XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3777
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
affronta e propone una riforma del processo del lavoro con
l'intenzione di garantire celerità e certezza alla soluzione
delle controversie che riguardano i licenziamenti e i
trasferimenti, con l'obiettivo di risolvere questioni che
attengono al processo previdenziale, in particolare con
riferimento agli accertamenti sanitari connessi a controversie
previdenziali e a controversie in serie. Inoltre, si
predispone una riforma complessiva delle tecniche normative di
composizione e di soluzione delle controversie individuali di
lavoro, intervenendo sulla conciliazione, sull'arbitrato,
sulla formazione di conciliatori e di arbitri, nonché sulle
risorse finanziarie.
La proposta di legge adotta una prospettiva ambiziosa che
si affianca alla Carta dei diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori (atto Camera n. 3133) per ripercorrere la medesima
strada seguita con la diade normativa costituita dallo Statuto
dei diritti dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) e della
riforma del processo del lavoro nel 1973 (con la legge n.
533).
L'articolato si ispira e recepisce larga parte
dell'analisi e delle proposte già formulate, durante la scorsa
legislatura, dalla Commissione per lo studio e la revisione
della normativa processuale del lavoro, presieduta da Raffaele
Foglia e, a livello comunitario, riprende i contenuti della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a
Nizza il 7 dicembre 2000, ha reso più visibile il valore
fondamentale della tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato (articolo 30).
Al pari degli altri settori della giustizia, per i quali
importanti modifiche sono state recentemente introdotte, il
contenzioso del lavoro attraversa, non da poco, una crisi
determinata essenzialmente dal progressivo allungamento dei
tempi di definizione dei processi, crisi ancora più evidente
per la peculiarità del rito introdotto dal legislatore del
1973, informato a princìpi di oralità e di celerità.
L'urgenza del recupero di funzionalità del processo del
lavoro suggerisce, pertanto, un intervento normativo con
riferimento alle controversie che trattano i momenti più
delicati e patologici del rapporto di lavoro. Il bilanciamento
degli opposti interessi - del lavoratore alla conservazione
del posto, del datore di lavoro all'organizzazione del lavoro
- consiglia, nella specie, di ridisegnare la tutela
reintegratoria contro il licenziamento ingiustificato nelle
forme di un'azione tipica urgente a cognizione sommaria, così
da imprimere a siffatte azioni una durata ragionevole.
La riforma intende garantire celerità al giudizio,
mediante una procedura d'urgenza, con la conseguenza di
escludere queste controversie dalla procedura preventiva
obbligatoria di conciliazione.
Non si intende peraltro escludere totalmente queste
controversie dalla conciliazione e dall'arbitrato, sia perché
è da ritenere che anche le controversie per licenziamento
possano utilmente trovare soluzione in sede conciliativa o
arbitrale, sia perché non si può dimenticare che, pur restando
nell'area dell'accesso volontario alla giustizia
"alternativa", esiste già nell'ordinamento una procedura
conciliativa e arbitrale applicabile: quella prevista per le
sanzioni disciplinari (articolo 7 della legge n. 300 del
1970), che potrebbe essere migliorata e implementata.
Nella proposta di legge sono, pertanto, collegate
l'introduzione di una specifica procedura d'urgenza giudiziale
e la promozione della procedura conciliativo-arbitrale
prevista per le sanzioni disciplinari, con un collegio che
opera presso la direzione provinciale del lavoro o con un
collegio espressamente previsto dal contratto collettivo.
Per quanto riguarda il licenziamento disciplinare (per
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo) è ormai
indubitabile la sua qualificazione come sanzione rientrante
nella tipologia prevista nell'articolo 7 della legge n. 300
del 1970. Questo anche nel settore del lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, ad opera della contrattazione
collettiva di comparto. Questo anche sotto il profilo delle
conseguenze in caso di mancato rispetto delle garanzie
procedimentali poste dal citato articolo 7 (illegittimità e
non nullità; con conseguente applicazione della tutela reale o
della tutela obbligatoria a seconda del campo di
applicazione).
