XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3773




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge proroga a tutto il 2003 le disposizioni agevolative, introdotte dalla legge n. 449 del 1997, volte a incentivare, sotto il profilo tributario, la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare, ivi compresi quelli diretti alla bonifica dall'amianto.
        Occorre considerare che negli scorsi anni l'attuazione delle disposizioni agevolative in questione ha prodotto significativi effetti positivi che non riguardano esclusivamente il comparto edilizio. Quest'ultimo si è indubbiamente potuto giovare di aumento della domanda che ha consentito di sostenerne l'attività a vantaggio, in particolare, di tante piccole e medie imprese, anche artigiane.
        Va peraltro considerato che l'intenso utilizzo delle disposizioni agevolative è stato motivato, oltre che dall'importanza che tradizionalmente riveste per le famiglie italiane, la casa di abitazione, anche dallo scarso rendimento degli investimenti finanziari che negli ultimi anni hanno segnato andamenti negativi.
        La casa si è quindi confermata come il "bene rifugio" per eccellenza, per cui la destinazione di quote consistenti di disponibilità finanziarie per il miglioramento delle condizioni degli immobili ha costituito una forma particolarmente apprezzata di impiego del risparmio.
        Un secondo effetto positivo di tali disposizioni agevolative è costituito dal contributo che esse hanno potuto assicurare alla riqualificazione del patrimonio immobiliare che nel nostro Paese spesso si trova in condizioni di grave degrado. In particolare, i lavori di ristrutturazione e di manutenzione hanno concorso a migliorare le condizioni generali di immobili che molto spesso sono stati costruiti sotto la spinta di impellenti esigenze derivanti da fenomeni di rapida urbanizzazione. La proroga delle disposizioni agevolative potrà quindi assicurare ulteriori possibilità di recupero, particolarmente opportune nelle aree meno sviluppate del Paese, e in specie nel Mezzogiorno dove è più diffusa l'edilizia economica.
        Un ulteriore effetto positivo è rappresentato dal fatto che l'introduzione delle agevolazioni ha consentito di far emergere numerose imprese che in precedenza lavoravano prevalentemente "in nero".
        Per tutti questi motivi appare particolarmente opportuno differire il termine di applicazione del regime agevolato.
        Merita al riguardo ricordare che con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) il termine ultimo entro il quale devono essere completati i lavori e sostenute le relative spese per fruire del regime agevolato è stato fissato al 30 settembre 2003.
        Appare tuttavia evidente che la previsione di un termine, qual è quello attualmente vigente, del 30 settembre, non coincidente con la fine dell'esercizio finanziario, può determinare situazioni di ingiustificata sperequazione ai danni dei soggetti che sarebbero privati della possibilità di fruire delle agevolazioni per il solo fatto di non poter effettuare i lavori di ristrutturazione e sostenere le relative spese entro la predetta data. Esemplare al riguardo risulta il caso di una giovane coppia che acquisti l'immobile da ristrutturare soltanto successivamente al 30 settembre e che si vedrebbe, quindi, incomprensibilmente preclusa la possibilità di utilizzare l'agevolazione fiscale. Pertanto, il differimento risponde ad esigenze di equità.
        Allo stesso tempo, con la proposta di legge si propongono alcune limitate correzioni alla disciplina vigente in materia. In particolare, viene incrementato il tetto massimo di spesa in relazione al quale è utilizzabile il regime agevolato che recentemente era stato ridotto a 48 mila euro. Il nuovo tetto è stabilito nella misura di 75 mila euro, sostanzialmente ripristinando l'importo originariamente previsto.
        Con le disposizioni di cui alla presente proposta di legge si intende corrispondere a sollecitazioni largamente condivise nell'opinione pubblica e nel sistema produttivo, le quali in sede di legge finanziaria sono state accolte soltanto parzialmente in ragione dell'esigenza di contenere le minori entrate ovvero le maggiori spese derivanti dalle diverse disposizioni onerose entro il limite dei saldi stabiliti dalla medesima legge finanziaria.
        In conclusione, è auspicabile che la proposta di legge al vostro esame possa essere rapidamente approvata.




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