XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3773
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Proroga di termini per la detrazione
d'imposta per ristrutturazioni).
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
"5. La detrazione fiscale spettante per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di
bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al
31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a
75.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31
dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati successivamente al 1^ gennaio 1998, ai fini del
computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto
tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di
recupero, che spettano all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di
decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i
soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale
sull'immobile oggetto dell'intervento di recupero, di età non
inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali
costanti di pari importo".
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente legge, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, a
100 milioni di euro per l'anno 2004 e 70 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.