La scelta è quella di rafforzare il canale costituito dal
ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato del medesimo
articolo 7, escludendo però qualsiasi altra applicazione di
procedure di conciliazione e/o di arbitrato (tranne quelle
eventualmente introdotte dalla contrattazione collettiva):
1) sempre mantenendolo quale alternativa volontaria al
ricorso alla giustizia ordinaria;
2) chiarendo alcuni passaggi interpretativi;
3) introducendo o migliorando alcuni elementi a
carattere promozionale.
Già nella formulazione vigente del richiamato articolo è
rinvenibile il favore dell'ordinamento per la procedura
conciliativo-arbitrale, collegandovi vantaggi quali: la
perdita di efficacia del provvedimento disciplinare qualora il
datore di lavoro non provveda a nominare il proprio
rappresentante e, soprattutto, la sospensione della sanzione
(sospensione cautelare in caso di licenziamento per giusta
causa), con permanenza di tale effetto anche nel caso in cui
il datore di lavoro opti per l'accertamento in via giudiziale.
Si consideri che la specialità che già ora è riconosciuta alla
disciplina procedimentale dell'articolo 7 consente di separare
questa fattispecie dalla regolamentazione generale in materia
di conciliazione e arbitrato.
La procedura di conciliazione e arbitrato, così come
prevista dall'articolo 7, con i correttivi in chiave
promozionale esaminati, viene affiancata da una speciale
procedura d'urgenza, che si estende anche a risolvere alcuni
nodi interpretativi in materia di risarcimento del danno e di
ripetibilità o meno delle somme percepite dal lavoratore,
escludendo l'obbligo di conciliazione preventiva.
E' prevista una procedura d'urgenza nelle vesti di
un'azione sommaria, basata su un'ordinanza, reclamabile in
appello, affiancata da una misura coercitiva forte che
interviene in materia di risarcimento del danno. Passaggio
decisivo è quello della irripetibilità delle somme, somme che
corrispondono alla retribuzione versata nel periodo intercorso
tra il provvedimento di condanna e la sentenza di riforma
dichiarativa della legittimità del licenziamento.
La tutela reintegratoria contro il licenziamento
ingiustificato è ridisegnata nelle forme di un'azione tipica
urgente a cognizione sommaria, così da imprimere a siffatte
azioni una durata ragionevole.
La procedura d'urgenza si applica sia nell'ambito della
tutela reale sia in quello della tutela obbligatoria; sia ai
datori di lavoro privati sia alle pubbliche amministrazioni. E
contemporaneamente si chiarisce la questione del regime da
applicare in caso di nullità del licenziamento, con
riconduzione di tutte le ipotesi nell'ambito della tutela
reale. Attualmente, si tende a ritenere che in alcune ipotesi
di licenziamento nullo si applichino i princìpi civilistici
ordinari e non, quindi, la tutela reale.
La procedura d'urgenza si applica anche al recesso del
committente nel campo del lavoro economicamente dipendente,
così come disciplinato nella proposta di legge recante "Carta
dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori" (atto Camera
n. 3133); essa si applica anche all'accertamento della
legittimità del termine apposto al contratto di lavoro; alle
controversie in materia di trasferimenti, di cui all'articolo
2103 del codice civile, e alle controversie individuali in
materia di trasferimento d'azienda o di suo ramo, di cui
all'articolo 2112 del medesimo codice civile.
Esce confermata anche per queste ipotesi (termine,
trasferimento, licenziamento non disciplinare) l'esclusione
dell'obbligo di qualsiasi procedura conciliativa, ma nel
contempo senza accesso a quella prevista dall'articolo 7 della
legge n. 300 del 1970.
Il termine per l'impugnazione, a pena di decadenza, è di
centoventi giorni. Questo termine viene espressamente previsto
anche in caso di nullità del licenziamento.
