XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3787




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 7. - 1. Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che hanno conseguito la qualifica di conservatore capo possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare la funzione di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, per non oltre dieci anni di effettivo servizio".


Art. 2.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 239, sono estese ai coadiutori notai provenienti dai ruoli del personale degli archivi notarili che abbiano conseguito l'idoneità allo svolgimento delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e successive modificazioni, e che abbiano iniziato a svolgere tali funzioni prima della data di entrata in vigore della legge 2 maggio 1983, n. 179, che abbiano effettivamente esercitato, anche saltuariarmente, dette funzioni notarili per oltre undici anni, e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tali funzioni.
        2. La graduatoria degli aspiranti alla nomina è formata tenendo conto del periodo di tempo di effettivo svolgimento delle funzioni notarili, e l'assegnazione delle sedi avviene sulla base di posti disponibili o che si rendono tali in quanto non chiesti o ottenuti dai notai in esercizio.



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