XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3780




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge intende introdurre permanentemente nel nostro ordinamento tributario le agevolazioni fiscali per il recupero dei fabbricati residenziali previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 1998 e 1999 e successivamente prorogate di anno in anno (da ultimo con l'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) con numerose modifiche e integrazioni migliorative introdotte dall'attuale Governo, dirette a estendere i benefìci fiscali a interventi più complessi non limitati alla semplice ristrutturazione di singole unità immobiliari.


L'evoluzione storica della disciplina

        L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha istituito, a decorrere dal 1998, una detrazione IRPEF del 41 per cento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di recupero dei fabbricati residenziali e delle relative pertinenze possedute o detenute in locazione o comodato, da commisurare ad un importo massimo di 150 milioni di lire (77.468,53 euro), riferito ad ogni unità immobiliare posseduta o detenuta e a ciascun comproprietario (si raddoppia se i proprietari sono due, esempio fra coniugi). Successivamente, a decorrere dal 2000, la percentuale della detrazione è stata ridotta al 36 per cento in contemporanea alla riduzione dal 20 per cento al 10 per cento dell'aliquota IVA prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi edifici residenziali. Inoltre, il meccanismo originario di fruizione del beneficio fiscale, che risulta applicabile limitatamente alle spese sostenute (pagate con bonifico bancario) entro il 31 dicembre 2001, prevedeva la ripartizione dell'importo detraibile in cinque o in dieci quote costanti (di eguale importo) su opzione del contribuente (scelta che doveva essere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico, relativa al periodo di imposta in cui la spesa era stata sostenuta).
        Sulle modalità applicative del beneficio fiscale è poi intervenuta la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che ha innanzi tutto stabilito che, per le spese sostenute dal 1^ gennaio 2002 per la realizzazione degli interventi agevolati, la detrazione spettante deve essere necessariamente ripartita in dieci quote annuali, non potendo più il contribuente optare per la ripartizione quinquennale del beneficio fiscale. Resta fermo, in ogni caso, il fatto che la detrazione non può, per ciascun anno, essere superiore all'IRPEF dovuta sul reddito complessivo del medesimo periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute (l'importo eccedente è perduto).
        La finanziaria 2002 (articolo 9 della legge n. 448 del 2001), inoltre, ha introdotto altre importanti modifiche al meccanismo applicativo del beneficio fiscale, valevoli sempre a decorrere dal 1^ gennaio 2002. Mentre, infatti, sino al 31 dicembre 2001 il limite massimo di spesa detraibile (77.468,53 euro) doveva riferirsi, oltre che ad ogni unità immobiliare e a ciascun comproprietario o detentore della stessa, anche a ogni periodo di imposta in cui venivano sostenute le spese per gli interventi agevolati, la legge n. 448 del 2001 ha introdotto, invece, una differenziazione nel calcolo del tetto massimo di spesa (77.468,53 euro) cui commisurare l'importo detraibile, a seconda che gli interventi realizzati nel corso del 2002 siano consistiti o meno in una prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti. Nel caso, infatti, che questi si siano concretizzati in una prosecuzione di interventi iniziati prima del 1^ gennaio 2002, la detrazione compete, con riferimento all'anno 2002, solamente se, e nella misura in cui, tale tetto massimo non sia stato già utilizzato in precedenza. Diversamente, qualora i lavori non siano consistiti in una semplice continuazione di interventi già iniziati, a maggior ragione se per questi sia stata ottenuta una diversa abilitazione all'esecuzione, non è intervenuta alcuna limitazione all'importo massimo di spesa ammessa a detrazione.
        In ogni caso, il limite dei 77.468,53 euro deve continuare ad essere riferito ad ogni unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati e a ciascuno dei comproprietari o detentori della stessa che effettivamente sostiene le spese.
        Novità più rilevanti sono state introdotte, sempre a decorrere dal 1^ gennaio 2002 e sempre dalla legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), con l'estensione del beneficio agli acquirenti e assegnatari di unità abitative poste in immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. Il testo originario del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 448 del 2001 stabiliva, infatti, che la detrazione si applicasse, in tale caso, a condizione che sull'intero fabbricato fossero stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge n. 457 del 1978, entro il 31 dicembre 2002 e che l'acquisto avvenisse entro il 30 giugno 2003. Vedremo in seguito che la finanziaria 2003, legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto la proroga di un intero anno di entrambi i termini sopra citati.
        In tale caso, comunque, la detrazione compete nei limiti del 36 per cento del valore degli interventi, che si assume pari al 25 per cento del prezzo di vendita, come risulta dall'atto di compravendita o di assegnazione, con un tetto massimo di spesa che nell'originaria disposizione, applicabile sino al 31 dicembre 2002, era fissata in misura pari a 77.468,53 euro.
        L'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha disposto la proroga, con termini diversi, sia della detrazione IRPEF del 36 per cento spettante in relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero degli edifici residenziali (articolo 1 della legge n. 449 del 1997), sia dell'applicabilità della stessa agevolazione all'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici integralmente ristrutturati e ceduti da imprese o da cooperative edilizie.
        In entrambi i casi, inoltre, è stato previsto l'abbassamento del limite massimo di spesa cui commisurare la detrazione, che dai 77.468,53 euro è stato fissato, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, a 48.000 euro.
        Più in particolare, secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 5, della finanziaria 2003, la detrazione IRPEF del 36 per cento si applica con riferimento a tutte le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cui pagamento, da effettuare sempre con bonifico bancario, avvenga entro il 30 settembre 2003. In tale ambito, il legislatore ha voluto, nel disporre la proroga dell'agevolazione, puntualizzare alcune ipotesi particolari che possono verificarsi durante la fruizione del benefico fiscale. L'articolo 2, comma 5, stabilisce, infatti, che nel caso di dell'unità immobiliare oggetto dei lavori agevolati, spettano all'acquirente esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. Nell'ipotesi, invece, di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero solo all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
