoria professionale (i coadiutori già idonei allo svolgimento delle funzioni notarili con la legge n. 239 del 1973) e tra altri funzionari degli archivi notarili che a parità di grado, dopo il 1983, non possono esercitare il coadiutorato notarile che per cinque anni dalla cessazione dal servizio. Questa situazione, che evidenzia incongruità e palesi discrasie, anche sotto il profilo di una giusta applicazione dei princìpi costituzionali, può essere sanata con l'approvazione della presente proposta di legge, che non implica spese o variazioni di bilancio e che fa fronte all'attuale carenza di organico notarile.




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