XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3782
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese è comunemente
conosciuto nel mondo come la terra in cui la storia, l'arte,
le lettere, la scienza, la tecnica e il pensiero politico,
filosofico e religioso hanno costituito il giacimento
culturale più vasto e significativo del cammino
dell'umanità.
In questo orizzonte, in Italia, più che in altri luoghi
del pianeta, splendori e miserie, progresso e sofferenza,
avanguardie e reazioni, popoli e culture si sono intrecciati a
comporre lo sviluppo della civiltà universale.
In questa dimensione, nella città di Reggio Emilia, nei
secoli, intorno ad una istituzione sociale, sviluppata dalla
sensibilità degli Estensi del ducato di Modena, denominata
"Istituti psichiatrici di San Lazzaro", si è stratificato un
singolare patrimonio di documentazione medica, di architettura
sanitaria, di testimonianze umane, iconografiche, artistiche e
artigianali, infine una struttura civile autonoma e distinta
dalla organizzazione della vita della città, unico nel suo
genere. Questo patrimonio è oggetto di attenzione, di studio e
di ricerca di storici e di esperti, nelle scienze mediche e
sociali, di ogni parte d'Europa e del mondo.
Gli istituti manicomiali, sorti nella visione della
separatezza e della segregazione del malato di mente dalla
famiglia e dalla società fino alla riforma sanitaria, con la
loro storia plurisecolare, sono rimasti integri nel loro
aspetto archittettonico complessivo, con i vetusti
"padiglioni" di ricovero e contenzione dei malati, le sue
officine, le sue cucine, le sedi dei servizi amministrativi,
la chiesa, le strutture di ritrovo per conferenze e iniziative
didattiche, scientifiche e culturali e ricreative, la sua
biblioteca, la casa colonica, l'immensa area destinata a
giardini, verde e parco.
Nel suo interno è custodita una documentazione
tecnico-scientifica e sociale di valore incommensurabile,
rappresentata da:
a) dodicimila volumi, molti dei quali integranti
il "Fondo antico protetto", di eccezionale valore storico e
bibliografico, del XVIII e XIX secolo;
b) una collezione di tutte le riviste e i
periodici di psichiatria, pubblicati negli ultimi due secoli,
fra i quali la rivista di freniatria, curata dagli Istituti di
San Lazzaro, fondata nel 1875 e considerata la più importante
rivista dell'epoca;
c) una raccolta di oltre centomila cartelle
cliniche, che raccontano, a decorrere dal 1854, la storia
tragica degli ammalati di mente (o presunti tali) spesso
sepolti a vita in questi istituti: nelle cartelle sono
descritte le analisi mediche, le terapie praticate e,
documenti umani di valore inestimabile, le testimonianze
scritte o semplicemente grafiche degli ammalati;
d) tutto il materiale archivistico e
amministrativo della gestione degli Istituti, con i bilanci, i
verbali delle amministrazioni, le iniziative di soccorso e di
assistenza fino agli esperimenti di autogestione;
e) una imponente mole di documentazione
iconografica, artistica e artigianale, connessa soprattutto
alla cosiddetta "ergoterapia" e cioè alla attività lavorativa
manuale e artistica, che si riteneva, in alternativa alla
contenzione, pratica terapeutica indispensabile alla gestione
dei malati: l'attività dei ricoverati si svolgeva nei campi e
nei giardini del parco ma anche e soprattutto nelle
manifestazioni artistiche, disegni e quadri, e nella
produzione di ceramiche e di tessuti confezionati secondo la
migliore tradizione dell'ars canusina del luogo;
f) un'ampia raccolta di documentazione fotografica
sulle attività degli Istituti, i sistemi di cura, i singoli
ricoverati, gli arredi degli edifici, le manifestazioni
pubbliche connesse alla funzione svolta;
g) una imponente raccolta degli oggetti di cura e
di contenzione dei ricoverati (strumenti tradizionali come
camicie di forza, collari, catene, lacci, e strumenti più
"raffinati" come bagni di luce, caduta di acqua sul capo,
elettrodotti), soprattutto in uso prima della scoperta e della
produzione degli psicofarmaci: documenti e testimonianza della
concezione della malattia mentale (reale o presunta) da
contenere e contrastare soprattutto con la violenza sui
malati;
h) una raccolta degli arredi, degli oggetti di
ricerca, dei cavi per lo "studio" della malattia e infine
oggetti di uso comune per i lavori di tessitura, per la
produzione delle scarpe, per i servizi di sartoria, per il
lavoro dei campi: documentazione indispensabile per conoscere
un frammento, non certo secondario, della storia del nostro
popolo e del suo percorso verso forme più alte di civiltà.
La soprintendenza competente per i beni culturali delle
città di Modena e di Reggio Emilia ha provveduto a vincolare
questo patrimonio.
E' evidente dunque il dovere pubblico a che questo immenso
e originale patrimonio storico, scientifico e culturale non
vada disperso, ma anzi possa essere adeguatamente conservato e
valorizzato per divenire oggetto di studio e di ricerca aperta
agli studiosi dell'Italia e del mondo e fonte di informazione
anche per i cittadini e per le giovani generazioni che dalla
conoscenza del passato e dalla conservazione della memoria
traggono alimento e forza per un ulteriore civile sviluppo.
Al raggiungimento di questi fini vuole provvedere la
presente proposta di legge, che impegna lo Stato a promuovere,
unitamente alla libera scelta della regione Emilia Romagna e
degli enti politici territoriali di Modena e Reggio Emilia
(comuni e province), la istituzione della Fondazione "Istituti
San Lazzaro per la storia della psichiatria".
L'articolo 1 dispone la promozione, con la libera e
autonoma partecipazione degli enti politici territoriali
(regione Emilia Romagna, comune e provincia di Modena e di
Reggio Emilia) della istituzione della Fondazione "Istituti
San Lazzaro per la storia della psichiatria". Il rapporto di
cooperazione Stato-enti politici territoriali è configurato
nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato in materia
di tutela dei beni culturali e della sfera di legislazione
concorrente Stato-regioni in materia di valorizzazione dei
beni culturali, così come definite nel novellato all'articolo
117 della Costituzione.
L'articolo 2 definisce la natura giuridica della
Fondazione; l'articolo 3 determina la disciplina applicabile
ai suoi organi, alla sua attività.
L'articolo 4 individua i fini della Fondazione; l'articolo
5 definisce i suoi organi.
L'articolo 6 regola le modalità di composizione nomina
degli organi della Fondazione e i rapporti, attraverso
l'istituto dell'intesa, con la regione e gli enti locali.
L'articolo 7 prevede la partecipazione dello Stato agli oneri
di funzionamento della Fondazione.