        Nell'ambito degli interventi agevolabili, inoltre, la stessa disposizione normativa, ha specificato che, dal 1^ gennaio 2003, danno diritto alla detrazione di imposta anche le spese relative agli interventi di bonifica dell'amianto, sempre a condizione che le stesse siano sostenute e pagate con bonifico bancario entro il 30 settembre 2003.
        Per ciò che attiene al limite di spesa massimo cui commisurare la detrazione, la finanziaria 2003 ne ha disposto, come sopra detto, l'abbassamento a 48.000 euro a decorrere dal 1^ gennaio 2003, con l'ulteriore specificazione che, nel caso in cui i lavori realizzati sino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti (comunque successivamente al 1^ gennaio 1998), si deve tenere conto, ai fini del calcolo del limite massimo dei 48.000 euro, anche di tutte le spese sostenute negli stessi anni. Applicando il principio già introdotto dal 1^ gennaio 2002 dalla legge n. 448 del 2001, ciò implica che nell'ipotesi in cui gli interventi eseguiti nel 2003 consistano in una semplice prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, la detrazione IRPEF compete solo e nella misura in cui il limite dei 48.000 euro di spese ammissibili al beneficio non sia stato già pienamente utilizzato in precedenza. Nel caso in cui, invece, dal 1^ gennaio 2003 vengano realizzati nuovi interventi agevolati, non interverrà nessuna limitazione all'importo massimo dei 48.000 euro di spesa ammessa a detrazione.
        Rimane ferma poi, anche per le spese sostenute dal 1^ gennaio al 30 settembre 2003, la necessaria ripartizione della detrazione spettante in dieci quote annuali di pari importo, con la novità però che, per i soggetti di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione spettante può essere ripartita, anziché in dieci anni, rispettivamente in cinque e in tre quote annuali costanti.
        La finanziaria 2003, legge n. 289 del 2002, ha disposto, con l'articolo 2, comma 6, anche la proroga di un intero anno dell'applicazione del beneficio fiscale per gli acquisti di unità immobiliari poste all'interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, fattispecie introdotta dal 1^ gennaio 2002, dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002). Stante la proroga, quindi, la detrazione IRPEF si applica a condizione che sull'intero fabbricato siano stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge n. 457 del 1978, entro il 31 dicembre 2003 e che l'acquisto avvenga entro il 30 giugno 2004.
        La detrazione compete sempre nei limiti del 36 per cento del valore degli interventi, che si assume pari al 25 per cento del prezzo di vendita, come risulta dall'atto di compravendita o di assegnazione, con un tetto massimo di spesa detraibile che, dal 1^ gennaio 2003, risulta abbassato a 48.000 euro (anziché 77.468,53 euro). Nell'ipotesi di pagamento di acconti, inoltre, come chiarito dall'Agenzia delle entrate già nell'ambito della circolare n. 15/E del 1^ febbraio 2002, la detrazione è ammessa a condizione che venga stipulato un compromesso, regolarmente registrato, ove risulti il prezzo di vendita dell'immobile.
        A questo riguardo, risultano, inoltre, applicabili i chiarimenti che l'Agenzia delle entrate aveva fornito in precedenza, con le circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002, e 15/E del 1^ febbraio 2002, dove viene, in sostanza, precisato che il 25 per cento su cui determinare la detrazione di imposta deve essere calcolato in ogni caso sul prezzo complessivo di vendita dell'immobile, a prescindere dal fatto che i costi di recupero siano stati sostenuti dall'impresa venditrice prima del 1^ gennaio 2002 (data a decorrere dalla quale è stata disposta l'applicabilità della detrazione a tale fattispecie), purché gli interventi di integrale ristrutturazione dell'immobile siano stati iniziati successivamente al 1^ gennaio 1998 (data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997) e, stante la proroga ultima, risultino comunque ultimati entro il 31 dicembre 2003.
        Delle sostanziali novità, rispetto a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della circolare n. 15/E del 2002, sono, invece, ravvisabili circa gli adempimenti ai quali gli acquirenti delle unità immobiliari agevolate devono adempiere per poter fruire della detrazione di imposta.
        Mentre, infatti, l'Agenzia delle entrate aveva precisato, applicando le ordinarie procedure applicabili per fruire dell'agevolazione, che, nel caso di acquisto o di assegnazione di unità abitative ristrutturate, il contribuente doveva inviare la comunicazione al centro operativo di Pescara (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si fruiva della detrazione) ed effettuare i pagamenti con bonifico bancario, il successivo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9 maggio 2002, n. 153, ha stabilito invece che, con esclusivo riguardo a tale fattispecie, non devono essere effettuati gli ordinari adempimenti, che l'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, ha previsto per poter fruire della detrazione IRPEF del 36 per cento. L'entrata in vigore di tale disposizione, quindi, permette, nel caso di acquisto di unità immobiliari poste all'interno di fabbricati interamente ristrutturati, di beneficiare dell'agevolazione senza dovere inviare la comunicazione al centro operativo di Pescara e senza effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario.
        Resta, invece, fermo l'obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 41 del 1998, come da ultimo modificato dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 153 del 2002, per poter applicare il beneficio fiscale a tutte le altre fattispecie contemplate dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni. In questi casi, quindi, come verrà in seguito meglio evidenziato, continua a permanere, tra l'altro, l'obbligo di comunicare l'inizio dei lavori (preventivamente all'avvio degli stessi) al centro operativo di Pescara e di effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario.
        L'articolo 19, comma 3, della legge n. 289 del 2002, infine, ha disposto la proroga di un intero anno, ossia sino al 31 dicembre 2003, dell'applicazione della detrazione IRPEF del 36 per cento alle spese di manutenzione e salvaguardia dei boschi, fattispecie introdotta dal 1^ gennaio 2002, dall'articolo 9, comma 6, della legge n. 448 del 2001. Per tali interventi, il legislatore ha fissato il tetto di spesa massimo detraibile in 100.000 euro e il mantenimento della ripartizione quinquennale o decennale della detrazione, a scelta del contribuente. Con riferimento a tale fattispecie il Ministro dell'economia e delle finanze ha adottato il regolamento di cui al decreto 19 aprile 2002, n. 124, al fine di individuarne le modalità operative.
Gli effetti prodotti dai benefìci fiscali

