XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3780
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo
massimo delle stesse di 80.000 euro ed effettivamente rimaste
a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell' articolo
3 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulle parti
comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,
numero 1), del codice civile nonché per la realizzazione degli
interventi di cui alle citate lettere b), c) e d)
del comma 1, dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o
detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e
alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo
1990, n. 46, e successive modificazioni, per quanto riguarda
gli impianti elettrici, e delle norme specifiche per la
sicurezza UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083,
per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le
medesime condizioni e i medesimi limiti spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione e all'acquisto di
autorimesse o di posti auto pertinenziali anche a proprietà
comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione
di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere
finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, all'esecuzione di opere volte a evitare infortuni
domestici, nonché all'esecuzione di opere dirette a garantire
la sicurezza statica degli edifici e per gli interventi di
natura antisismica realizzati sulle parti strutturali. Gli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma
sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli
immobili oggetto di vincolo ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50
per cento. Per gli acquisti di box pertinenziali la
detrazione, nei limiti previsti dal presente comma, è
commisurata al 41 per cento del prezzo di acquisto.
2. La detrazione di cui al comma 1 compete, altresì:
a) per le spese sostenute per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio;
b) in relazione alle spese di demolizione e di
ricostruzione anche non fedele di edifici abitativi;
c) in relazione alle spese per gli interventi di
aumento della volumetria nei limiti del 20 per cento e
funzionali alle unità immobiliari esistenti;
d) in relazione agli interventi di recupero con
cambio di destinazione d'uso da non residenziale a
residenziale;
e) per le spese sostenute per interventi di
bonifica dell'amianto e per gli interventi di manutenzione e
salvaguardia dei boschi.
Art. 2.
1. La detrazione di cui all'articolo 1 compete, per le
spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, per una quota
pari al 41 per cento delle spese stesse. Per gli interventi
diretti a garantire la sicurezza e per gli interventi
antisismici la detrazione compete per una quota pari al 50 per
cento delle spese stesse.
2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in quote
costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei
quattro periodi d'imposta successivi. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci
quote annuali costanti e di pari importo.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge, nonché le procedure di controllo,
da effettuare anche mediante l'intervento di banche o della
società Poste italiane Spa, in funzione del contenimento del
fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva ovvero mediante
l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in
conformità alle norme vigenti in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri,
previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, prevedendo
in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla
detrazione.
2. Le detrazioni di cui alla presente legge sono ammesse
per edifici censiti all'ufficio del catasto o dei quali è
stato richiesto l'accatastamento e risulta pagata l'imposta
comunale sugli immobili (ICI).
Art. 4.
1. In relazione agli interventi eseguiti ai sensi della
presente legge, i comuni possono deliberare l'esonero dal
pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche o del relativo canone per la medesima
occupazione.
Art. 5.
1. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero
di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o di posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari
oggetto di tali interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei relativi lavori.
Art. 6.
1. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale
sono stati realizzati gli interventi di cui alla presente
legge le detrazioni previste dalla medesima legge, non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore, spettano per i
rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare.
Art. 7.
1. L'incentivo fiscale previsto dalla presente legge si
applica anche in relazione agli acquisti di singole unità
immobiliari a destinazione residenziale e alle relative
pertinenze, facenti parte di edifici sui quali sono stati
eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile,
interventi di restauro e di risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere c) e d), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
riguardanti interi fabbricati. In tale caso la detrazione
relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta all'acquirente
o all'assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo
dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo
massimo di 80.000 euro.
2. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche
in relazione agli acquisti di fabbricati residenziali:
a) risultanti da interventi di demolizione o di
ricostruzione, anche non fedele;
b) realizzati nell'ambito di iniziative comprese
in programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, o in programmi similari, comunque
denominati, ai sensi della legislazione regionale vigente.
Art. 8.
1. I trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori
per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera b), nonché dei piani attuativi, comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore
di piano attuativo, sono in ogni caso irrilevanti agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto e sono soggetti alle imposte
di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa a
condizione che entro cinque anni dall'acquisto sia iniziata
l'utilizzazione edificatoria dell'area ai sensi di quanto
previsto dal piano urbanistico.
2. Agli effetti delle imposte sul reddito, in alternativa
al regime ordinario, le plusvalenze derivanti dai
trasferimenti degli immobili e dei diritti edificatori
finalizzati all'attuazione dei programmi e dei piani di cui al
comma 1, sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte
sul reddito pari al 4 per cento del valore di perizia
risultante da stime effettuate ai sensi dell'articolo 64 del
codice di procedura civile.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, determinata
all'atto del trasferimento dell'immobile o del diritto
edificatorio finalizzato all'attuazione degli strumenti
urbanistici, è accantonata in un apposito fondo e risulta
esigibile solo all'atto della successiva vendita dell'area o
del diritto edificatorio ottenuto ai sensi del presente
comma.