XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3787
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Gli impiegati della carriera direttiva
degli archivi notarili che hanno conseguito la qualifica di
conservatore capo possono, dopo la cessazione dal servizio,
esercitare la funzione di coadiutore, ai sensi degli articoli
45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, per non oltre dieci anni di effettivo
servizio".
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18
maggio 1973, n. 239, sono estese ai coadiutori notai
provenienti dai ruoli del personale degli archivi notarili che
abbiano conseguito l'idoneità allo svolgimento delle funzioni
notarili ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957,
n. 588, e successive modificazioni, e che abbiano iniziato a
svolgere tali funzioni prima della data di entrata in vigore
della legge 2 maggio 1983, n. 179, che abbiano effettivamente
esercitato, anche saltuariarmente, dette funzioni notarili per
oltre undici anni, e che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano in possesso dei requisiti richiesti per
l'esercizio di tali funzioni.
2. La graduatoria degli aspiranti alla nomina è formata
tenendo conto del periodo di tempo di effettivo svolgimento
delle funzioni notarili, e l'assegnazione delle sedi avviene
sulla base di posti disponibili o che si rendono tali in
quanto non chiesti o ottenuti dai notai in esercizio.