La competenza è del tribunale. L'ordinanza diventa
irrevocabile in mancanza di reclamo in appello.
Successivamente si passa al giudizio di legittimità in
Cassazione.
Elemento qualificante è la predisposizione di una misura
coercitiva di carattere pecuniario che preveda il destino
delle somme corrisposte o da corrispondere al lavoratore, ad
esempio nel periodo che intercorre tra il provvedimento di
condanna e la sentenza di riforma.
Altro passaggio decisivo è la previsione che il giudice
tratti con priorità tali cause. E' evidente però che si deve
contemporaneamente passare a individuare strumenti di
deflazione del carico lavorativo dei giudici, completando la
riforma con quella della conciliazione e dell'arbitrato.
Nel capo II è previsto un intervento destinato a risolvere
alcune questioni che riguardano il processo previdenziale, in
particolare con riferimento agli accertamenti sanitari e alle
controversie in serie.
Nel capo III è predisposta una riforma complessiva delle
tecniche normative di composizione e di soluzione delle
controversie individuali di lavoro, intervenendo sulla
conciliazione, sull'arbitrato, sulla formazione di
conciliatori e di arbitri, nonché sulle risorse
finanziarie.
Nel settore delle controversie di lavoro, la conciliazione
e l'arbitrato non hanno mai registrato quella diffusione e
adesione auspicabili fin dalla riforma introdotta dal
legislatore del 1973, al fine di alleggerire il carico di
lavoro dei magistrati addetti alla trattazione delle
controversie di lavoro e, al contempo, di offrire, in un
processo fortemente caratterizzato da una parte debole,
strumenti efficaci e veloci di risoluzione delle
controversie.
Siffatta aporia seguita all'intervento riformatore del
legislatore del 1973, diventava vera e propria diffidenza ove
gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie si
misuravano con il contenzioso del lavoro pubblico, nei
confronti del quale resisteva, tenacemente, la convinzione di
una sorta di incompatibilità tra controversie di competenza
del giudice amministrativo e composizione negoziale come
alternativa alla tutela giurisdizionale dei diritti del
lavoratore.
La riforma introdotta con i decreti legislativi n. 80 e n.
387 del 1998, preordinata, in primis, a deflazionare e a
semplificare l'enorme contenzioso del lavoro, regolamentando
il circuito alternativo e parallelo a quello ordinario di
giustizia, ha, invece, rilanciato gli istituti della
conciliazione e dell'arbitrato, partendo proprio dal settore
pubblico, aggiungendo alla conciliazione, relegata a strumento
occasionale e marginale dal legislatore del 1973, il predicato
dell'obbligatorietà.
L'esperienza sin qui maturata nel settore pubblico induce
a pervenire a un complessivo giudizio di favore verso lo
strumento conciliativo, consolidatosi anche nel confronto con
le esperienze comparatistiche, specie in ambito comunitario,
in cui le alternative dispute resolution (ADR)
costituiscono un'esperienza molto diffusa nella giustizia
civile.
Può, invero, affermarsi, senza tema di smentita, che:
1) un numero percentualmente irrisorio di domande si è
riversato dalla sede precontenziosa alla sede giudiziale;
2) raramente l'ente pubblico diserta la seduta, così
consentendo un utile approfondimento dei termini della
controversia;
3) l'eventuale esperimento negativo della conciliazione
va probabilmente riconnesso alla peculiarità della questione
sostanziale via via controversa e alla complessità delle
problematiche organizzative e gestionali sottese alle
questioni controverse.
Tali dati confortanti, unitamente a un'oggettiva
riflessione sull'insuccesso del modello vigente per il lavoro
privato - per la scarsa impegnatività dello strumento, per
l'assoluta carenza di incentivi positivi e negativi, per le
parti in lite e per il ceto tecnico-forense, per
l'incontrollato aumento del carico di lavoro - hanno indotto a
introdurre nella proposta di legge un meccanismo che miri a
fare della fase conciliativa una fase precontenziosa, a
giudizio formalmente già iniziato.