        I benefìci fiscali negli anni dal 1998 al 2002 hanno indubbiamente prodotto effetti positivi sia sul recupero del sommerso stimolato dall'obbligo di farsi rilasciare le fatture per i lavori eseguiti al fine di accedere ai benefìci fiscali, sia per lo sviluppo delle iniziative nel comparto delle manutenzioni e delle ristrutturazioni edilizie del patrimonio edilizio. In sostanza, il provvedimento non richiede una specifica copertura finanziaria, ma fiscalmente si autofinanzia.
        In particolare il 2002 si è chiuso con un nuovo deciso aumento del numero di richieste di agevolazioni fiscali introdotte dalla legge finanziaria 1998 (legge n. 449 del 1997) per interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia (36 per cento) che complessivamente nei cinque anni di applicazione hanno sfiorato quota 1.500.000 (esattamente 1.447.207). A fine anno 2002, secondo i dati dell'Agenzia delle entrate, le comunicazioni di richiesta di detrazioni fiscali sono state circa 360.000 con un incremento del 12,3 per cento rispetto all'anno precedente.
        Al risultato hanno contribuito, in modo determinante, la brillante partenza di gennaio 2002 (+80,7 per cento rispetto a gennaio 2001) e le performance positive dei mesi successivi.
        La distribuzione territoriale dei dati evidenzia, nel 2002, tassi di crescita generalizzati a quasi tutte le regioni italiane. Nell'ultimo anno, tra l'altro, sono proprio le regioni meridionali che, sebbene caratterizzate da un numero di interventi piuttosto contenuto in termini assoluti, mostrano la migliore performance nell'utilizzo degli incentivi fiscali per la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo.
        Tra il 2001 ed il 2002, si registra, infatti, un significativo incremento delle domande del 33,2 per cento nelle regioni meridionali, a fronte del 7,8 per cento registrato nelle regioni settentrionali e del 16,2 per cento in quelle centrali.
        Il dato dimostra che anche in realtà complesse, come quella meridionale, efficienti strumenti agevolativi possono contribuire a sostenere lo sviluppo dei livelli di attività e soprattutto a fare emergere un'importante quota dell'irregolarità e del sommerso.
        Rapportando, inoltre, le richieste di agevolazione al numero di abitazioni occupate esistenti (Censimento ISTAT 2001) risulta che nel periodo 1998-2002 gli interventi hanno interessato nel complesso 6,8 unità abitative su 100. Questa relazione, che può indicare il grado di recepimento dello strumento agevolativo, ci consente di sottolineare, ancora una volta, la notevole differenza di comportamento tra il centro-nord e il sud: nelle regioni meridionali il rapporto tra il numero delle domande pervenute tra il 1998 ed il 2002 e le abitazioni esistenti risulta pari a 2,6 unità abitative su 100, un risultato notevolmente inferiore rispetto al nord dove questo rapporto risulta pari a 9,7 unità abitative su 100 e al centro, dove è pari a 6,7 unità abitative su 100.
        Da questo indicatore si osserva che, nel periodo 1998-2002, le regioni del nord e in particolare il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna mostrano il più elevato grado di utilizzo dello strumento agevolativo (rispettivamente con 16,7 e 13 operazioni di ristrutturazione per 100 abitazioni occupate), mentre la Campania, sebbene nel 2002 presenti un aumento delle richieste per interventi di recupero del 55,3 per cento rispetto al 2001, mostra un indice di utilizzo dello strumento di solo 1,6 operazioni di ristrutturazione per 100 abitazioni occupate.
        Gli sgravi fiscali per le ristrutturazioni rappresentano pertanto un'opportunità per il mercato delle imprese dell'edilizia con effetti positivi sull'economia e l'occupazione, che, ricordiamo, è cresciuta nel settore, nel corso del 2002, del 2,4 per cento rispetto al 2001 (vedi tabelle seguenti sulla distribuzione temporale e territoriale delle richieste dei benefìci), senza contare i benefìci derivanti all'intera collettività per il netto miglioramento della qualità strutturale e anche estetica degli edifici dei nostri centri storici.

