XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3786
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Il Presidente eletto, allo scadere del secondo mandato,
non è immediatamente rieleggibile; è consentito un terzo
mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto
durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa
diversa dalle dimissioni volontarie".