XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3785
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge individua le funzioni e le attività
necessarie per assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni che garantiscono su tutto il territorio nazionale:
le cure sanitarie a favore di persone non autosufficienti per
effetto di malattie o di minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali di seguito denominate "persone non
autosufficienti", senza discriminazioni derivanti dalla
malattia, dalla durata delle cure e dall'età della persona.
2. Ai fini e per gli effetti della presente legge, per
persone non autosufficienti si intendono le persone che hanno
necessità di aiuto per svolgere le operazioni quotidiane
ricorrenti relative all'alimentazione, alla mobilità, alla
continenza, all'igiene personale e alle incombenze domestiche
per effetto di malattie o di minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali.
3. Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
elencati nella tabella di cui all'allegato 1C - area
integrazione socio-sanitaria, annesso al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, di seguito denominata
"tabella", sono posti interamente a carico delle risorse
finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, con
esclusione di ogni e qualunque forma di partecipazione al
costo a carico dell'utente del comune. Le relative prestazioni
sono rese avuto riguardo alla dignità della persona, al
bisogno di salute, all'equità di accesso nell'assistenza, alla
qualità delle cure e alla loro appropriatezza rispetto alle
esigenze di specifiche condizioni cliniche e di rischio.
4. L'erogazione delle prestazioni con le modalità
appropriate alle necessità di cura delle persone costituisce
componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria, intervento obbligatorio per gli organi pubblici
preposti e diritto soggettivo perfetto delle persone
malate.
5. I direttori generali delle aziende unità sanitarie
locali rispondono direttamente dell'attivazione delle
strutture e dei servizi di competenza e le regioni dispongono
la loro sostituzione in caso di omissione e inadempienza. In
caso di omessa vigilanza regionale sul rispetto delle
disposizioni della presente legge, il Ministro della salute,
sentite la regione interessata e l'agenzia per i servizi
sanitari regionali e previa consultazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio
dei ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto la forma
della nomina di un commissario ad acta.
6. Contributi e sussidi economici, nonché titoli per
l'acquisto di servizi, eventualmente concessi dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico
a favore dei soggetti singoli o delle loro famiglie per la
permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, non
possono in nessun caso sostituire, nemmeno parzialmente, le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni elencati
nella tabella.
7. Il Governo assicura l'uniforme finanziamento su tutto
il territorio nazionale degli interventi e delle prestazioni
aggiuntive di cui al comma 6, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 117, secondo comma, lettera
m), e 119, quarto comma, della Costituzione.
8. Per le tipologie di assistenza, i servizi e le
prestazioni elencati nella tabella, non può essere richiesta
alcuna forma di partecipazione alle spese né esercitata alcuna
azione di rivalsa nei confronti di parenti o di affini della
persona interessata.
Art. 2.
(Prevenzione della non autosufficienza).
1. I comuni, singoli e associati, di concerto con le
aziende unità sanitarie locali promuovono, nell'ambito
dell'organizzazione distrettuale dei servizi, il complesso
delle prestazioni per l'individuazione e la rimozione delle
cause della non autosufficienza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su conforme
parere delle Commissioni parlamentari competenti, e di intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto
il Progetto obiettivo per la tutela delle persone non
autosufficienti. Il decreto definisce, contestualmente
all'individuazione delle risorse finanziarie a tale fine
destinate, le linee guida per gli interventi rispettivamente
di competenza:
a) delle aziende unità sanitarie locali, in ordine
alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce,
all'educazione all'alimentazione, all'esercizio fisico ed
intellettuale, allo scopo di favorire stili di vita corretti
dal punto di vista della salute;
b) dei comuni singoli e associati, in ordine ad
iniziative sociali e culturali.
Art. 3.
(Assistenza territoriale).
1. L'azienda unità sanitaria locale garantisce alle
persone non autosufficienti, nell'ambito dell'organizzazione
distrettuale dei servizi, le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni elencati nella tabella.
