XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3785
Onorevoli Colleghe, onorevoli Colleghi! - Con la
presente proposta di legge si intende rendere esigibile su
tutto il territorio nazionale il diritto alla salute delle
persone non autosufficienti a seguito di malattie o di
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali. Occorre a tal
fine rimuovere ogni possibile discriminazione derivante dalla
malattia, dalla durata delle cure e dall'età della persona. Ci
si propone, infine, di rendere esigibile, senza limiti di età,
il diritto all'incremento delle pensioni da parte delle
persone con invalidità civile totale, o sordomute, o cieche
civili assolute, titolari di pensioni, o di pensione di
inabilità, che hanno i requisiti di reddito richiesti per
accedere alle maggiorazioni sociali. Si interviene, in
sostanza, per una questione di giustizia sociale e di
eguaglianza sostanziale.
L'arbitraria esclusione, sulla base del criterio dell'età,
di una parte delle persone con invalidità civile totale,
sordomute e cieche civili, dall'accesso all'incremento delle
pensioni in favore di soggetti svantaggiati, decisa con la
legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001), esige un
intervento perequativo in attuazione del principio di
uguaglianza di cui all' articolo 3 della Costituzione.
Le difficoltà delle persone non autosufficienti in
conseguenza di malattie croniche, o affette da malattie
mentali, ad accedere alle cure sanitarie senza limiti di
durata sono diventate insostenibili a seguito
dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002, concernente i livelli essenziali di assistenza
sanitaria, ora recepito dall'articolo 54 della legge
finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002). Come è noto, il
citato decreto ha stabilito che sino al 60 per cento del costo
delle cure a lungo termine per le persone con malattie
croniche e mentali deve essere coperto dai comuni. I comuni, a
loro volta, chiedono una partecipazione alla spesa alle
persone interessate o alle loro famiglie. Come è noto,
infatti, le prestazioni erogate dai comuni hanno carattere
assistenziale e, a differenza di quelle sanitarie, la loro
erogazione a titolo gratuito è subordinata al possesso di
requisiti di reddito che variano da comune a comune. Vengono
così esclusi dall'accesso alle cure gratuite garantite dal
Servizio sanitario nazionale proprio coloro che ne hanno più
bisogno: persone non autosufficienti in conseguenza di
malattie croniche, o con disabilità fisiche, psichiche e
sensoriali, o affette da malattie psichiatriche. Condizioni,
tutte, che richiedono una assistenza infermieristica,
terapeutica, fisioterapica e riabilitativa, sia essa
domiciliare, residenziale o semiresidenziale. Ma non si
cancellano - non lo si fa per legge - i bisogni di cure
sanitarie. Essi restano, e se non sono soddisfatti dal
Servizio sanitario nazionale essi dovranno essere soddisfatti
dal mercato, con il sostegno di "buoni" per l'acquisto dei
servizi (con criteri di accesso ed entità differenziate nei
diversi comuni) o agevolazioni fiscali, ovvero, infine,
dall'assistenza prestata in famiglia. Si chiamano cioè ancora
una volta le donne, in particolare quelle delle classi
subalterne, a sobbarcarsi un enorme carico di lavoro in ambito
domestico, con il viatico di contributi e agevolazioni fiscali
che ne scoraggiano l'inserimento nel mercato del lavoro, per
supplire alla demolizione dello stato sociale. Si ripropone
così, in forme nuove, ma non per questo socialmente meno
dirompenti, quel particolare intreccio tra stato sociale,
mercato del lavoro e famiglia, quella propensione a
perpetuare, come se fosse biologicamente determinata, la
divisione sessuata del lavoro, ad attribuire al reddito da
lavoro delle donne lo "status" di reddito complementare
che ne penalizza i processi di emancipazione e di liberazione,
vanificando il progetto politico di sottrarre il lavoro di
riproduzione sociale alla sfera domestica per ricondurlo a
quella pubblica e riconoscerne il valore economico e sociale.
Non si tratta cioè di discriminazione nell'accesso al lavoro,
che pure sussiste. E' questione di riconoscimento in senso
pieno della cittadinanza femminile, che investe lo statuto più
generale dei diritti di cittadinanza: lo svilimento
dell'attività di riproduzione sociale si estende infatti al
mercato del lavoro, dove viene oggi derubricata ad attività a
mero carattere custodialistico e ridotta a lavoro servile,
precario e sottopagato. Peggiorano così, nello stesso tempo,
la qualità del lavoro e la qualità dei servizi prestati.
