XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3770
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono equiparati alle associazioni segrete di cui alla
legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi,
esoterici o magici ed i seguaci del "culto di Satana" che,
operando clandestinamente, o rendendo sconosciuti, in tutto o
in parte, gli associati, perseguono le proprie finalità con
riti e atti contrari al buon costume, con atti di vilipendio
alle religioni e abusi rituali satanici, lesivi della dignità
e dei diritti della persona.
Art. 2.
1. All'articolo 643 del codice penale, dopo il primo comma
è aggiunto il seguente:
"Le pene sono aumentate se il reato è commesso
nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale sono
inseriti i seguenti:
"Art. 609-undecies - (Abuso rituale satanico esoterico)
- L'abuso rituale satanico esoterico consiste in ogni atto
di violenza fisica o psichica, compiuto nell'esercizio di
pratiche esoterico-sataniche, singolarmente o da parte di più
persone riunite, in un contesto di assoggettamento della
vittima.
Chiunque commette abusi rituali satanico-esoterici è
punito con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 609-duodecies - (Circostanze aggravanti) - Per
il reato di cui all'articolo 609-undecies la pena è
aumentata se il fatto è commesso:
1) con l'utilizzo di sostanze stupefacenti, alcoliche,
narcotiche o atti intimidatori;
2) con atti di vampirismo, scarnificazione e
cannibalismo.
La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva un
turbamento psichico duraturo o una lesione personale.
La pena è aumentata di due terzi se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 583.
La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il reato è
commesso:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
quattordici;
2) dall'ascendente, dal genitore adottivo, dal tutore
nei confronti di persona minorenne;
3) da parte di tre o più persone.
La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se
il reato è commesso con atti di violenza sessuale".