XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3770




        Onorevoli Colleghi! - Numerose indagini condotte in ambienti scientifici ed istituzionali non solo italiani, hanno evidenziato come negli ultimi tempi siano proliferate sette pseudo religiose in cui sempre più spesso leader carismatici, ingerendo sui processi decisionali degli adepti in modo tale da condizionarne la psiche, alimentano sedicenti movimenti che arrivano a porre in essere forme preoccupanti di illegalità.
        Con l'avvento di INTERNET, inoltre, le medesime sette hanno cominciato ad impiegare lo strumento della pagina web per diffondere liberamente le proprie dottrine, sempre più spesso non scevre da contenuti illegali. Da un'indagine effettuata si è potuto verificare, infatti, come nell'arco di tre anni il numero dei club satanisti su INTERNET sia passato dai 114 del 1999 ai 322 del 2000.
        Pur celandosi dietro una natura religiosa o pseudoreligiosa che le contraddistingue, di per sé lecita e costituzionalmente garantita, è indubbio il loro aspetto criminoso, dal momento che gli interessi pratici che sono alla base della setta e che animano le intenzioni del leader carismatico, non solo condizionano e caratterizzano i comportamenti dei medesimi, ma hanno assunto una propria, illegale, connotazione che va dall'acquisizione di ricchezze attraverso le quote di adesione degli adepti, alla spoliazione dell'intero patrimonio dei medesimi, alla vendita di materiale pornografico e rituale, alla soddisfazione di desideri sessuali e perversioni.
        Non vi è dubbio quindi che nella maggior parte di queste organizzazioni si configurino reati di vario genere, alcuni dei quali di grande allarme sociale, che hanno fatto sorgere il sospetto che, sempre più spesso, si tratti di vere e proprie organizzazioni a delinquere. Non a caso vecchi e nuovi fatti di cronaca vedono coinvolte sette esoteriche e pseudoreligiose in truffe, violenza sessuale, pedofilia, lesioni, detenzione e spaccio di stupefacenti, maltrattamenti di animali, azioni contro il buon gusto, profanazione di cimiteri, minacce, esercizio abusivo della professione sanitaria e psicoterapeutica.
        Basti ricordare la raccapricciante scoperta avvenuta lo scorso 16 ottobre ad opera della polizia di Pescara di reati efferati compiuti dalla setta "angeli di Sodoma". In questo antro degli orrori in cui si consumavano messe nere e riti satanici, venivano perpetrate nei confronti di minori, spesso prelevati fuori dalle scuole e ridotti in schiavitù con l'impiego di sostanze stupefacenti, violenze di ogni tipo, comprese quelle sessuali. Si predicava un odio sviscerato nei confronti dei bambini e la necessità della loro purificazione attraverso atti di vampirismo umano, capaci di "purificarli".
        A conferma della pericolosità del fenomeno settario interviene anche il lungo elenco dei fatti di cronaca verificatisi negli ultimi anni in Italia, del quale si possono citare i casi più clamorosi come quello della setta di Foggia che, dedita al culto della dea Iside, attirava i giovani tramite lo spiritismo; quello conclusosi con l'arresto a Modena di sette persone per abusi sessuali durante messe nere ai danni di minori sacrificati a Satana, profanazione di cimiteri e vilipendio alla religione; quello della setta "Astrum Argentium" in cui cinque minori sono stati vittime di abusi sessuali.
        Nonostante sia indiscusso l'aspetto criminoso delle sette, non si riesce tuttavia a sottoporre a giudizio tutte le biasimevoli azioni delle medesime, per le consistenti difficoltà probatorie che rendono difficile, se non addirittura impossibile, condannare queste organizzazioni. La ragione principale risiede, come è evidente, nelle tecniche predilette dai capi carismatici per ottenere il controllo degli adepti e che si rifanno a forme più o meno sofisticate di condizionamento psicologico, tanto che i reati che coinvolgono a vario titolo gli adepti, come autori o come vittime, possono apparire assolutamente spontanei e addirittura associati a una modifica della loro percezione della gravità del reato. Inoltre, è necessario che i fatti corrispondano ad una incriminazione prevista e sanzionata dalla legge, il che, per esempio, non è ovvio nei casi di manipolazione mentale.
        La pericolosità del fenomeno e l'allarme sociale da esso alimentato sono stati oggetto di attenzione anche da parte del Parlamento europeo che è intervenuto al riguardo con diverse risoluzioni e raccomandazioni con le quali, preso atto delle infrazioni normative poste in essere dalle organizzazioni pseudoreligiose, ha svolto una disamina critica della preoccupazione alimentata nei cittadini e nelle famiglie della Comunità europea dalle attività poste in essere dalle sette, lesive dei diritti umani e dei cittadini. Sempre in questa ottica, il Parlamento europeo ha anche proposto, con la raccomandazione 1178/1992 "relativa alle sette e ai nuovi movimenti religiosi" del 5 febbraio 1992, di raccogliere informazioni supplementari sulla natura e sulle attività delle sette e dei nuovi movimenti religiosi, mentre con la risoluzione del 29 febbraio 1996, prendendo atto che talune sette, operanti attraverso una rete transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, praticano attività di carattere illecito e criminale e commettono violazioni dei diritti dell'uomo, ha invitato i Governi degli Stati membri a non rendere automatica la concessione dello statuto religioso che conferisce vantaggi fiscali ed una certa tutela giuridica e a considerare, nel caso di sette implicate in attività clandestine o criminali, l'opportunità di toglierlo.
