XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3770




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono equiparati alle associazioni segrete di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici ed i seguaci del "culto di Satana" che, operando clandestinamente, o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli associati, perseguono le proprie finalità con riti e atti contrari al buon costume, con atti di vilipendio alle religioni e abusi rituali satanici, lesivi della dignità e dei diritti della persona.


Art. 2.

        1. All'articolo 643 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        "Le pene sono aumentate se il reato è commesso nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche".


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale sono inseriti i seguenti:

        "Art. 609-undecies - (Abuso rituale satanico esoterico) - L'abuso rituale satanico esoterico consiste in ogni atto di violenza fisica o psichica, compiuto nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche, singolarmente o da parte di più persone riunite, in un contesto di assoggettamento della vittima.
        Chiunque commette abusi rituali satanico-esoterici è punito con la reclusione da uno a sei anni.

        Art. 609-duodecies - (Circostanze aggravanti) - Per il reato di cui all'articolo 609-undecies la pena è aumentata se il fatto è commesso:
            1) con l'utilizzo di sostanze stupefacenti, alcoliche, narcotiche o atti intimidatori;

            2) con atti di vampirismo, scarnificazione e cannibalismo.

        La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva un turbamento psichico duraturo o una lesione personale.
        La pena è aumentata di due terzi se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583.
        La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il reato è commesso:

            1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

            2) dall'ascendente, dal genitore adottivo, dal tutore nei confronti di persona minorenne;

            3) da parte di tre o più persone.

        La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se il reato è commesso con atti di violenza sessuale".



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