XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3786
Onorevoli Colleghi! - Dieci anni fa l'elezione popolare
diretta dei sindaci e dei presidenti delle province ha segnato
un importante momento di passaggio per l'efficienza e la
responsabilità dei livelli di governo locale. Per compensare
l'indubbia concentrazione di potere nelle figure dei vertici
degli esecutivi la legge n. 81 del 1993, poi trasfusa nel
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto
un tetto ai mandati consecutivi, quindi ha limitato nel tempo
tale concentrazione. L'articolo 51 del citato teso unico
prevede solo un'eccezione al vincolo del divieto di un terzo
mandato consecutivo, quando cioé, per cause diverse dalle
dimissioni, uno dei due mandati precedenti abbia avuto una
durata inferiore alla metà della durata normale.
Da più parti, o per tutte le amministrazioni o per la
parte di esse con minor numero di abitanti, sono giunte
richieste per rimuovere il vincolo, consentendo anche un terzo
mandato. Non si ignorano le ragioni che potrebbero motivare
una continuità, anche se, rispetto al 1993, la durata del
mandato è salita da quattro a cinque anni e quindi il doppio
mandato è venuto a coprire dieci anni in luogo degli otto
originari.
Esiste però una contraddizione reale nell'ordinamento,
giacché per i Presidenti delle Regioni eletti a suffragio
universale, la legge costituzionale n. 1 del 1999, modificando
l'articolo 122 della Costituzione, ha rinviato alla disciplina
statutaria la scelta di eventuali analoghi limiti, nell'ambito
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. A
questo punto appare opportuno rimuovere tale incongruenza
prevedendo che ove gli statuti confermino l'opzione per
l'elezione diretta, si applichi una norma identica a quella
dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.