XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3782
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Fondazione).
1. Lo Stato, anche in collaborazione con la regione Emilia
Romagna, i comuni e le province di Modena e di Reggio Emilia,
al fine di conservare e valorizzare il patrimonio
architettonico, storico e documentale degli ex "Istituti
psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia", promuove la
istituzione della Fondazione "Istituti San Lazzaro per la
storia della psichiatria", di seguito denominata
"Fondazione".
Art. 2.
(Natura giuridica).
1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha
personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di
autonomia funzionale e amministrativa ed è aperta al
contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali
ed esteri.
Art. 3.
(Disciplina).
1. La Fondazione è regolata, nei suoi organi e nella
sua attività, dalle disposizioni di cui alla presente legge,
dal decreto di cui all'articolo 6, dall'atto costitutivo e
dallo statuto.
Art. 4.
(Fini).
1. La Fondazione persegue i seguenti fini:
a) conservare e valorizzare, anche mediante la
costituzione di una banca dati, il patrimonio documentario
degli "Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia"
costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di
contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e
iconografici, dai manufatti e dall'archivio fotografico;
b) promuovere e curare ricerche e pubblicazioni e
ogni altra opportuna iniziativa culturale diretta alla
conoscenza della storia della psichiatria, nei suoi aspetti
scientifici e sociali, nonché nel suo rapporto con le
comunità.
Art. 5.
(Organi).
1. Sono organi della Fondazione:
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 6.
(Composizione, nomina e funzione
degli organi).
1. Le modalità di composizione e di nomina degli organi di
cui all'articolo 5, nonché le funzioni degli stessi, sono
stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato
dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro della salute e di intesa con la regione Emilia
Romagna, nonché con i comuni e le province di Modena e di
Reggio Emilia.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
Ministro per i beni e le attività culturali intraprende, a
tale fine, le opportune iniziative per raggiungere le intese
di cui al comma 1.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 il decreto è
comunque adottato, entro i due mesi successivi, dal Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro della salute, sentiti la regione Emilia Romagna, i
comuni e le province di Modena e di Reggio Emilia.
4. Nello stabilire la composizione dell'assemblea e del
consiglio di amministrazione della Fondazione, il decreto deve
comunque assicurare la presenza maggioritaria dei
rappresentanti della regione Emilia Romagna e degli enti
locali e, tra questi ultimi, la presenza maggioritaria dei
rappresentanti dei comuni di Modena e di Reggio Emilia.
Art. 7.
(Finanziamento).
1. Lo Stato partecipa alle spese per il funzionamento
della Fondazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di 1.500.000 euro annui.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.