... (omissis) ...

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        La proposta di legge oltre a riconfermare la disciplina vigente, intende apportare alcune significative modifiche che intendono consentire al provvedimento un maggiore effetto propulsivo per il recupero del patrimonio edilizio delle nostre città, sia con riferimento alla tipologia degli interventi ammessi al beneficio, sia con riferimento ai soggetti e ai limiti di applicazione dei benefìci.
        Per quanto attiene alla tipologia degli interventi è prevista l'estensione dei benefìci anche:

            a) agli interventi di demolizione e di ricostruzione anche non fedele;

            b) agli interventi di ampliamento della volumetria nei limiti del 20 per cento e funzionali alle unità immobiliari esistenti;

            c) agli interventi di recupero con cambio di destinazione d'uso (da non residenziale a residenziale);

            d) agli acquisti di fabbricati residenziali realizzati nell'ambito di iniziative ricomprese in programmi integrati o in programmi similari, comunque denominati, ai sensi della legislazione regionale vigente (articoli 1 e 7).
        Per quanto attiene ai soggetti e ai limiti di applicazione dei benefìci è previsto innanzitutto l'innalzamento a 80.000 euro del limite massimo cui commisurare la detrazione e il ripristino della detraibilità in misura pari al 41 per cento delle spese sostenute.
        In pratica il limite massimo cui commisurare la detrazione risulta pari al 41 per cento di 80.000 euro cioè 28.800 euro, da ripartire in cinque o dieci anni in sede di dichiarazione di redditi (articoli 1 e 2).
        Per gli interventi diretti a garantire la sicurezza statica degli edifici, nonché per gli interventi di adeguamento antisismico, la detrazione si applica in misura maggiore (50 per cento anziché 41 per cento: articolo 2).
        Per l'acquisto dei parcheggi pertinenziali viene precisato che la detrazione risulta pari al 41 per cento del prezzo di acquisto e non delle spese di realizzazione sostenute dall'impresa (articolo 1).
        Per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese è previsto che il beneficio deve essere applicato all'atto dell'acquisto del fabbricato, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori. Inoltre, è stabilita l'estensione dei benefìci fiscali anche per gli acquisti dei fabbricati realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui alla legge n. 179 del 1992 (articolo 7).
        L'articolo 8, infine, introduce specifiche agevolazioni per i trasferimenti di immobili diretti all'attuazione dei programmi e degli strumenti urbanistici, dirette a neutralizzare, sotto il profilo fiscale, gli scambi di aree e di fabbricati finalizzati all'attuazione dei piani.




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