2. Per favorire la permanenza in ambito familiare delle
persone non autosufficienti, le aziende unità sanitarie locali
attivano, di concerto con i comuni, singoli e associati,
interventi volti a rendere compatibile l'ambiente abitativo
con la disabilità della persona. Rientrano tra queste
prestazioni l'abbattimento delle barriere architettoniche,
l'allacciamento alla rete telefonica, l'allacciamento ai
servizi di telesoccorso, la ristrutturazione dei servizi
igienici, la fornitura di letti antidecubito, l'applicazione
di corrimano nonché i presidi e le protesi previsti nel
decreto del ministro della salute emanato ai sensi
dell'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.
3. I costi degli interventi di cui al comma 2 sono
sostenuti dalla azienda unità sanitaria locale competente per
territorio, che contestualmente attiva le procedure per
ottenere il rimborso degli interventi finanziabili in
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni, di cui il Governo assicura l'uniforme
finanziamento su tutto il territorio nazionale ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 117, secondo
comma, lettera m), e 119, quarto comma, della
Costituzione.
4. L'azienda unità sanitaria locale coordina le attività
volte ad assicurare alla persona non autosufficiente e al suo
nucleo familiare di convivenza che ne fanno richiesta,
l'attivazione delle tipologie di assistenza, dei servizi e
delle prestazioni di cui al comma 1, in contemporanea con le
dimissioni ospedaliere. Nel caso in cui altre tipologie di
prestazioni e di servizi non siano attivabili, l'azienda unità
sanitaria locale assicura altresì il ricovero diretto della
persona interessata presso la residenza sanitaria
assistenziale (RSA) territorialmente più vicina al luogo di
residenza della stessa o dei suoi familiari, ferma restando la
specificità degli interventi destinati alle persone in età
pediatrica.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in ogni ambito distrettuale di organizzazione
dei servizi sanitari è istituito un comitato di
partecipazione, organo partecipativo e rappresentativo delle
persone non autosufficienti e delle loro famiglie, dei
lavoratori e delle lavoratrici e delle loro organizzazioni
sindacali, delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, dotato
di autonomia organizzativa nel rispetto dei princìpi di
democrazia interna e della normativa vigente in materia. Il
comitato esprime pareri e formula proposte, istanze e quesiti
nell'interesse delle persone non autosufficienti e dei loro
familiari, può assistere gli stessi nella presentazione di
ricorsi all'amministrazione e deve essere obbligatoriamente
sentito sui provvedimenti diretti a modificare la natura, la
struttura o l'organizzazione dei servizi sul territorio.
L'amministrazione procedente ha l'obbligo di rispondere
motivatamente alle proposte, alle istanze e ai quesiti nonché
ai pareri formulati dal comitato. A tale fine,
l'amministrazione è obbligata al rispetto delle disposizioni e
dei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e ad assicurare adeguate forme di
pubblicità all'esistenza e alla attività del comitato,
garantendo in ogni caso il diritto alla riservatezza della
persona non autosufficiente e dei suoi familiari.
Art. 4.
(Realizzazione della rete delle RSA).
1. E' vietato alle case di riposo o alle strutture
analoghe comunque denominate, pubbliche e private, erogare
prestazioni sanitarie nei confronti di persone non
autosufficienti, di spettanza esclusiva del Servizio sanitario
nazionale.
2. In via transitoria, per un periodo non superiore a tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in
attesa che le aziende unità sanitarie locali organizzino la
rete delle RSA, è consentito alle case di riposo e alle case
protette, pubbliche e private, accreditate e convenzionate,
proseguire l'erogazione di prestazioni diagnostiche, curative
e riabilitative a persone non autosufficienti, con copertura
dei costi assicurata in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
Servizio sanitario nazionale.
