XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3785




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge individua le funzioni e le attività necessarie per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che garantiscono su tutto il territorio nazionale: le cure sanitarie a favore di persone non autosufficienti per effetto di malattie o di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali di seguito denominate "persone non autosufficienti", senza discriminazioni derivanti dalla malattia, dalla durata delle cure e dall'età della persona.
        2. Ai fini e per gli effetti della presente legge, per persone non autosufficienti si intendono le persone che hanno necessità di aiuto per svolgere le operazioni quotidiane ricorrenti relative all'alimentazione, alla mobilità, alla continenza, all'igiene personale e alle incombenze domestiche per effetto di malattie o di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali.
        3. Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni elencati nella tabella di cui all'allegato 1C - area integrazione socio-sanitaria, annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, di seguito denominata "tabella", sono posti interamente a carico delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di ogni e qualunque forma di partecipazione al costo a carico dell'utente del comune. Le relative prestazioni sono rese avuto riguardo alla dignità della persona, al bisogno di salute, all'equità di accesso nell'assistenza, alla qualità delle cure e alla loro appropriatezza rispetto alle esigenze di specifiche condizioni cliniche e di rischio.
        4. L'erogazione delle prestazioni con le modalità appropriate alle necessità di cura delle persone costituisce componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, intervento obbligatorio per gli organi pubblici preposti e diritto soggettivo perfetto delle persone malate.
        5. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali rispondono direttamente dell'attivazione delle strutture e dei servizi di competenza e le regioni dispongono la loro sostituzione in caso di omissione e inadempienza. In caso di omessa vigilanza regionale sul rispetto delle disposizioni della presente legge, il Ministro della salute, sentite la regione interessata e l'agenzia per i servizi sanitari regionali e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto la forma della nomina di un commissario ad acta.
        6. Contributi e sussidi economici, nonché titoli per l'acquisto di servizi, eventualmente concessi dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico a favore dei soggetti singoli o delle loro famiglie per la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, non possono in nessun caso sostituire, nemmeno parzialmente, le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni elencati nella tabella.
        7. Il Governo assicura l'uniforme finanziamento su tutto il territorio nazionale degli interventi e delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 6, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quarto comma, della Costituzione.
        8. Per le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni elencati nella tabella, non può essere richiesta alcuna forma di partecipazione alle spese né esercitata alcuna azione di rivalsa nei confronti di parenti o di affini della persona interessata.


Art. 2.

(Prevenzione della non autosufficienza).

        1. I comuni, singoli e associati, di concerto con le aziende unità sanitarie locali promuovono, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale dei servizi, il complesso delle prestazioni per l'individuazione e la rimozione delle cause della non autosufficienza.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti, e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto il Progetto obiettivo per la tutela delle persone non autosufficienti. Il decreto definisce, contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie a tale fine destinate, le linee guida per gli interventi rispettivamente di competenza:

                a) delle aziende unità sanitarie locali, in ordine alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce, all'educazione all'alimentazione, all'esercizio fisico ed intellettuale, allo scopo di favorire stili di vita corretti dal punto di vista della salute;

                b) dei comuni singoli e associati, in ordine ad iniziative sociali e culturali.


Art. 3.

(Assistenza territoriale).

        1. L'azienda unità sanitaria locale garantisce alle persone non autosufficienti, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale dei servizi, le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni elencati nella tabella.
        2. Per favorire la permanenza in ambito familiare delle persone non autosufficienti, le aziende unità sanitarie locali attivano, di concerto con i comuni, singoli e associati, interventi volti a rendere compatibile l'ambiente abitativo con la disabilità della persona. Rientrano tra queste prestazioni l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'allacciamento alla rete telefonica, l'allacciamento ai servizi di telesoccorso, la ristrutturazione dei servizi igienici, la fornitura di letti antidecubito, l'applicazione di corrimano nonché i presidi e le protesi previsti nel decreto del ministro della salute emanato ai sensi dell'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
        3. I costi degli interventi di cui al comma 2 sono sostenuti dalla azienda unità sanitaria locale competente per territorio, che contestualmente attiva le procedure per ottenere il rimborso degli interventi finanziabili in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, di cui il Governo assicura l'uniforme finanziamento su tutto il territorio nazionale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quarto comma, della Costituzione.
        4. L'azienda unità sanitaria locale coordina le attività volte ad assicurare alla persona non autosufficiente e al suo nucleo familiare di convivenza che ne fanno richiesta, l'attivazione delle tipologie di assistenza, dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 1, in contemporanea con le dimissioni ospedaliere. Nel caso in cui altre tipologie di prestazioni e di servizi non siano attivabili, l'azienda unità sanitaria locale assicura altresì il ricovero diretto della persona interessata presso la residenza sanitaria assistenziale (RSA) territorialmente più vicina al luogo di residenza della stessa o dei suoi familiari, ferma restando la specificità degli interventi destinati alle persone in età pediatrica.
        5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni ambito distrettuale di organizzazione dei servizi sanitari è istituito un comitato di partecipazione, organo partecipativo e rappresentativo delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici e delle loro organizzazioni sindacali, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, dotato di autonomia organizzativa nel rispetto dei princìpi di democrazia interna e della normativa vigente in materia. Il comitato esprime pareri e formula proposte, istanze e quesiti nell'interesse delle persone non autosufficienti e dei loro familiari, può assistere gli stessi nella presentazione di ricorsi all'amministrazione e deve essere obbligatoriamente sentito sui provvedimenti diretti a modificare la natura, la struttura o l'organizzazione dei servizi sul territorio. L'amministrazione procedente ha l'obbligo di rispondere motivatamente alle proposte, alle istanze e ai quesiti nonché ai pareri formulati dal comitato. A tale fine, l'amministrazione è obbligata al rispetto delle disposizioni e dei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ad assicurare adeguate forme di pubblicità all'esistenza e alla attività del comitato, garantendo in ogni caso il diritto alla riservatezza della persona non autosufficiente e dei suoi familiari.