L'esperienza ci insegna che per questa via peggiorano le
condizioni di salute della popolazione, dando luogo a pesanti
discriminazioni legate al censo, al genere, all'età, alla
particolarità della malattia, senza per questo ridurre la
spesa sanitaria. L'Organizzazione mondiale della sanità indica
il sistema sanitario degli Stati Uniti - campioni della sanità
privata - tra i più costosi sul piano economico e più iniqui
sul piano sociale. Esso detiene contemporaneamente il primato
mondiale della spesa sanitaria e quello dell'ineguaglianza
nell'accesso alle cure tra i Paesi occidentali. Il sistema
sanitario statunitense produce una mortalità infantile che non
ha pari nei Paesi industrializzati, la ricomparsa e la
diffusione di malattie debellate da tempo, l'impoverimento di
intere famiglie a causa di malattie gravi e croniche. Larghe
fasce di popolazione - la vasta e variegata area delle
lavoratrici e dei lavoratori disoccupati e precari - sono
escluse dall'accesso alle cure, perché non assicurate o male
assicurate.
L'alternativa esiste. Occorre però ribaltare i termini del
problema. Anziché assumere come dato di partenza la necessità
di contenere la spesa sanitaria pubblica, occorre finanziare
collettivamente la quantità e la qualità dei servizi, anche di
prevenzione, necessari per garantire il diritto di tutti e
tutte alla salute insieme ai diritti del lavoro. Solo per
questa via si può contribuire alla riduzione della morbilità e
al miglioramento delle condizioni di salute dell'intera
popolazione, ottenendo una diminuzione delle condizioni di non
autosufficienza e di disagio mentale e quindi anche, nel medio
e lungo periodo, la stabilizzazione del rapporto tra
popolazione bisognosa di cure e popolazione attiva. Si pone
cioè una questione di fiscalità generale e di ridistribuzione
del reddito. Un sistema sanitario che garantisce le cure a
tutti e tutte può reggere a due condizioni: il finanziamento
fondato sul prelievo fiscale progressivo sui redditi e
indipendente dal bisogno di cure, e il controllo pubblico e
partecipato sulla spesa. Questo è a tutt'oggi il sistema più
efficace per garantire, nello stesso tempo, la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e le cure sanitarie agli indigenti, come
prescrive l'articolo 32 della Costituzione. Inadeguatezze e
limiti del nostro sistema sanitario - che tuttavia, è il caso
di ribadirlo, è ancora uno dei migliori del mondo quanto a
risultati di salute - derivano dal mancato rispetto di questi
due presupposti, su cui poggiava la riforma sanitaria del
1978.
Tali presupposti sono posti alla base di questa proposta
di legge. E' opportuno ricordare che alle origini del
deficit della finanza pubblica italiana c'è la mole del
debito accumulato dal sistema mutualistico che ha preceduto
l'introduzione del Servizio sanitario nazionale, e che è
dimostrato e dimostrabile che i sistemi sanitari pubblici
costano meno e sono più efficaci sul piano dei risultati di
salute di quelli privati. Dal 1978 ad oggi, in nome del
contenimento della spesa pubblica, il Fondo sanitario
nazionale è stato cronicamente sottofinanziato, e quote
crescenti del costo sono state trasferite a carico delle
famiglie attraverso ticket e tagli delle prestazioni. La
spesa sanitaria pubblica italiana è oggi più bassa di quella
della maggior parte dei Paesi industrializzati, e lo sarebbe
ugualmente se si fosse anche solo mantenuta la quantità di
risorse destinate alla sanità pubblica nel 1990 (il 6,4 per
cento del prodotto interno lordo - PIL). Per questo, si
ritiene necessario che le risorse destinate al Fondo sanitario
nazionale non siano inferiori all'8 per cento del PIL.
Esattamente all'opposto, le risorse per la sanità pubblica
sono state progressivamente ridotte. Su questa linea, con la
sola, parziale, rottura rappresentata dalla riforma sanitaria
del 1999 - subito abbandonata - si sono mossi i diversi
governi che si sono succeduti negli anni '90 come negli anni
'80. Questo ha abbassato la qualità dei servizi e peggiorato
le condizioni di lavoro, producendo disfunzioni e gravi
discriminazioni nell'accesso alle cure, sia su base
territoriale (il Mezzogiorno) sia sociale. Il citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
che ha escluso gran parte del costo per le cure a lungo
termine dal finanziamento a carico del Fondo sanitario
nazionale, aggraverà queste diseguaglianze. La preoccupazione
sugli effetti di quel provvedimento è stata del resto
apertamente manifestata nel corso del dibattito parlamentare
da esponenti di diverse forze politiche, che però si orientano
su interventi a carattere assistenziale o previdenziale.