Il meccanismo disegnato conserva l'obbligatorietà del
tentativo di conciliazione giacché esso tende a soddisfare
l'interesse generale sotto un duplice profilo: evitando, da un
lato, che l'aumento delle controversie attribuite al giudice
ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico
dell'apparato giudiziario, ostacolandone il funzionamento;
favorendo, dall'altro, la composizione preventiva della lite e
assicurando alle posizioni sostanziali un soddisfacimento più
immediato rispetto a quello conseguibile attraverso il
processo (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 276
del 2000).
Sulla base delle prime esperienze applicative del nuovo
articolo 412-bis codice di procedura civile e alla luce
delle più recenti indicazioni della Corte costituzionale, è
apparso opportuno esplicitare l'esclusione dell'obbligo di
conciliazione, ratione materiae, per le controversie
previdenziali (nelle quali gli spazi di disponibilità sono
ristretti in considerazione del regime pubblicistico che le
caratterizza), per i procedimenti sommari o d'urgenza (per i
quali la tutela del diritto azionato è tanto più efficace
quanto più è tempestivo l'intervento giudiziale), ivi comprese
le controversie in materia di trasferimenti e di licenziamenti
che, ai sensi di quanto previsto nel capo I, sono assoggettate
a una procedura sommaria tipica, per le cause relative ai
rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni
cosiddette "privatizzate" (per le considerazioni innanzi
esposte).
Con riferimento agli arbitrati si propone di connotare
l'istituto in guisa tale da filtrare, in termini selettivi, il
ricorso alla giustizia del lavoro al fine di consentire, a
quest'ultima, di intervenire nelle controversie di maggiore
rango con le dovute professionalità e tempestività, e da
costituire una reale attrattiva per la celerità e la stabilità
del ricorso all'arbitrato.
Ma soprattutto si ritiene necessaria una formazione
completa e specialistica della figura dell'arbitro (oltre che
dei conciliatori), evitando di limitarsi a un semplice
trasferimento di sede della soluzione della controversia.
L'arbitro non può essere una figura analoga o derivata da
quella del giudice e, in ogni caso, anche le figure
professionalmente più complete sotto il profilo della
conoscenza del dato giuridico vanno formate per i profili
tipici che devono essere posseduti da un arbitro.
E', pertanto, previsto il superamento della riforma
introdotta nel 1998, che non si è rivelata efficiente, quanto
meno perché si è spesso tradotta in un mero allungamento dei
tempi del giudizio.
L'obiettivo è quello di mantenere ferme:
1) sia le esigenze di mantenimento di garanzie: vincolo
del rispetto delle norme inderogabili di legge e di contratto
collettivo, con conseguente impugnabilità del lodo,
2) sia le esigenze di celerità della soluzione.
La proposta di legge prevede l'inserimento della
conciliazione all'interno del giudizio: la conciliazione è
tentata dal giudice o dal conciliatore da questi appositamente
designato tra quelli iscritti ad un apposito albo, una volta
che la controversia sia conosciuta in tutti i suoi
risvolti.
La conservazione della concorrente disciplina arbitrale,
espressione dell'autonomia negoziale collettiva, è volta a
favorire un sistema integrato dell'arbitrato nelle
controversie di lavoro che si avvalga dell'apporto di
importanti accordi già perfezionati (ARAN, CONFAPI, CISPEL), o
in itinere, taluni con disposizioni peculiari, qual è la
soluzione adottata, fra gli altri, dall'accordo CONFAPI che
consente di pervenire, nella medesima sede, a
un'interpretazione autentica sull'efficacia e sulla validità
di una clausola del contratto collettivo nazionale,
introducendo, così, un efficace strumento di prevenzione delle
controversie seriali. Peraltro le divergenze che, nei vari
accordi, emergono in ordine all'ambito di impugnabilità dei
lodi vengono risolte, con l'articolato proposto, riconducendo
a unità il regime delle impugnazioni sicché anche per
l'arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva si
applica il regime di impugnazione introdotto con la novella,
id est l'impugnabilità, per qualsiasi vizio, davanti
alla corte d'appello.