        Tutto ciò diventa l'ennesima conferma della necessità sia di strumenti legali e giudiziari più efficaci e penetranti, sia di un più approfondito studio della materia, per molti anni oggetto di speculazioni e paure.
        La proposta di legge in esame, interviene con coraggio in un clima controverso e senza facili soluzioni, soprattutto perché non prescinde dal dato certo di quanto sia facile confondere coloro che hanno deciso di appartenere in piena libertà ad una religione minore o semplicemente diversa e l'adepto succube di una setta satanica né, tanto meno prescinde dalla consapevolezza della difficoltà conseguente di costruire un sistema di tutela del cittadino, capace di rispettare contestualmente le libertà garantite dagli articoli 18 (libertà di associazione) e 19 (libertà di religione) della Costituzione. Tuttavia, l'alternanza tra indici quali libera associazione o gruppo coercitivo, convinzione o certezza assoluta, impegno o fanatismo, prestigio del capo o culto del guru, decisioni volontarie o scelte completamente indotte, ricerche alternative o rottura con i valori della società, appartenenza leale al gruppo o ubbidienza incondizionata, abile persuasione o manipolazione programmata, potrebbero diventare un valido supporto per differenziare la legittima libertà di religione dalla strumentalizzazione della medesima per fini criminosi.
        La presente proposta di legge si compone di tre articoli con i quali si tenta di colmare, per quanto possibile, e nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, le lacune suddette.
        Con l'articolo 1 si equiparano alle associazioni segrete definite dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici e i seguaci del "culto di Satana". Questo renderà possibile che, ove ricorrano criteri di segretezza, interna o esterna, connessi a finalità o atti o ritualità contrari alla legge e al buon costume, nonché lesivi della dignità e dei diritti della persona, si applichino le misure previste dalla citata legge n. 17 del 1982 ovvero la pena fino a cinque anni di reclusione per i promotori del movimento, con scioglimento e confisca dei beni, interdizione dai pubblici uffici, sospensione dal servizio per i pubblici dipendenti, in attesa della definizione del procedimento. Per cui, di fronte ad un movimento che si presenta come religioso, ma che si compone di seguaci destabilizzati mentalmente, che richiede finanziamenti esorbitanti, che isola i seguaci dalla società, che crea potenziali pericoli per l'ordine pubblico, che arruola minori, si potrà applicare il dettato dell'articolo in esame.
        L'articolo 2 introduce il secondo comma dell'articolo 643 del codice penale, relativo alla circonvenzione di persone incapaci, prevedendo quale aggravante del reato in questione un inasprimento della pena qualora la circonvenzione sia posta in essere nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche. Il tentativo è quello di intervenire con più incisività ogni qual volta tecniche sofisticate affievoliscano la coscienza e la capacità dei cittadini più esposti alle suggestioni magiche, sataniche o esoteriche e per ciò facili vittime di truffe e raggiri.
        L'articolo 3 introduce nel codice penale una nuova figura di reato: l'abuso rituale satanico esoterico, ricorrendo anche in questo caso ad una definizione di portata ampia e generale, quale appunto quella di abuso inteso come ogni tipo di atto capace di violare i diritti della persona. Nella delineazione di questo tipo di reato si cerca di ricomprendere tutte quelle ipotesi di reato che sono strettamente collegate alla natura satanica della setta, dalla idolatria e invocazione di satana, al sovvertimento e alla rinnegazione dei valori della società e soprattutto del Cristianesimo e che da questa spesso traggono fondamento. Infatti, è proprio questo il contesto in cui si alimentano le atrocità e le efferatezze, difficili da descrivere ma che, per dovere di completezza, vengono qui elencate: violenze sessuali di gruppo su minori ridotti in stato di incapacità di intendere e di volere, diffusione di materiale pedo-pornografico, profanazione di tombe e distruzione di parti di cadavere, lesioni personali al fine della scarnificazione, atti di cannibalismo su parti di cadavere, atti di vampirismo ad opera dei bambini costretti con ogni tipo di violenza. Certo, considerate singolarmente queste fattispecie sono di per sé capaci di costituire un ipotesi di reato, ma la delineazione di un reato capace di comprendere in unica fattispecie tutti gli elementi qui descritti è quanto mai necessaria. Uno strumento più efficace è doveroso visti gli eventi e gli strumenti tutt'ora a disposizione.
        La setta deve essere minata alle fondamenta, nella sua complessità, come fenomeno di per sé complesso e pericoloso e non già come summa di reati più o meno efferati.
        In questa ottica interviene l'articolo 609-duodecies del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della proposta di legge, il quale non fa altro che introdurre le aggravanti specifiche alla nuova ipotesi di reato, nel momento in cui vi è un abbrutimento ulteriore del reato di violenza sessuale con il coinvolgimento dei bambini adescati.
        Non possiamo permettere che ciò che è manifestazione di un autentico flagello si sviluppi e progredisca. Restare passivi sarebbe da irresponsabili non solo verso coloro che ne sono stati vittime, ma anche nei confronti di quei princìpi garantisti posti alla base della nostra democrazia.




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