Art. 4.

(Realizzazione della rete delle RSA).

        1. E' vietato alle case di riposo o alle strutture analoghe comunque denominate, pubbliche e private, erogare prestazioni sanitarie nei confronti di persone non autosufficienti, di spettanza esclusiva del Servizio sanitario nazionale.
        2. In via transitoria, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in attesa che le aziende unità sanitarie locali organizzino la rete delle RSA, è consentito alle case di riposo e alle case protette, pubbliche e private, accreditate e convenzionate, proseguire l'erogazione di prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative a persone non autosufficienti, con copertura dei costi assicurata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.
        3. Entro il termine di cui al comma 2 e nel caso in cui non siano attivabili le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni domiciliari, ambulatoriali e semiresidenziali elencati nella tabella le persone non autosufficienti ricoverate nelle strutture di cui al comma 1 hanno diritto al trasferimento nella RSA territorialmente più vicina al luogo di residenza delle stesse o dei loro familiari, ferma restando la specificità degli interventi destinati alle persone non autosufficienti in età pediatrica.
        4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute su conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'autorizzazione, l'accreditamento, il convenzionamento e la renumerazione delle RSA, nel rispetto di quanto disposto agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al fine di garantire livelli di prestazioni e costi omogenei. A tale fine, alle RSA si applicano le norme vigenti in ambito ospedaliero per il prontuario farmaceutico, e nella predisposizione di piani e di programmi per l'attivazione degli interventi finanziabili in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, è previsto un apposito stanziamento per l'adeguamento delle RSA.
        5. E' esclusa la partecipazione alla spesa per i primi sessanta giorni di degenza nella RSA. Qualora la persona interessata percepisca la indennità di accompagnamento, questa è versata alla azienda unità sanitaria locale in ragione della durata del ricovero. La eventuale partecipazione alla spesa non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento del reddito delle persone non autosufficienti ricoverate risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente, rapportato al periodo di ricovero eccedente i primi sessanta giorni. Sono comunque fatti salvi gli obblighi familiari e la restituzione di debiti registrati. Al fine di favorire l'autonomia della persona non autosufficiente e agli effetti della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, la stessa ha la facoltà di costituire un nucleo familiare autonomo rispetto a quello di convivenza.
        6. Sono in ogni caso esenti dalla partecipazione alla spesa di cui al comma 5 i titolari di maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

                a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

                b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

                c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

                d) all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

        7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto, definisce i criteri uniformi per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al comma 5 del presente articolo, assicurando contestualmente l'uniforme finanziamento su tutto il territorio nazionale degli interventi dei comuni a favore di soggetti economicamente svantaggiati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quarto comma, della Costituzione.
        8. Le spese relative alle prestazioni erogate dalle RSA sono assicurate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

(Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che gestiscono RSA).

        1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono RSA per persone non autosufficienti conservano la personalità giuridica, l'autonomia patrimoniale, contabile ed organizzativa, rientrano nel plesso organizzativo dei servizi sanitari territoriali facenti capo al distretto socio-sanitario della competente azienda unità sanitaria locale e sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge per le RSA.


Art. 6.

(Incremento delle pensioni in favore
di soggetti svantaggiati).

        1. Al fine di assicurare i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni concernenti l'incremento delle pensioni a favore di soggetti svantaggiati, all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo".


Art. 7.

(Norme finanziarie).

        1. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata dallo Stato a carico della fiscalità generale.
        2. Al fine di garantire la copertura finanziaria necessaria all'attuazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, lo Stato integra le risorse destinate alla spesa sanitaria corrente in attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, assicurando la concorrenza della spesa sanitaria corrente a non meno dell'8 per cento del prodotto interno lordo.
        3. Lo Stato integra altresì le risorse destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonchè quelle trasferite agli enti previdenziali gestori della spesa assistenziale a carico dello Stato, tenendo conto degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
        4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 2003-2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        6. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una apposita relazione, sullo stato di attuazione della presente legge e della relativa copertura finanziaria.



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