XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3770
Onorevoli Colleghi! - Numerose indagini condotte in
ambienti scientifici ed istituzionali non solo italiani, hanno
evidenziato come negli ultimi tempi siano proliferate sette
pseudo religiose in cui sempre più spesso leader
carismatici, ingerendo sui processi decisionali degli adepti
in modo tale da condizionarne la psiche, alimentano sedicenti
movimenti che arrivano a porre in essere forme preoccupanti di
illegalità.
Con l'avvento di INTERNET, inoltre, le medesime sette
hanno cominciato ad impiegare lo strumento della pagina web
per diffondere liberamente le proprie dottrine, sempre più
spesso non scevre da contenuti illegali. Da un'indagine
effettuata si è potuto verificare, infatti, come nell'arco di
tre anni il numero dei club satanisti su INTERNET sia
passato dai 114 del 1999 ai 322 del 2000.
Pur celandosi dietro una natura religiosa o
pseudoreligiosa che le contraddistingue, di per sé lecita e
costituzionalmente garantita, è indubbio il loro aspetto
criminoso, dal momento che gli interessi pratici che sono alla
base della setta e che animano le intenzioni del leader
carismatico, non solo condizionano e caratterizzano i
comportamenti dei medesimi, ma hanno assunto una propria,
illegale, connotazione che va dall'acquisizione di ricchezze
attraverso le quote di adesione degli adepti, alla spoliazione
dell'intero patrimonio dei medesimi, alla vendita di materiale
pornografico e rituale, alla soddisfazione di desideri
sessuali e perversioni.
Non vi è dubbio quindi che nella maggior parte di queste
organizzazioni si configurino reati di vario genere, alcuni
dei quali di grande allarme sociale, che hanno fatto sorgere
il sospetto che, sempre più spesso, si tratti di vere e
proprie organizzazioni a delinquere. Non a caso vecchi e nuovi
fatti di cronaca vedono coinvolte sette esoteriche e
pseudoreligiose in truffe, violenza sessuale, pedofilia,
lesioni, detenzione e spaccio di stupefacenti, maltrattamenti
di animali, azioni contro il buon gusto, profanazione di
cimiteri, minacce, esercizio abusivo della professione
sanitaria e psicoterapeutica.
Basti ricordare la raccapricciante scoperta avvenuta lo
scorso 16 ottobre ad opera della polizia di Pescara di reati
efferati compiuti dalla setta "angeli di Sodoma". In questo
antro degli orrori in cui si consumavano messe nere e riti
satanici, venivano perpetrate nei confronti di minori, spesso
prelevati fuori dalle scuole e ridotti in schiavitù con
l'impiego di sostanze stupefacenti, violenze di ogni tipo,
comprese quelle sessuali. Si predicava un odio sviscerato nei
confronti dei bambini e la necessità della loro purificazione
attraverso atti di vampirismo umano, capaci di
"purificarli".
A conferma della pericolosità del fenomeno settario
interviene anche il lungo elenco dei fatti di cronaca
verificatisi negli ultimi anni in Italia, del quale si possono
citare i casi più clamorosi come quello della setta di Foggia
che, dedita al culto della dea Iside, attirava i giovani
tramite lo spiritismo; quello conclusosi con l'arresto a
Modena di sette persone per abusi sessuali durante messe nere
ai danni di minori sacrificati a Satana, profanazione di
cimiteri e vilipendio alla religione; quello della setta
"Astrum Argentium" in cui cinque minori sono stati
vittime di abusi sessuali.
Nonostante sia indiscusso l'aspetto criminoso delle sette,
non si riesce tuttavia a sottoporre a giudizio tutte le
biasimevoli azioni delle medesime, per le consistenti
difficoltà probatorie che rendono difficile, se non
addirittura impossibile, condannare queste organizzazioni. La
ragione principale risiede, come è evidente, nelle tecniche
predilette dai capi carismatici per ottenere il controllo
degli adepti e che si rifanno a forme più o meno sofisticate
di condizionamento psicologico, tanto che i reati che
coinvolgono a vario titolo gli adepti, come autori o come
vittime, possono apparire assolutamente spontanei e
addirittura associati a una modifica della loro percezione
della gravità del reato. Inoltre, è necessario che i fatti
corrispondano ad una incriminazione prevista e sanzionata
dalla legge, il che, per esempio, non è ovvio nei casi di
manipolazione mentale.
La pericolosità del fenomeno e l'allarme sociale da esso
alimentato sono stati oggetto di attenzione anche da parte del
Parlamento europeo che è intervenuto al riguardo con diverse
risoluzioni e raccomandazioni con le quali, preso atto delle
infrazioni normative poste in essere dalle organizzazioni
pseudoreligiose, ha svolto una disamina critica della
preoccupazione alimentata nei cittadini e nelle famiglie della
Comunità europea dalle attività poste in essere dalle sette,
lesive dei diritti umani e dei cittadini. Sempre in questa
ottica, il Parlamento europeo ha anche proposto, con la
raccomandazione 1178/1992 "relativa alle sette e ai nuovi
movimenti religiosi" del 5 febbraio 1992, di raccogliere
informazioni supplementari sulla natura e sulle attività delle
sette e dei nuovi movimenti religiosi, mentre con la
risoluzione del 29 febbraio 1996, prendendo atto che talune
sette, operanti attraverso una rete transfrontaliera
all'interno dell'Unione europea, praticano attività di
carattere illecito e criminale e commettono violazioni dei
diritti dell'uomo, ha invitato i Governi degli Stati membri a
non rendere automatica la concessione dello statuto religioso
che conferisce vantaggi fiscali ed una certa tutela giuridica
e a considerare, nel caso di sette implicate in attività
clandestine o criminali, l'opportunità di toglierlo.
