XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3777
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LICENZIAMENTI, TRASFERIMENTI,
APPOSIZIONE DEL TERMINE
Art. 1.
1. La disciplina di cui al presente capo si applica alle
controversie individuali in materia di:
a) licenziamenti, anche qualora presuppongano la
risoluzione di questioni relative alla qualificazione del
rapporto di lavoro, ovvero alla legittimità del termine
apposto al contratto;
b) recesso del committente nei rapporti di lavoro
economicamente dipendente;
c) trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 e
dell'articolo 2112 del codice civile.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'articolo 1 la domanda si propone con
ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2. Il giudice, convocate le parti, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio, procede, nel modo che
ritiene più idoneo allo scopo urgente del procedimento,
all'acquisizione e alla valutazione degli elementi di prova
relativi ai fatti allegati, e provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
3. Ove la domanda sia proposta ai sensi degli articoli 414
e seguenti del codice di procedura civile, il giudice, anche
d'ufficio, dispone con ordinanza che la causa prosegua ai
sensi del comma 2.
4. Il giudice adito in via sommaria, ove rilevi che la
causa deve essere trattata secondo le forme ordinarie,
dispone, con ordinanza, il mutamento di rito per la
prosecuzione del processo ai sensi degli articoli 414 e
seguenti del codice di procedura civile.
5. Nelle controversie in materia di licenziamento l'onere
della prova relativa al numero dei dipendenti occupati dal
datore di lavoro grava su quest'ultimo. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n.
604.
Art. 3.
1. Contro l'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 2 è
ammesso ricorso alla sezione lavoro della corte d'appello,
nelle forme di cui all'articolo 414 e seguenti del codice di
procedura civile, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione alle parti dell'ordinanza stessa, a pena
di decadenza.
Art. 4.
1. Il giudice, con l'ordinanza o la sentenza di condanna
alla reintegrazione della lavoratrice o del lavoratore nel
posto di lavoro, determina la somma dovuta dal datore di
lavoro per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del
provvedimento, entro il limite massimo di quattro retribuzioni
globali di fatto giornaliere e il limite minimo di due
retribuzioni globali di fatto giornaliere per ogni giorno di
ritardo, tenuto conto delle dimensioni dell'organizzazione
produttiva.
2. La lavoratrice o il lavoratore può chiedere, con
ricorso al giudice che ha ordinato la reintegrazione, la
liquidazione della somma dovuta. L'onere della prova
dell'effettiva reintegrazione grava sul datore di lavoro. Il
giudice provvede nelle forme di cui al primo comma
dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile
e decide con ordinanza con la quale liquida le spese del
procedimento; il provvedimento è immediatamente esecutivo e
contro lo stesso è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo
669-terdecies del medesimo codice di procedura
civile.
3. Le somme corrisposte o ancora da corrispondere alla
lavoratrice o al lavoratore ai sensi dei commi 1 e 2 sono
irripetibili dal datore di lavoro in caso di riforma del
provvedimento con cui è stata ordinata la reintegrazione. In
tale caso, la lavoratrice o il lavoratore trattiene solo la
somma corrispondente alla retribuzione per il periodo
intercorso tra il provvedimento di condanna alla
reintegrazione e il provvedimento di riforma. Le ulteriori
somme percepite o da percepire sono devolute al fondo di cui
all'articolo 11.
4. In caso di riforma del provvedimento dichiarativo
dell'illegittimità del trasferimento, la lavoratrice o il
lavoratore è tenuto a restituire le somme già percepite ai
sensi dei commi 1 e 2.
Art. 5.
1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma dopo le parole: "il giudice con"
sono inserite le seguenti: "l'ordinanza o";
b) al quarto comma dopo le parole: "Il giudice
con" sono inserite le seguenti: "l'ordinanza o";
c) al quinto comma dopo la parola: "deposito" sono
inserite le seguenti: "dell'ordinanza o";
d) al sesto comma dopo le parole: "La sentenza"
sono inserite le seguenti: "o l'ordinanza";
e) al decimo comma dopo le parole: "non ottempera"
sono inserite le seguenti: "all'ordinanza o".
Art. 6.
1. Alle controversie instaurate ai sensi dell'articolo 1
della presente legge non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 410 a
412-bis del codice di procedura civile.
2. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è
abrogato.
Art. 7.
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
"Il licenziamento del datore di lavoro o il recesso del
committente deve essere impugnato a pena di decadenza entro
centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione,
ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale,
con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro".
2. Il termine di decadenza, di cui al primo comma
dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche
ai casi di nullità del licenziamento o del recesso.
