XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3782




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della Fondazione).

        1. Lo Stato, anche in collaborazione con la regione Emilia Romagna, i comuni e le province di Modena e di Reggio Emilia, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex "Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia", promuove la istituzione della Fondazione "Istituti San Lazzaro per la storia della psichiatria", di seguito denominata "Fondazione".


Art. 2.

(Natura giuridica).

        1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa ed è aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri.


Art. 3.

(Disciplina).

        1. La Fondazione è regolata, nei suoi organi e nella sua attività, dalle disposizioni di cui alla presente legge, dal decreto di cui all'articolo 6, dall'atto costitutivo e dallo statuto.


Art. 4.

(Fini).

        1. La Fondazione persegue i seguenti fini:

                a) conservare e valorizzare, anche mediante la costituzione di una banca dati, il patrimonio documentario degli "Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia" costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti e dall'archivio fotografico;

                b) promuovere e curare ricerche e pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale diretta alla conoscenza della storia della psichiatria, nei suoi aspetti scientifici e sociali, nonché nel suo rapporto con le comunità.


Art. 5.

(Organi).

        1. Sono organi della Fondazione:

                a) l'assemblea;

                b) il consiglio di amministrazione;

                c) il presidente;

                d) il collegio dei revisori dei conti.


Art. 6.

(Composizione, nomina e funzione
degli organi).

        1. Le modalità di composizione e di nomina degli organi di cui all'articolo 5, nonché le funzioni degli stessi, sono stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e di intesa con la regione Emilia Romagna, nonché con i comuni e le province di Modena e di Reggio Emilia.
        2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro per i beni e le attività culturali intraprende, a tale fine, le opportune iniziative per raggiungere le intese di cui al comma 1.
        3. Scaduto il termine di cui al comma 2 il decreto è comunque adottato, entro i due mesi successivi, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti la regione Emilia Romagna, i comuni e le province di Modena e di Reggio Emilia.
        4. Nello stabilire la composizione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione della Fondazione, il decreto deve comunque assicurare la presenza maggioritaria dei rappresentanti della regione Emilia Romagna e degli enti locali e, tra questi ultimi, la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei comuni di Modena e di Reggio Emilia.


Art. 7.

(Finanziamento).

        1. Lo Stato partecipa alle spese per il funzionamento della Fondazione.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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