Tratto comune di queste proposte è che intervengono nel solco
tracciato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, che prevede
interventi a carattere assistenziale (articolo 15) per il
sostegno domiciliare, di persone non autosufficienti in
condizione di disagio economico (articolo 25), nonché
l'utilizzo di fondi integrativi per coprire le spese sostenute
dall'assistito per le prestazioni sociali finalizzate a
garantire la permanenza a domicilio o in strutture
residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e
disabili che necessitano di programmi assistenziali intensivi
e prolungati (articolo 26). Questo quadro legislativo si
fondava però su una premessa precisa ed esplicita: "Ferme
restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in
materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le
patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non
autosufficienti" (articolo 15).
Questa premessa è venuta meno per effetto dell'articolo 54
della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), che dà
forza di legge al citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 novembre 2001. L'effetto di questa
disposizione è la cancellazione dal nostro ordinamento
giuridico della gratuità delle prestazioni di prevenzione,
cura e riabilitazione per le persone non autosufficienti, che
sino ad ora facevano interamente carico al Servizio sanitario
nazionale, nell'ambito delle attività ad alta integrazione
sociosanitaria, in attuazione del comma 4 dell'articolo
3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, introdotto dall'articolo 3 della legge 19 giugno 1999, n.
229. Si è così ovviato alla illegittimità del decreto in
questione, che alcuni comuni avevano sollevato davanti al
tribunale amministrativo regionale, proprio perché
contravveniva al citato decreto legislativo n. 502 del 1992.
Confermando la partecipazione alla spesa delle prestazioni
sanitarie per le cure a lungo termine, la legge finanziaria
2003 mette in discussione il principio solidale fondato sulla
fiscalità generale e progressiva e rompe l'unitarietà del
Servizio sanitario nazionale. Secondo questa impostazione la
sanità si farà carico per intero solo della fase intensiva
delle malattie, di quelle che hanno durata breve, oppure di
alcune malattie croniche che hanno una certa rilevanza medica.
Nel merito, si ricorda che nel solo corso del 1999 due milioni
di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà
per le spese sostenute per curare una persona con una malattia
cronica; e che il diritto alle cure sanitarie gratuite e senza
limiti di durata nei casi di malattie della vecchiaia, è stato
introdotto nel nostro Paese dalle leggi 30 ottobre 1953, n.
841, e 4 agosto 1955, n. 692, con le quali sono stati
introdotti prelievi contributivi aggiuntivi, mai abrogati. Una
intera generazione di lavoratrici e lavoratori che ha versato
una maggiorazione contributiva per assicurare a sé e alle
proprie famiglie le cure sanitarie nell'intero ciclo di vita
si trova ora, nel momento in cui ha bisogno dei servizi, a
dover contribuire una seconda volta alle spese. Occorre perciò
intervenire, per ristabilire l'eguaglianza nell'accesso alle
cure sanitarie delle persone non autosufficienti in
conseguenza di malattie o di minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, superando ogni indebita discriminazione tra
tipologie di malattie e una concezione residuale della sanità
pubblica.
Non si ritiene infatti che il patto di stabilità non possa
essere messo in discussione nel momento in cui mette a rischio
la tutela del bene salute, e non si pensa che il risanamento
della finanza pubblica debba necessariamente passare per il
ridimensionamento di una spesa sanitaria che è la più bassa
tra i Paesi europei e la demolizione di un sistema sanitario
tra i migliori del mondo per risultati di salute.
Solo dopo aver garantito a tutte e tutti, a carico della
fiscalità generale e progressiva, il diritto alle cure
sanitarie senza limiti di durata, aumentando a tal fine le
risorse destinate alla sanità pubblica, si potrà correttamente
valutare quali interventi assistenziali aggiuntivi devono
essere posti a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Allo stesso modo, la proposta di ricorrere a fondi
integrativi, dopo che sono stati esclusi dal Servizio
sanitario nazionale servizi e prestazioni sanitarie
essenziali, non è altro che un intervento sostitutivo del
diritto alle cure sanitarie senza discriminazioni in relazione
al reddito, all'età o al tipo di malattia, costituzionalmente
garantito.
Le finalità della proposta di legge.
Si tratta, in sostanza, di portare a compimento
l'esperienza politica e sociale che ha contrassegnato il
passaggio novecentesco dai regimi liberali a quelli
democratico-sociali, esperienza che oggi è sorretta da norme
di diritto positivo anche negli Stati federali europei.