3. Il termine di decadenza, di cui al primo comma
dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche
agli altri casi disciplinati dall'articolo 1 della presente
legge.
Art. 8.
1. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle
materie di cui all'articolo 1 della presente legge devono
essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione
dei procedimenti cautelari e di quelli previsti dall'articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. La tempestiva trattazione e conclusione delle
controversie relative ai provvedimenti di cui all'articolo 1 è
assicurata dai responsabili degli uffici anche con apposite
misure organizzative.
Art. 9.
1. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, dopo
le parole: "legge 9 dicembre 1977, n. 903," sono inserite le
seguenti: "nonché dell'articolo 54 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,".
Art. 10.
1. In caso di licenziamento disciplinare, si applica
l'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Il datore di lavoro non può adottare il licenziamento
prima che siano trascorsi cinque giorni dai ricevimento del
provvedimento da parte della lavoratrice o del lavoratore,
durante i quali la lavoratrice o il lavoratore può comunicare
al datore di lavoro di essere intenzionato a scegliere tra il
ricorso in giudizio e la promozione della costituzione del
collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dal sesto
comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La
richiesta scritta della promozione della costituzione del
collegio deve comunque essere presentata nel termine di venti
giorni, ai sensi di quanto stabilito dal medesimo sesto comma
dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
3. Il licenziamento intimato dal datore di lavoro rimane
sospeso fino alla pronuncia da parte del collegio di
conciliazione ed arbitrato.
4. In caso di licenziamento per giusta causa il datore di
lavoro adotta il provvedimento della sospensione cautelare.
5. Se il datore di lavoro non consente l'attivazione del
collegio di conciliazione ed arbitrato, non adempiendo agli
obblighi su di lui gravanti, ovvero adisce l'autorità
giudiziaria, il licenziamento rimane sospeso fino alla
definizione del giudizio.
6. Il collegio di conciliazione ed arbitrato si pronuncia
entro quarantacinque giorni, determinandosi in mancanza la
perenzione del procedimento e il mancato pagamento dei
compensi di cui al comma 8. E' possibile un prolungamento del
termine in casi di particolare complessità, documentati da
riunioni a cadenza almeno quindicinale.
7. In caso di emanazione del lodo, si applica quanto
previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 16.
8. La contrattazione collettiva determina i criteri per la
liquidazione dei compensi spettanti al terzo componente del
collegio di conciliazione ed arbitrato scelto di comune
accordo tra le parti.
9. Sugli importi monetari riconosciuti a favore della
lavoratrice o del lavoratore è riconosciuto il beneficio
dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento
dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di
previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 11.
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è disciplinata l'istituzione di un fondo, finanziato
con risorse provenienti da datori di lavoro, da lavoratrici o
da lavoratori, secondo misure fissate dai contratti collettivi
nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e
destinato a partecipare, anche parzialmente, agli oneri
sostenuti per effetto di decisioni che modificano
provvedimenti che hanno riconosciuto la legittimità del
licenziamento.
2. Al fondo di cui al comma 1 sono destinate le somme di
cui al comma 3 dell'articolo 4.
Capo II
CONTROVERSIE IN MATERIA DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA
OBBLIGATORIE
Art. 12.
1. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura civile sono
inseriti i seguenti:
"Art. 443-bis.- (Accertamenti sanitari connessi
a controversie di previdenza e assistenza obbligatorie).-
Nei casi in cui l'assicurato o l'assistito abbia presentato
ricorso contro un provvedimento relativo a prestazioni
previdenziali o assistenziali, che comportino l'accertamento
dello stato di condizioni psico-fisiche, l'amministrazione
competente, ove non ritenga di accogliere il ricorso,
sottopone l'accertamento a un collegio medico, composto da un
sanitario designato dall'amministrazione competente, da un
sanitario nominato dal ricorrente o dall'istituto di patronato
che l'assiste, e da un terzo sanitario nominato dalla
responsabile della competente direzione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali tra i medici specialisti in
medicina legale, o in medicina del lavoro di cui all'articolo
146 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice,
ovvero tra i sanitari appartenenti ai ruoli di un ente
previdenziale diverso da quello che è parte della
controversia.
Espletati gli accertamenti medico-legali, il collegio,
coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la
conciliazione della controversia. In caso di esito positivo,
viene redatto un verbale che, sottoscritto dalle parti, è
vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del
tentativo di conciliazione, il presidente del collegio redige
una dettagliata relazione medico-legale nella quale dà atto
degli accertamenti effettuati e delle conclusioni conseguite
nonché dei motivi del dissenso.
