XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3787
Onorevoli Colleghi! - Per una chiara interpretazione
della portata della presente proposta di legge che mira a
sanare discrasie e contraddizioni sulla disciplina degli
idonei alle funzioni notarili provenienti dagli archivi
notarili, è opportuno un breve excursus normativo.
1. L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588,
stabiliva che i conservatori degli archivi notarili che
avessero superato il concorso interno per esami per la
promozione alla qualifica dirigenziale potevano, all'atto del
collocamento a riposo, esercitare il coadiutorato notarile
così come previsto per gli idonei non vincitori di concorsi
notarili, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e per tutta la durata prevista per
l'esercizio della professione notarile (settantacinque
anni).
2. La legge 18 maggio 1973, n. 239 (recante nuove
disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi
notarili), stabiliva che gli idonei nei concorsi notarili
nominati dopo la data di entrata in vigore di tale legge
potevano esercitare il coadiutorato per non oltre un
quinquennio dalla dichiarazione di idoneità, e sancì che i
"dichiarati idonei" alle funzioni di notaio che avessero già
iniziato ad esercitare le loro funzioni di coadiutori, alla
data di entrata in vigore della stessa legge n. 239 del 1973,
proseguendolo per almeno due anni, venivano "a loro domanda"
nominati notai; dimenticò però che già all'epoca operavano
quei "coadiutori" provenienti dagli archivi notarili ai sensi
della legge n. 588 del 1957, collocati a riposo, che avevano
conseguito l'abilitazione alle funzioni notarili superando,
come rilevato, gli esami scritti di concorso per la promozione
alla qualifica dirigenziale, i quali per un difetto o di
coordinamento legislativo o di carente conoscenza della
materia restarono così tagliati fuori dalla possibilità di
domandare la nomina a notaio subendo la prima, ma non ultima,
mortificazione.
Essendo di tutta evidenza il sostanziale parallelismo tra
i coadiutori "dichiarati idonei" da concorsi notarili (i quali
anche solo per aver iniziato ad esercitare il coadiutorato
notarile venivano, a loro domanda, nominati notai) e i
coadiutori provenienti dagli archivi notarili perché "idonei
negli esami scritti di concorso per la promozione alla
qualifica di dirigente" (i quali avessero anch'essi iniziato
ad esercitare il coadiutorato notarile), appare ancor più
chiara la stridente, ingiustificata ed ingiustificabile
disparità di trattamento tra i primi ed i secondi, tutti
appartenenti alla medesima categoria degli idonei alle
funzioni notarili.
3. L'articolo 7 della legge n. 588 del 1957, invece di
sanare tale discrasia, ha aggravato ulteriormente la
situazione stabilendo che i funzionari degli archivi notarili
cessati dal servizio che abbiano conseguito la qualifica
dirigenziale per scrutinio possano esercitare il coadiutorato
per soli cinque anni dal conseguimento dell'idoneità e cioè
all'atto della loro cessazione dal servizio.
In altri termini, questa norma non ha risolto il problema
della eliminazione dei coadiutori, che possono esercitare per
soli cinque anni, in aperto contrasto con il "coadiutorato"
per così dire "a vita" dei dirigenti degli archivi notarili
collocati a riposo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 588
del 1957, non ancora rinnovato.
Sono stati così introdotti criteri gravemente
discriminatori tra soggetti che svolgono le medesime funzioni
nell'ambito di una stessa categoria professionale (i
coadiutori già idonei allo svolgimento delle funzioni notarili
con la legge n. 239 del 1973) e tra altri funzionari degli
archivi notarili che a parità di grado, dopo il 1983, non
possono esercitare il coadiutorato notarile che per cinque
anni dalla cessazione dal servizio. Questa situazione, che
evidenzia incongruità e palesi discrasie, anche sotto il
profilo di una giusta applicazione dei princìpi
costituzionali, può essere sanata con l'approvazione della
presente proposta di legge, che non implica spese o variazioni
di bilancio e che fa fronte all'attuale carenza di organico
notarile.