L'intervento si sposa con quello già adottato, come
opzione promozionale, nella citata proposta di legge recante
"Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori", in cui
il favore nei confronti della risoluzione della controversia
in sede arbitrale si ottiene mediante il riconoscimento di
benefìci sugli importi monetari riconosciuti in favore della
lavoratrice o del lavoratore.
Passando più direttamente al dettaglio dell'articolato,
nel capo I sono proposti:
1) aggiustamenti sostanziali funzionali a un più spedito
iter processuale;
2) modifiche di natura procedurale;
3) interventi di natura ordinamentale.
La disciplina proposta si applica a tutte le ipotesi di
licenziamento, nell'ambito sia della tutela obbligatoria che
reale, anche con riferimento alle ipotesi di previo
accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto
ovvero della legittimità del termine apposto al contratto.
L'intervento normativo si estende, inoltre, con opportuni
adattamenti, alle controversie in materia di trasferimenti di
cui all'articolo 2103 del codice civile e di cui all'articolo
2112 del medesimo codice civile. L'intervento normativo si
estende, altresì, al recesso del committente nei contratti
caratterizzati dalla dipendenza economica del prestatore di
lavoro.
Sono stati inclusi nel campo di applicazione della
proposta di legge i datori di lavoro pubblico cosiddetti
"privatizzati", al fine di assecondare gli intenti legislativi
volti alla tendenziale uniformità della disciplina del settore
pubblico e di quello privato, che ha suggerito di non
differenziare gli strumenti processuali.
Il procedimento si svolge con una cognizione libera da
formalità, in contraddittorio delle parti, e si conclude con
la conoscenza tendenzialmente completa delle questioni, di
fatto e di diritto, controverse (articolo 2).
La tipicità dell'azione prevede lo strumento del mutamento
del rito, anche in considerazione della peculiare connotazione
del termine di impugnativa del licenziamento: il giudice
provvederà a disporre la regolarizzazione dell'atto
introduttivo nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 2
quando la domanda sia stata proposta irritualmente (se
proposta ai sensi degli articoli 414 e seguenti codice di rito
dispone procedersi con forma sommaria, se proposta
erroneamente con forma sommaria, dispone la regolarizzazione
ai sensi degli stessi articoli). L'onere della prova, con
riferimento al numero dei dipendenti occupati in azienda e ai
motivi che hanno determinato il provvedimento espulsivo, grava
sul datore di lavoro che ha di fatto la conoscenza dei
relativi dati (articolo 2, comma 5).
Elemento qualificante dell'azione sommaria disegnata dal
progetto di riforma è senza dubbio l'idoneità dell'ordinanza a
divenire irrevocabile in mancanza di reclamo.
L'azione introdotta è peculiare anche quanto al regime
delle impugnazioni:
1) l'ordinanza emessa dal tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, è reclamabile alla sezione lavoro della
corte d'appello;
2) la sentenza della corte d'appello è ricorribile in
Cassazione (articolo 3).
A garanzia dell'attuazione effettiva del provvedimento
(ordinanza o sentenza) di condanna alla reintegra, è prevista
una forte misura coercitiva di carattere pecuniario,
individuata sul modello francese delle astreinte,
connotata dalla irripetibilità delle somme (corrisposte o da
corrispondere) in caso di successiva sentenza (di primo grado
o d'appello) dichiarativa della legittimità del licenziamento.