Il compenso dei componenti del collegio, posto a carico
dell'amministrazione competente per l'erogazione della
prestazione, è determinato in conformità di convenzioni
stipulate con la Federazione nazionale ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri.
Art. 443-ter.- (Controversie di serie).- In
caso di controversie in materia di previdenza e assistenza
obbligatorie riguardanti, anche potenzialmente, un numero
consistente di soggetti e avente ad oggetto questioni
analoghe, le amministrazioni interessate sono tenute a
informare i Ministeri competenti e a promuovere incontri anche
con gli istituti di patronato che hanno fornito assistenza
nelle medesime controversie, al fine di chiarire gli aspetti
delle questioni in discussione e individuare, per quanto
possibile, ipotesi di soluzione.
In attesa dell'esito degli incontri di cui al primo comma,
il giudice, su istanza di parte, può rinviare la trattazione
della causa".
Capo III
CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Art. 13.
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 410.- (Tentativo di conciliazione).- Chi
intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti
previsti dall'articolo 409 è tenuto ad esperire il tentativo
di conciliazione previsto dai commi terzo e seguenti del
presente articolo.
Sono escluse dall'obbligo di cui al primo comma le
controversie riguardanti le seguenti materie:
a) controversie previdenziali;
b) controversie per le quali sono stabiliti dalla
legge procedimenti sommari o da esperire in via d'urgenza;
c) controversie relative ai rapporti di lavoro di
cui all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Il giudice, ricevuto il ricorso, ove non possa fissare la
comparizione delle parti per condurre personalmente il
tentativo di conciliazione o per la trattazione entro il
termine previsto dall'articolo 416, entro trenta giorni dalla
data del deposito, con proprio decreto designa un
conciliatore, liberamente scelto tra quelli contenuti
nell'apposito albo, con il compito di esperire entro il
termine suddetto il tentativo di conciliazione della
controversia.
Il decreto di cui al terzo comma deve essere emanato entro
quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso. Il
decreto, con allegato il ricorso, fissa il giorno, la data e
il luogo stabiliti per la comparizione delle parti. Il decreto
e il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore,
entro dieci dalla pronuncia, salvo quanto disposto
dall'articolo 417.
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima
della data fissata per il tentativo di conciliazione,
dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune
presso cui ha sede il giudice, e depositando nella cancelleria
del giudice una memoria difensiva. La memoria deve contenere
tutti gli elementi difensivi di cui all'articolo 416 e
comporta i medesimi effetti processuali.
Qualora il giudice non abbia fissato l'udienza per il
tentativo di conciliazione presso di sé, subito dopo la
scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva,
l'intero fascicolo viene trasmesso al conciliatore.
Qualora il convenuto proponga domanda in via
riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416,
con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di
decadenza della riconvenzionale medesima, deve espressamente
chiedere al giudice lo spostamento della data fissata per
esperire il tentativo di conciliazione.
Il decreto che sposta la data di comparizione, unitamente
alla memoria difensiva, è notificato, a cura del convenuto,
all'attore, entro dieci giorni dalla data in cui è stato
pronunciato.
Il tentativo di conciliazione di cui al settimo comma, a
istanza del ricorrente, non viene esperito nel caso che il
ricorrente dimostri di aver effettuato senza esito, prima del
giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle
modalità di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo
412-quater".
Art. 14.
1. L'articolo 411 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 411.- (Procedura del tentativo di
conciliazione).- Il tentativo di conciliazione è da
espletare nel termine di trenta giorni e si svolge in un'unica
seduta, salvo che il giudice o il conciliatore non ravvisino
concrete possibilità di accordo in tale caso possono rinviare
una sola volta la seduta entro un termine non superiore a
trenta giorni dalla data iniziale.
Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al
fine di pervenire alla conciliazione e possono proporre, sulla
base degli atti presentati, eventuali proposte di
soluzione.
Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che
deve essere sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle
parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della
sottoscrizione, o la loro impossibilità a sottoscrivere, è
certificata dal giudice o dal conciliatore.
Ove la conciliazione sia stata raggiunta davanti al
conciliatore, questi trasmette il relativo verbale entro
cinque giorni alla cancelleria del giudice.
Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di
conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Sugli importi monetari riconosciuti a favore della
lavoratrice o del lavoratore è riconosciuto il beneficio
dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento
dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di
previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".
Art. 15.
1. L'articolo 412 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 412.- (Mancata conciliazione).- Se
entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso,
non compaiono al tentativo di conciliazione, il giudice o il
conciliatore ne danno atto nel processo verbale e il giudice
dichiara estinto il processo direttamente o dopo aver ricevuto
gli atti dal conciliatore, salvo il caso di motivo
riconosciuto giustificato dal giudice o dal conciliatore che
in tal caso, fissa
una nuova data per la comparizione entro il termine
perentorio di trenta giorni. In caso di mancata
comparizione, del convenuto, il giudice o il conciliatore ne
dà atto nel processo verbale.