3. Entro il termine di cui al comma 2 e nel caso in cui
non siano attivabili le tipologie di assistenza, i servizi e
le prestazioni domiciliari, ambulatoriali e semiresidenziali
elencati nella tabella le persone non autosufficienti
ricoverate nelle strutture di cui al comma 1 hanno diritto al
trasferimento nella RSA territorialmente più vicina al luogo
di residenza delle stesse o dei loro familiari, ferma restando
la specificità degli interventi destinati alle persone non
autosufficienti in età pediatrica.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute su conforme parere
delle Commissioni parlamentari competenti e di intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida
per l'autorizzazione, l'accreditamento, il convenzionamento e
la renumerazione delle RSA, nel rispetto di quanto disposto
agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e
8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, al fine di garantire livelli
di prestazioni e costi omogenei. A tale fine, alle RSA si
applicano le norme vigenti in ambito ospedaliero per il
prontuario farmaceutico, e nella predisposizione di piani e di
programmi per l'attivazione degli interventi finanziabili in
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni, è previsto un apposito stanziamento per
l'adeguamento delle RSA.
5. E' esclusa la partecipazione alla spesa per i primi
sessanta giorni di degenza nella RSA. Qualora la persona
interessata percepisca la indennità di accompagnamento, questa
è versata alla azienda unità sanitaria locale in ragione della
durata del ricovero. La eventuale partecipazione alla spesa
non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento del
reddito delle persone non autosufficienti ricoverate
risultante dall'indicatore della situazione economica
equivalente, rapportato al periodo di ricovero eccedente i
primi sessanta giorni. Sono comunque fatti salvi gli obblighi
familiari e la restituzione di debiti registrati. Al fine di
favorire l'autonomia della persona non autosufficiente e agli
effetti della determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente, la stessa ha la facoltà di costituire
un nucleo familiare autonomo rispetto a quello di
convivenza.
6. Sono in ogni caso esenti dalla partecipazione alla
spesa di cui al comma 5 i titolari di maggiorazioni sociali
dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni;
d) all'articolo 38, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come sostituito dall'articolo 6 della
presente legge.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su conforme
parere delle Commissioni parlamentari competenti e di intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto,
definisce i criteri uniformi per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui
al comma 5 del presente articolo, assicurando contestualmente
l'uniforme finanziamento su tutto il territorio nazionale
degli interventi dei comuni a favore di soggetti
economicamente svantaggiati ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 117, secondo comma, lettera
m), e 119, quarto comma, della Costituzione.
8. Le spese relative alle prestazioni erogate dalle RSA
sono assicurate in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
Servizio sanitario nazionale.
Art. 5.
(Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che gestiscono RSA).
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
che gestiscono RSA per persone non autosufficienti conservano
la personalità giuridica, l'autonomia patrimoniale, contabile
ed organizzativa, rientrano nel plesso organizzativo dei
servizi sanitari territoriali facenti capo al distretto
socio-sanitario della competente azienda unità sanitaria
locale e sono soggette alla disciplina prevista dalla presente
legge per le RSA.
Art. 6.
(Incremento delle pensioni in favore
di soggetti svantaggiati).
1. Al fine di assicurare i livelli essenziali ed uniformi
delle prestazioni concernenti l'incremento delle pensioni a
favore di soggetti svantaggiati, all'articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono
altresì concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili
totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di
pensione o titolari di pensione di inabilità di cui
all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in
conformità a quanto stabilito dal comma 5 del presente
articolo".
Art. 7.
(Norme finanziarie).
1. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge è assicurata dallo Stato a carico della
fiscalità generale.
2. Al fine di garantire la copertura finanziaria
necessaria all'attuazione uniforme dei livelli essenziali di
assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002, lo Stato integra le risorse destinate alla spesa
sanitaria corrente in attuazione del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, assicurando la concorrenza della spesa
sanitaria corrente a non meno dell'8 per cento del prodotto
interno lordo.
3. Lo Stato integra altresì le risorse destinate al Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, nonchè quelle trasferite agli enti
previdenziali gestori della spesa assistenziale a carico dello
Stato, tenendo conto degli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge per il triennio 2003-2005 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una
apposita relazione, sullo stato di attuazione della presente
legge e della relativa copertura finanziaria.