Per evitare ingiustificati arricchimenti del lavoratore, in
caso di successiva sentenza dichiarativa della legittimità del
licenziamento, il lavoratore può trattenere solo una somma
corrispondente alla retribuzione per il periodo intercorso tra
il provvedimento di condanna e la sentenza di riforma, mentre
le ulteriori somme percepite o percipiende sono devolute a un
fondo speciale. La riforma del provvedimento dichiarativo
dell'illegittimità del trasferimento comporta, invece, un
obbligo di restituzione delle somme già percepite (articolo
4).
Per attuare l'astreinte è data al lavoratore la
possibilità di accedere alla procedura cautelare di cui
all'articolo 669-sexies e seguenti del codice di
procedura civile, con la quale richiedere al giudice,
dell'ordinanza o della sentenza di reintegra, la liquidazione
delle somme dovute per i giorni di ritardo (articolo 4, comma
2).
La relativa ordinanza è immediatamente eseguibile e
reclamabile o al collegio del tribunale o al collegio di
appello, a seconda del provvedimento reclamato.
La caratteristica urgente e sommaria del procedimento
porta alla eliminazione del tentativo di conciliazione e della
relativa procedura extra giudiziale, essendo questa in
contrasto con i tempi ristretti della novella (articolo 6).
La modifica della normativa sostanziale concerne
esclusivamente la decadenza, nel quando e nel
quomodo, dell'impugnativa del licenziamento: il termine,
innalzato a centoventi giorni, diventa anche termine di
decadenza dall'azione giudiziale (articolo 7). Il medesimo
termine, salvo diversa indicazione, si applica anche ai casi
di nullità del licenziamento o del recesso e agli altri casi
disciplinati nel medesimo capo (articolo 7, commi 2 e 3).
Sul piano ordinamentale si prevede, per rafforzare la
celerità dell'azione, che il giudice tratti con priorità tali
cause (articolo 8).
Si intende risolvere anche la controversa questione della
riconduzione del licenziamento nullo per causa di maternità o
di paternità nell'ambito del licenziamento discriminatorio
(articolo 9).
La sottrazione dall'obbligo di conciliazione non
impedisce, anzi richiede, una valorizzazione della
volontarietà del ricorso alla procedura di conciliazione e
arbitrato già prevista dall'articolo 7 dello Statuto dei
diritti dei lavoratori, legge n. 300 del 1979 (articolo
10).
Rispetto alla situazione data, si interviene:
1) vincolando con più determinazione il datore di lavoro
alla sospensione della sanzione e, quindi, a non eseguire la
sanzione del licenziamento prima dei venti giorni di tempo a
disposizione del lavoratore per l'impugnazione in sede di
collegio di conciliazione e arbitrato. E' questo l'effetto che
rende conveniente il ricorso a tale procedura;
2) prevedendo vincoli di attività, se non un vero e
proprio termine per la pronuncia da parte del collegio, e le
relative conseguenze;
3) precisando il regime di impugnazione del lodo,
vincolando al rispetto delle disposizioni inderogabili di
legge e di contratto collettivo, oltre ai vizi del consenso,
incapacità e vizi di eccesso di mandato;
4) intervenendo sul costo economico della costituzione
del collegio e sulla riduzione degli oneri dovuti sulle somme
acquisite dal lavoratore.
Il capo I si chiude con la previsione della istituzione di
un fondo destinato a partecipare, anche parzialmente, agli
oneri sostenuti per effetto di decisioni che modificano
provvedimenti che hanno riconosciuto la legittimità del
licenziamento.
Il capo II prevede l'inserimento nel codice di procedura
civile di due nuovi articoli, rispettivamente dedicati a
fornire certezza e celerità nell'ambito degli accertamenti
sanitari connessi a controversie previdenziali e assistenziali
obbligatorie e alle cosiddette controversie in serie o seriali
(articoli 443-bis e 443-ter del codice di
procedura civile).