Tutto ciò diventa l'ennesima conferma della necessità sia
di strumenti legali e giudiziari più efficaci e penetranti,
sia di un più approfondito studio della materia, per molti
anni oggetto di speculazioni e paure.
La proposta di legge in esame, interviene con coraggio in
un clima controverso e senza facili soluzioni, soprattutto
perché non prescinde dal dato certo di quanto sia facile
confondere coloro che hanno deciso di appartenere in piena
libertà ad una religione minore o semplicemente diversa e
l'adepto succube di una setta satanica né, tanto meno
prescinde dalla consapevolezza della difficoltà conseguente di
costruire un sistema di tutela del cittadino, capace di
rispettare contestualmente le libertà garantite dagli articoli
18 (libertà di associazione) e 19 (libertà di religione) della
Costituzione. Tuttavia, l'alternanza tra indici quali libera
associazione o gruppo coercitivo, convinzione o certezza
assoluta, impegno o fanatismo, prestigio del capo o culto del
guru, decisioni volontarie o scelte completamente indotte,
ricerche alternative o rottura con i valori della società,
appartenenza leale al gruppo o ubbidienza incondizionata,
abile persuasione o manipolazione programmata, potrebbero
diventare un valido supporto per differenziare la legittima
libertà di religione dalla strumentalizzazione della medesima
per fini criminosi.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli
con i quali si tenta di colmare, per quanto possibile, e nel
rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, le lacune
suddette.
Con l'articolo 1 si equiparano alle associazioni segrete
definite dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti
sedicenti religiosi, esoterici o magici e i seguaci del "culto
di Satana". Questo renderà possibile che, ove ricorrano
criteri di segretezza, interna o esterna, connessi a finalità
o atti o ritualità contrari alla legge e al buon costume,
nonché lesivi della dignità e dei diritti della persona, si
applichino le misure previste dalla citata legge n. 17 del
1982 ovvero la pena fino a cinque anni di reclusione per i
promotori del movimento, con scioglimento e confisca dei beni,
interdizione dai pubblici uffici, sospensione dal servizio per
i pubblici dipendenti, in attesa della definizione del
procedimento. Per cui, di fronte ad un movimento che si
presenta come religioso, ma che si compone di seguaci
destabilizzati mentalmente, che richiede finanziamenti
esorbitanti, che isola i seguaci dalla società, che crea
potenziali pericoli per l'ordine pubblico, che arruola minori,
si potrà applicare il dettato dell'articolo in esame.
L'articolo 2 introduce il secondo comma dell'articolo 643
del codice penale, relativo alla circonvenzione di persone
incapaci, prevedendo quale aggravante del reato in questione
un inasprimento della pena qualora la circonvenzione sia posta
in essere nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche. Il
tentativo è quello di intervenire con più incisività ogni qual
volta tecniche sofisticate affievoliscano la coscienza e la
capacità dei cittadini più esposti alle suggestioni magiche,
sataniche o esoteriche e per ciò facili vittime di truffe e
raggiri.
L'articolo 3 introduce nel codice penale una nuova figura
di reato: l'abuso rituale satanico esoterico, ricorrendo anche
in questo caso ad una definizione di portata ampia e generale,
quale appunto quella di abuso inteso come ogni tipo di atto
capace di violare i diritti della persona. Nella delineazione
di questo tipo di reato si cerca di ricomprendere tutte quelle
ipotesi di reato che sono strettamente collegate alla natura
satanica della setta, dalla idolatria e invocazione di satana,
al sovvertimento e alla rinnegazione dei valori della società
e soprattutto del Cristianesimo e che da questa spesso
traggono fondamento. Infatti, è proprio questo il contesto in
cui si alimentano le atrocità e le efferatezze, difficili da
descrivere ma che, per dovere di completezza, vengono qui
elencate: violenze sessuali di gruppo su minori ridotti in
stato di incapacità di intendere e di volere, diffusione di
materiale pedo-pornografico, profanazione di tombe e
distruzione di parti di cadavere, lesioni personali al fine
della scarnificazione, atti di cannibalismo su parti di
cadavere, atti di vampirismo ad opera dei bambini costretti
con ogni tipo di violenza. Certo, considerate singolarmente
queste fattispecie sono di per sé capaci di costituire un
ipotesi di reato, ma la delineazione di un reato capace di
comprendere in unica fattispecie tutti gli elementi qui
descritti è quanto mai necessaria. Uno strumento più efficace
è doveroso visti gli eventi e gli strumenti tutt'ora a
disposizione.
La setta deve essere minata alle fondamenta, nella sua
complessità, come fenomeno di per sé complesso e pericoloso e
non già come summa di reati più o meno efferati.
In questa ottica interviene l'articolo 609-duodecies
del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della
proposta di legge, il quale non fa altro che introdurre le
aggravanti specifiche alla nuova ipotesi di reato, nel momento
in cui vi è un abbrutimento ulteriore del reato di violenza
sessuale con il coinvolgimento dei bambini adescati.
Non possiamo permettere che ciò che è manifestazione di un
autentico flagello si sviluppi e progredisca. Restare passivi
sarebbe da irresponsabili non solo verso coloro che ne sono
stati vittime, ma anche nei confronti di quei princìpi
garantisti posti alla base della nostra democrazia.