XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3786




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. All'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il Presidente eletto, allo scadere del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile; è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".



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