XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3786




        Onorevoli Colleghi! - Dieci anni fa l'elezione popolare diretta dei sindaci e dei presidenti delle province ha segnato un importante momento di passaggio per l'efficienza e la responsabilità dei livelli di governo locale. Per compensare l'indubbia concentrazione di potere nelle figure dei vertici degli esecutivi la legge n. 81 del 1993, poi trasfusa nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto un tetto ai mandati consecutivi, quindi ha limitato nel tempo tale concentrazione. L'articolo 51 del citato teso unico prevede solo un'eccezione al vincolo del divieto di un terzo mandato consecutivo, quando cioé, per cause diverse dalle dimissioni, uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà della durata normale.
        Da più parti, o per tutte le amministrazioni o per la parte di esse con minor numero di abitanti, sono giunte richieste per rimuovere il vincolo, consentendo anche un terzo mandato. Non si ignorano le ragioni che potrebbero motivare una continuità, anche se, rispetto al 1993, la durata del mandato è salita da quattro a cinque anni e quindi il doppio mandato è venuto a coprire dieci anni in luogo degli otto originari.
        Esiste però una contraddizione reale nell'ordinamento, giacché per i Presidenti delle Regioni eletti a suffragio universale, la legge costituzionale n. 1 del 1999, modificando l'articolo 122 della Costituzione, ha rinviato alla disciplina statutaria la scelta di eventuali analoghi limiti, nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. A questo punto appare opportuno rimuovere tale incongruenza prevedendo che ove gli statuti confermino l'opzione per l'elezione diretta, si applichi una norma identica a quella dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.




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