Nel nostro Paese quell'esperienza si è tradotta in un
ordinamento costituzionale peculiare, fondato sulla centralità
attribuita ai diritti civili e sociali: essi costituiscono una
componente essenziale della democrazia italiana e del progetto
di emancipazione sociale delineato nella parte prima della
Costituzione.
Il carattere programmatico ed evolutivo del patto sociale
iscritto nella nostra Costituzione pone il rispetto dei
diritti civili e sociali fondamentali come limite non
superabile di un ordinamento federalista: nel nostro Paese
questa forma di ordinamento deve in ogni caso fornire la
garanzia dell'effettività di tali diritti. Le norme
costituzionali che li riconoscono possono restare sprovviste
di leggi attuative, o essere solo parzialmente attuate, come è
anche avvenuto; ma non possono in alcun modo essere
contraddette dalla legislazione ordinaria. In particolare, non
si può contravvenire al principio di uguaglianza sostanziale
affermato all'articolo 3, che nella nostra Costituzione è un
vero e proprio criterio sovraordinatore, cui la legislazione
deve uniformarsi.
Gli elementi di differenziazione territoriale del processo
di emancipazione sociale introdotti dall'ordinamento
federalista trovano perciò nella nostra Costituzione il limite
invalicabile del rispetto del principio di uguaglianza nelle
condizioni di vita di tutti i cittadini e le cittadine.
Con questa proposta di legge si intende garantire per le
non autosufficienze derivanti da malattie o da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali il rispetto di quel principio
fondamentale di uguaglianza, individuando i livelli essenziali
di assistenza sanitaria che devono essere assicurati su tutto
il territorio nazionale, indipendentemente dalla tipologia
della malattia e dall'età della persona e stabilendo altresì
che i soggetti svantaggiati, a parità di condizioni di
reddito, hanno diritto all'incremento delle pensioni
indipendentemente dall'età.
A tale fine, la presente proposta di legge pone
interamente a carico delle risorse finanziarie destinate al
Servizio sanitario nazionale, con esclusione di ogni e
qualunque forma di partecipazione al costo a carico della
persona o del comune, le tipologie di assistenza, i servizi e
le prestazioni elencati nella tabella riepilogativa di cui
all'allegato 1C, recante area integrazione socio-sanitaria,
annesso al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001.
Fermi restando il principio della universalita e del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico della
fiscalità generale, viene fissato un "tetto" alla eventuale
partecipazione al costo per il ricovero prolungato in
residenze sanitarie assistenziali (RSA) che può comunque
essere richiesta esclusivamente alla persona interessata, con
esclusione dei familiari e degli affini. Detta previsione si
misura con un dato di realtà e ha la finalità di garantire
l'uniformità della partecipazione alla spesa che può essere
richiesta nei limiti delle quote previste dalla presente
proposta di legge.
I contenuti della proposta di legge.
La proposta di legge interviene sulle non autosufficienze
derivanti da malattie o da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali.
Per garantire l'esigibilità del diritto alla salute, nel
rispetto delle norme costituzionali richiamate, la proposta di
legge dispone che lo Stato dovrà coprire interamente la spesa
sanitaria attraverso la fiscalità generale. A tal fine prevede
l'aumento dell'incidenza della spesa sanitaria pubblica sul
PIL e il suo allineamento a quella di Paesi europei, come
quello francese e tedesco, spesso richiamati dai fautori del
ricorso a fondi integrativi o ad assicurazioni
obbligatorie.
Con una spesa come quella dei Paesi che si portano a
modello, il nostro Servizio sanitario nazionale sarebbe in
grado non solo di estendere i servizi, ma anche di rispondere
al diffuso bisogno di riqualificazione e personalizzazione
degli stessi. Questo è il senso della norma.
Sintesi dell'articolato.
La proposta di legge è composta da sette articoli.
La finalità è quella di assicurare i livelli essenziali
delle prestazioni sanitarie per la non autosufficienza
derivante da malattie o da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali senza discriminazioni in relazione alla tipologia
delle malattie, dalla durata delle cure e dall'età della
persona (articolo 1), nonché per l'incremento delle pensioni
in favore di soggetti svantaggiati (articolo 6). La proposta
di legge (articoli 2, 3, 4 e 5) detta poi norme di carattere
generale per assicurare l'integrazione socio-sanitaria delle
attività di prevenzione e di assistenza territoriale e la
realizzazione della rete delle RSA, nonchè per la disciplina
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che
gestiscono RSA; infine (articolo 7) individua la fonte di
finanziamento.