In caso di mancata comparizione del convenuto, il giudice,
ricevuti gli atti nei termini di cui ai commi quarto e quinto,
su istanza di parte, può, con accertamento allo stato degli
atti, in via provvisoria, emettere un'ordinanza che dispone il
pagamento totale o parziale delle somme domandate e disporre,
con lo stesso pagamento ulteriori provvedimenti anticipatori
della decisione di merito.
Se la conciliazione non riesce si redige un verbale del
tentativo di conciliazione. In esso le parti possono indicare
la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano,
precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che
spetta alla lavoratrice o al lavoratore. In quest'ultimo caso,
per la pare su cui si è concordato, il processo verbale
acquista efficacia di titolo esecutivo ai sensi di quanto
stabilito dal quinto comma dell'articolo 411.
Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi
del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti
per pervenire a un accordo, e quanto altro ritenga utile
portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del
procedimento. Il verbale del tentativo di conciliazione viene
acquisito agli atti del processo.
Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui all'articolo
412-bis, trasmette il verbale di mancata conciliazione
al giudice entro cinque giorni. Il giudice, salvo che non
debba dichiarare estinto il processo ai sensi del primo comma,
emette il decreto di fissazione di udienza davanti a sé entro
quindici giorni.
Il provvedimento di fissazione dell'udienza è depositato
nella cancelleria del giudice, dove le parti possono prenderne
visione. Il decreto è notificato a cura dell'attore al
convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti
processuali già verificatisi".
Art. 16.
1. L'articolo 412-bis del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:
"Art. 412-bis.- (Risoluzione arbitrale delle
controversie).- In qualunque fase del tentativo di
conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita,
le parti possono affidare allo stesso conciliatore il mandato
a risolvere in via arbitrale la controversia.
Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente,
a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo,
nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti
all'arbitro.
L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle
norme inderogabili di legge e del contratto collettivo di
lavoro, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo,
ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la
disposizione del terzo comma dell'articolo 429.
Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito
presso la cancelleria del giudice.
Si applica quanto previsto dall'articolo 411, sesto
comma".
Art. 17.
1. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:
"Art. 412-ter.- (Impugnazione del lodo
arbitrale).- Il lodo arbitrale può essere impugnato, per
qualsiasi vizio, ivi comprese la violazione e la falsa
applicazione di legge dei contratti e degli accordi collettivi
di lavoro, entro trenta giorni dalla sua notificazione alle
parti, davanti alla corte d'appello in funzione di giudice del
lavoro.
L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo".
Art. 18.
1. L'articolo 412-quater del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
"Art. 412-quater.- (Ulteriori modalità del
tentativo di conciliazione).- La conciliazione, nelle
materie di cui all'articolo 409, può essere svolta presso le
sedi previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti
dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale, nonché presso le direzioni provinciali del
lavoro.
Gli accordi di conciliazione raggiunti nelle sedi di cui
al primo comma, sottoscritti dalle parti interessate e dal
conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove
depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Si
applica il quinto comma dell'articolo 411.
Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del
primo comma, ove non si pervenga a una conciliazione, tiene
luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la
procedibilità dell'azione giudiziaria ove sia stato esperito
con le seguenti modalità:
a) sia stato esperito da un conciliatore iscritto
all'albo dei conciliatori e degli arbitri istituito presso
ogni tribunale, su richiesta congiunta delle parti;
b) sia stato effettuato sulla base di memorie
scritte dell'attore e del convenuto che illustrano le ragioni
di fatto e di diritto della pretesa della resistenza.
Il verbale del tentativo di conciliazione deve essere
redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove
presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore
espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte
indirizzate alle parti per pervenire a un accordo, e quanto
altro ritenga utile portare a conoscenza del giudice per il
procedimento. A esso devono essere allegate le memorie di cui
al terzo comma, lettera b).
Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la
cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di
cui all'articolo 414. Il giudice, ove accerti che sono state
rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la
domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito
il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare
l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.
Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del
procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del
tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli
410, 411 e 412".
Art. 19.
1. Dopo l'articolo 412-quater del codice di
procedura civile, è inserito il seguente:
"Art. 412-quinquies. - (Arbitrato in materia di lavoro
previsto dalla contrattazione collettiva).- Nell'ambito
delle sedi di cui all'articolo 412-quater le parti
possono deferire ad arbitri la controversia.
Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui è
trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei
tempi stabiliti dall'articolo 412-ter e dal quinto comma
dell'articolo 412-quater, ove sia presente la richiesta
scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una
pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio
arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione
dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine
entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.
Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 412-ter".
Art. 20.
1. All'articolo 415 del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo
di conciliazione, i termini di cui ai commi secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione
del verbale di mancata conciliazione".
2. All'articolo 418 del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i procedimenti per i quali sia stato disposto il
tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in
via riconvenzionale sono disposte tassativamente con le
procedure di cui all'articolo 410".
3. II primo comma dell'articolo 420 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Nell'udienza fissata per la discussione della causa il
giudice interroga liberamene le parti presenti. La mancata
comparizione delle parti, senza giustificato motivo,
costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della
decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi,
modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate,
previa autorizzazione del giudice".
4. Il terzo comma dell'articolo 420 del codice di
procedura civile è abrogato e al settimo comma del medesimo
articolo 420, le parole: "a norma del quinto comma" sono
sostituite dalle seguenti: "a norma del quarto comma".
5. Il quarto comma dell'articolo 420 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Quando il giudice ritiene la causa matura per la
decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione
o alla competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può
definire il giudizio, il giudice invita le parti alla
discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando
lettura del dispositivo".
Art. 21.
1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei
conciliatori e degli arbitri, di seguito denominato "albo",
esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente
della sezione lavoro del tribunale stesso.
2. All'albo possono iscriversi professori universitari di
materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di
comprovata esperienza nel campo del lavoro, consulenti del
lavoro, funzionari delle direzioni provinciali e regionali del
lavoro. Dopo il primo anno di applicazione della presente
legge, all'albo possono iscriversi esclusivamente coloro che
hanno frequentato programmi di formazione professionale per la
preparazione allo svolgimento delle funzioni di conciliatore e
di arbitro e ottenuto la relativa certificazione.
3. La domanda di iscrizione all'albo, con allegati i
titoli che dimostrano il possesso delle necessarie competenze,
deve essere presentata al presidente del tribunale, che
procede all'esame dei tito1i per l'ammissione.
4. Gli iscritti all'albo svolgono, su nomina del giudice,
la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai
sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. Essi
possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle sedi
di cui all'articolo 412-quater del codice di procedura
civile.
5. 1 giudici scelgono i conciliatori e gli arbitri tenendo
conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e
con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli
iscritti all'albo, evitando profili di incompatibilità.
6. Il presidente della sezione lavoro del tribunale vigila
sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato
all'indipendenza e all'imparzialità nella prestazione del
servizio. Egli dispone la cancellazione dall'albo quando
ravvisi che non sussistano più le condizioni per il
mantenimento dell'iscrizione.
7. Il tentativo di conciliazione deve essere svolto, per
quanto possibile, negli stessi locali ove hanno sede gli
uffici giudiziari.
8. Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo
410 del codice di procedura civile ai conciliatori spetta
un'indennità definita con decreto del Ministro della giustizia
per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in
relazione al valore della controversia. Nel caso in cui in
sede di conciliazione non siano stabiliti i criteri per la
ripartizione dell'onere, esso è diviso in parti uguali tra le
due parti.
9. Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo
412-quater del codice di procedura civile, il compenso è
stabilito dalle strutture presso cui il conciliatore è
chiamato, fermo restando che in mancanza di un accordo per la
ripartizione dell'onere, esso è diviso in parti uguali tra le
parti.
Art. 22.
1. Per i primi tre anni dalla data in vigore della
presente legge, gli oneri per il pagamento dell'indennità di
cui al comma 8 dell'articolo 21 ai conciliatori nominati dal
giudice ai sensi dello stesso articolo sono a carico dello
Stato.
2. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è fissato in
100 euro per ogni caso che il tentativo di conciliazione
esperito, indipendentemente dal suo esito. Nel caso che il
tentativo si concluda con la conciliazione definitiva della
controversia, l'indennità è elevata a 150 euro. Nel caso che
il tentativo non abbia luogo per la mancata presentazione di
entrambi le parti o del convenuto l'indennità è di 75 euro.
3. Le domande per l'iscrizione all'albo, indirizzate al
Presidente della sezione lavoro del tribunale, possono essere
depositate nella cancelleria o inviate a mezzo raccomandata, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Il presidente della sezione lavoro del tribunale, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
esaminate le domande presentate ai sensi dell'articolo 21,
determina l'elenco degli iscritti all'albo. L'albo è
aggiornato con cadenza semestrale.