Il capo III adotta, per quanto riguarda la conciliazione,
una soluzione che contempla:
1) la revisione dell'obbligo del tentativo di
conciliazione, da cui sono escluse le controversie
previdenziali, le controversie che ricevono trattazione
sommaria o d'urgenza, le controversie nell'ambito del lavoro
pubblico (articolo 410, secondo comma, del codice di procedura
civile);
2) la fase conciliativa è una fase precontenziosa a
giudizio già iniziato (conciliazione endogiudiziale);
3) la difesa tecnica è coinvolta nella fase
precontenziosa;
4) l'ingiustificata assenza del ricorrente o di entrambe
le parti all'udienza fissata per la conciliazione comporta
l'estinzione del processo, mentre l'assenza della parte
convenuta può dare luogo all'emanazione di un'ordinanza
provvisoria di pagamento totale o parziale delle somme
domandate o a provvedimenti anticipatori della decisione di
merito (articolo 412, primo comma, del codice di procedura
civile);
5) la conciliazione è tentata dal giudice o dal
conciliatore appositamente designato tra quelli iscritti ad un
apposito albo;
6) se la conciliazione è raggiunta, il relativo processo
verbale acquista efficacia di titolo esecutivo con decreto del
giudice (articolo 411, terzo comma, del codice di procedura
civile);
7) se la conciliazione non riesce viene redatto verbale
con l'indicazione succinta delle ipotesi di soluzione della
controversia allo stato degli atti (articolo 412, quarto
comma, del codice di procedura civile);
8) in qualunque fase della conciliazione, ovvero in caso
di esito negativo della conciliazione, le parti possono
decidere di affidare allo stesso conciliatore, la decisione di
risolvere in via arbitrale le controversie.
La proposta di legge si fonda, quanto alla disciplina
dell'arbitrato, sui seguenti princìpi base:
1) la possibilità di affidare il mandato in via
arbitrale allo stesso conciliatore in ogni fase del tentativo
di conciliazione (articolo 412-bis, primo comma del
codice di procedura civile);
2) la possibilità di ricorso all'arbitrato dopo il
fallimento del tentativo di conciliazione;
3) la necessità che la richiesta di deferimento ad
arbitri risulti da atto scritto contenente, a pena di nullità,
il termine entro il quale l'arbitro dovrà pronunciarsi, e i
criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro
(articolo 412-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile);
4) l'obbligo per l'arbitro del rispetto delle norme
inderogabili di legge e del contratto collettivo (articolo
412-bis, terzo comma del codice di procedura civile);
5) l'impugnabilità del lodo, per qualsiasi vizio,
davanti alla corte d'appello (articolo 412-ter, primo
comma, del codice di procedura civile);
6) l'esecutività del lodo nonostante l'impugnazione
(articolo 412-ter, secondo comma, del codice di
procedura civile);
7) il mantenimento della concorrente disciplina
arbitrale eventualmente prevista da accordi o da contratti
collettivi (articolo 412-quater, del codice di procedura
civile).
Va, inoltre, rimarcato che l'autorevolezza del
conciliatore deriverà dalla sua nomina, da parte del giudice,
attingendo a un albo dei conciliatori esperti in materie
giuslavoristiche, tenuto dal presidente del tribunale
(articolo 21). Si tratta di una disciplina transitoria.
L'iscrizione definitiva avverrà solo dopo il primo anno di
applicazione della legge e dopo la frequenza ad appositi
programmi di formazione professionale per la preparazione allo
svolgimento della funzione di conciliatore e di arbitro
(articolo 21, comma 2).
Quanto alla gratuità, o meno, dell'operato del
conciliatore, è prevista la indennizzabilità.
La norma pertanto, non è senza oneri per lo Stato, essendo
l'importo dell'indennità per il conciliatore fissato in 100
euro, qualunque sia l'esito del tentativo di conciliazione,
indennità elevata a 150 euro, ove il tentativo si concluda con
la conciliazione, e ridotta a 75 euro ove il tentativo non
possa essere espletato per mancata presentazione delle parti o
del convenuto (articolo 22).